Rivolta carceraria riqualificata come resistenza a pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. 2 n. 1941 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, di cui all’art. 289-ter cod. pen., non richiede il perseguimento di una finalità di terrorismo. L’ipotesi del fatto di lieve entità, prevista dal terzo comma della medesima norma, costituisce una circostanza attenuante a effetto speciale e non un’autonoma ipotesi di reato.

La sentenza irrevocabile di assoluzione di un coimputato per il medesimo reato non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto con riguardo alla posizione di altri soggetti, essendo necessaria l’indicazione di una specifica identità di posizioni o di una oggettiva incompatibilità dei fatti storici. La riqualificazione giuridica del fatto, operata ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., non integra una contestazione di un fatto diverso quando il fatto storico rimane immutato.

Il Fatto

La Corte d’assise d’appello di Potenza aveva confermato la condanna di due detenuti, coinvolti in una rivolta nella Casa circondariale di Melfi. Per il primo, la condanna era per sequestro di persona a scopo di coazione e devastazione. Per il secondo, la condanna era per resistenza a un pubblico ufficiale, reato derivante dalla riqualificazione del fatto di sequestro a lui originariamente contestato.

I due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. Il primo lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità e la mancata comparazione con sentenze di patteggiamento di altri detenuti. Il secondo deduceva la contestazione di un fatto diverso, la mancata considerazione di una sentenza irrevocabile di assoluzione di altri coimputati e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato, ritenendo il motivo generico e manifestamente infondato. La motivazione della Corte territoriale sul diniego dell’attenuante è apparsa logica, basata sulla durata della rivolta e sull’uso di armi improprie. Inoltre, la Corte ha precisato che le sentenze di patteggiamento di altri detenuti non erano idonee a imporre una diversa valutazione, fondandosi sulla condotta specificamente tenuta dai singoli.

Quanto al secondo ricorrente, la Cassazione ha escluso che la riqualificazione del fatto in resistenza a pubblico ufficiale integrasse una violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., in quanto il fatto storico contestato era rimasto invariato. La Corte ha altresì ritenuto il motivo sulla sentenza irrevocabile di assoluzione generico, per non aver il ricorrente specificato le ragioni dell’identità di posizione.

I motivi relativi alla valutazione delle prove sono stati dichiarati non consentiti in sede di legittimità, in quanto volti a una rivalsa nel merito. La Corte ha infine escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., data la gravità dei fatti e i precedenti penali del ricorrente. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 289-ter c.p.

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