Sequestro probatorio e limiti del ricorso per cassazione per violazione di legge (Cass. pen. n. 37434/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. è esperibile soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. Nella nozione di violazione di legge rientrano gli errores in iudicando o in procedendo, nonché i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, ma non la mera illogicità manifesta. Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti e, quando abbia ad oggetto cose pertinenti al reato, anche del nesso di pertinenzialità rispetto al reato contestato.
Il Fatto
Un indagato, nella qualità di legale rappresentante di una società, è stato sottoposto a sequestro probatorio di un forno industriale che, il 18 marzo 2025, era esploso cagionando ustioni al volto di una lavoratrice dipendente. Il Pubblico Ministero, dopo l’annullamento del precedente decreto di convalida del sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, aveva emesso nuovo decreto di sequestro finalizzato ad accertare i profili di responsabilità dell’indagato, segnatamente se il malfunzionamento del forno fosse dovuto a profili di negligenza nella manutenzione.
Il Tribunale del riesame di Varese ha rigettato il ricorso promosso dall’indagato avverso il decreto di sequestro probatorio. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e sulle esigenze probatorie, l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 321 c.p.p., e il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 324, comma 5, c.p.p.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente ricordato che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale del riesame in materia di sequestro probatorio è esperibile nei ristretti limiti dell’art. 325 cod. proc. pen., che lo circoscrive alla violazione di legge. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 5876/2004 e n. 25932/2008), secondo cui nella nozione di violazione di legge rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere il provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, ma non la mera illogicità manifesta, che può essere denunciata soltanto tramite lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non applicabile al sequestro probatorio.
Quanto al primo motivo (carenza di motivazione sul fumus e sul periculum), la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato, dando conto che il decreto di sequestro conteneva il riferimento alla norma violata (art. 590 cod. pen.) e agli accertamenti in corso finalizzati a individuare eventuali responsabilità dell’indagato in relazione all’esplosione del forno, con conseguente possibilità di ricondurre la fattispecie concreta alla figura astratta del reato. Quanto al periculum, il Tribunale aveva richiamato il contenuto del decreto del PM, che indicava le esigenze sottese al sequestro (accertare se il malfunzionamento fosse dovuto a negligenza del datore di lavoro).
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la doglianza era inconferente, poiché nel caso di specie veniva in rilievo un’ipotesi di sequestro probatorio (artt. 253 e 254 c.p.p.) e non già di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.).
Infine, ha dichiarato manifestamente infondato il terzo motivo, relativo al mancato rispetto del termine di dieci giorni per la decisione del riesame. Ha chiarito che, ai sensi dell’art. 324, comma 7, in relazione all’art. 309, comma 9, c.p.p., il termine di dieci giorni entro il quale deve intervenire la decisione, a pena di perdita di efficacia della misura, decorre dalla ricezione degli atti da parte del tribunale e non dal deposito del ricorso, come invece assumeva il ricorrente.
Implicazioni Pratiche
- Limitazione del ricorso per cassazione: L’avvocato che intende impugnare un provvedimento di sequestro probatorio per cassazione deve incentrare le censure sulla violazione di legge (art. 325 c.p.p.), non potendo dedurre la mera illogicità o insufficienza della motivazione, che è sindacabile solo nei casi di motivazione del tutto mancante o radicalmente incoerente (es. motivazione apparente).
- Motivazione del decreto di sequestro probatorio: Il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato specificamente, indicando la finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (per i corpi di reato) e il nesso di pertinenzialità rispetto al reato contestato (per le cose pertinenti al reato); la difesa può contestare la carenza di tali elementi solo se la motivazione è totalmente assente o priva di requisiti minimi di coerenza.
- Decadenza per mancato rispetto del termine: L’eccezione di decadenza per mancata osservanza del termine di dieci giorni per la decisione del riesame è fondata solo se il tribunale non si pronuncia entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, non dal deposito del ricorso; l’avvocato deve quindi verificare la data di ricezione degli atti da parte del tribunale, non limitarsi alla data del deposito del ricorso.
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