Fumus del reato di frode in pubbliche forniture e periculum in mora per il sequestro di autovelox approvati ma non omologati (Cass. pen. n. 36051/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, la procedura di approvazione ministeriale degli autovelox è distinta e non equipollente all’omologazione prescritta dall’art. 142, comma 6, C.d.S. e dall’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione. L’approvazione è prevista per elementi per i quali il regolamento non stabilisce caratteristiche fondamentali, mentre l’omologazione richiede un accertamento tecnico specifico. Il verbale di accertamento della violazione, anche se non assistito da fede privilegiata fino a querela di falso, può integrare il reato di falso ideologico di cui all’art. 479 cod. pen. se contiene falsa attestazione di circostanze rilevanti. Il sequestro preventivo deve essere motivato non solo sul fumus, ma anche sul periculum in mora con riferimento a esigenze concrete e attuali, non essendo sufficienti formule di stile.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Cosenza ha disposto il sequestro preventivo di dispositivi di rilevamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità (autovelox), prodotti da una società e commercializzati da altre, utilizzati in diversi Comuni. I reati ipotizzati sono la frode in pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.) e il falso ideologico per induzione in errore (art. 479 cod. pen.).
L’accusa si fonda sul fatto che le apparecchiature, descritte nei contratti e nei verbali di accertamento come “omologate”, erano in realtà state solo sottoposte ad approvazione ministeriale, procedura amministrativa diversa e meno rigorosa dell’omologazione. Il Tribunale del riesame di Cosenza ha confermato il sequestro, richiamando la giurisprudenza civile sulla non equipollenza delle due procedure. Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’equipollenza, l’insussistenza del fumus e la carenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo in relazione al periculum in mora, annullando con rinvio per difetto di motivazione, mentre ha confermato la sussistenza del fumus. Sul fumus, ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza civile (Cass., n. 10505/2024; n. 20913/2024; n. 12924/2025), secondo cui la procedura di approvazione è distinta e non equipollente all’omologazione, avendo caratteristiche, natura e finalità diverse. L’omologazione richiede un accertamento tecnico specifico da parte dell’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale, mentre l’approvazione è prevista per elementi non disciplinati dal regolamento. La documentazione contrattuale e i capitolati facevano riferimento a forniture di apparecchi “omologati”, mentre gli apparecchi erano solo approvati, e in alcuni casi nemmeno approvati, integrando il reato di frode in pubbliche forniture.
Quanto al reato di falso ideologico, la Corte ha chiarito che il carattere fidefaciente fino a querela di falso non è elemento indefettibile del reato, ma solo della circostanza aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen. Il verbale di accertamento, in quanto atto pubblico, attesta la veridicità di tutti i fatti in esso esposti, e può integrare il reato di falsità ideologica anche per circostanze non direttamente attinenti alla funzione probatoria dell’atto.
Sul periculum in mora, la Corte ha rilevato che il Tribunale si era limitato a formule di stile, senza indicare le ragioni concrete per cui il sequestro fosse necessario per impedire l’aggravamento delle conseguenze dei reati o la commissione di altri reati. Ha osservato che le apparecchiature, una volta accertata la loro non omologazione, non potrebbero più essere utilizzate legittimamente dai Comuni, rendendo improbabile il reimpiego o l’acquisto di altri apparecchi con le stesse caratteristiche, e che l’acquisita conoscenza delle carenze ne preclude un uso inconsapevole.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione del fumus e della non equipollenza: L’avvocato che difende un indagato per il reato di frode in pubbliche forniture in relazione a forniture di autovelox deve contestare la sussistenza del fumus, allegando la sostanziale equivalenza delle procedure di omologazione e approvazione, ma deve essere consapevole che la giurisprudenza civile e penale è ormai consolidata nel senso della loro non equipollenza; la difesa deve quindi concentrarsi sulla prova dell’assenza di dolo o dell’errore scusabile.
- Onere motivazionale sul periculum in mora: In sede di richiesta di riesame o di impugnazione del sequestro preventivo, l’avvocato deve eccepire la carenza di motivazione sul periculum in mora, richiedendo al giudice di specificare le ragioni concrete e attuali per cui il mantenimento del vincolo sia necessario per impedire l’aggravamento delle conseguenze del reato o la commissione di altri reati, non essendo sufficienti formule generiche di stile.
- Verifica del contenuto dei verbali di accertamento: In sede di difesa per il reato di falso ideologico, l’avvocato deve verificare se il verbale di accertamento della violazione contiene attestazioni false su circostanze rilevanti (es. omologazione dell’apparecchio), anche se il verbale non è assistito da fede privilegiata fino a querela di falso; la falsa attestazione può integrare il reato di cui all’art. 479 cod. pen. se riferita a un fatto che il pubblico ufficiale aveva il dovere di rappresentare.
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