Responsabilità del datore di lavoro per infortunio in cantiere e obbligo di armare le pareti dello scavo (Cass. pen. n. 35894/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio colposo in ambiente di lavoro, il datore di lavoro è responsabile per la mancata adozione delle misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica, anche in presenza di un preposto, quando non dimostri di aver formalmente delegato con pienezza di poteri e autonomia decisionale. L’obbligo di armare le pareti dello scavo, ai sensi dell’art. 119 d.lgs. n. 81/2008, sorge man mano che si procede nello scavo, a prescindere dal fatto che i lavoratori vi stazionino o vi scendano temporaneamente, e la sua omissione integra una colpa specifica. La condotta imprudente del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità del datore di lavoro, costituendo al più una concausa dell’evento, quando le misure di sicurezza omesse, se adottate, avrebbero con alta probabilità impedito l’evento.
Il Fatto
In un cantiere edile, durante lavori di scavo per l’allaccio della rete fognaria, un capocantiere è deceduto a seguito di un movimento franoso del terreno. Lo scavo, profondo oltre 1,5 metri, non era stato messo in sicurezza con armature di sostegno o paratie, nonostante fossero previste nel progetto e nel piano operativo di sicurezza. La vittima e un altro operaio erano scesi nello scavo per soccorrere un collega rimasto parzialmente intrappolato, ma un secondo smottamento li ha travolti, provocando il decesso del capocantiere.
Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma hanno condannato il titolare dell’impresa appaltatrice, quale datore di lavoro, per il reato di omicidio colposo (art. 589, commi 1 e 2, cod. pen.), ritenendo la sua responsabilità per la violazione degli obblighi di sicurezza, in particolare l’art. 119 d.lgs. n. 81/2008 (armatura delle pareti degli scavi). La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il travisamento della prova, l’insussistenza del nesso causale e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata congrua e immune da vizi logici. Ha richiamato il principio per cui, in presenza di decisioni conformi dei giudici di merito, è preclusa alla difesa la riproposizione di tesi difensive già esaminate e disattese, non potendo sollecitare una rivisitazione del giudizio di merito se sostenuto da motivazione logica e non contraddittoria.
Quanto al primo motivo (travisamento della prova e iniziativa del capocantiere), la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente valutato le emergenze probatorie, escludendo che lo scavo fosse frutto di una iniziativa estemporanea della vittima. Ha valorizzato le dichiarazioni dell’escavatorista, secondo cui il lavoro era programmato per quel giorno, e del direttore dei lavori, che aveva confermato che il progetto prevedeva quel tipo di scavo. La mancata annotazione nel giornale dei lavori non è stata considerata dirimente.
Sul secondo motivo (elemento soggettivo e nesso causale), la Corte ha ribadito che l’obbligo di armare le pareti dello scavo sorge “man mano” che si procede nello scavo, ai sensi dell’art. 119 d.lgs. n. 81/2008, e non solo quando i lavoratori vi scendano. Ha ritenuto irrilevante la presenza di casseforme sul luogo, non essendo state apposte nel punto dello scavo. Ha escluso che la condotta imprudente della vittima e degli altri operai (scesi nello scavo per soccorrere il collega) potesse interrompere il nesso causale, poiché l’omessa armatura era proprio destinata a prevenire il pericolo di cedimento in caso di discesa nello scavo per qualunque esigenza lavorativa. La condotta del lavoratore infortunato costituisce al più una concausa, non idonea a escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Quanto al terzo motivo (mancata concessione delle attenuanti generiche), la Corte ha ritenuto la motivazione congrua, essendo la pena già irrogata al minimo edittale e mancando elementi di segno positivo.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova della delega: L’avvocato del datore di lavoro che eccepisca la presenza di un preposto o di un dirigente deve dimostrare che la delega di funzioni sia stata formalmente conferita, con attribuzione di pieni poteri organizzativi e autonomia decisionale, a pena di inammissibilità; in mancanza, la responsabilità del datore di lavoro per le misure di sicurezza permane.
- Obbligo di armare le pareti dello scavo: L’avvocato non può eccepire che l’obbligo di armare le pareti sorga solo quando i lavoratori scendono nello scavo, poiché l’art. 119 d.lgs. n. 81/2008 impone l’armatura “man mano” che si procede, per prevenire il pericolo di smottamenti a prescindere dalla presenza di lavoratori; la difesa deve contestare la concreta applicabilità della norma in relazione alle caratteristiche del terreno e alla profondità effettiva.
- Irrilevanza della condotta imprudente del lavoratore: In sede di difesa per omicidio colposo in ambiente di lavoro, la condotta imprudente della vittima non è di per sé idonea a escludere la responsabilità del datore di lavoro, quando le misure di sicurezza omesse siano specificamente destinate a prevenire il rischio che si è verificato; l’avvocato deve invece dimostrare che l’evento era imprevedibile o che le misure di sicurezza, se adottate, non avrebbero impedito l’evento.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.