Elezione di domicilio nell’atto di appello e rispetto dello scopo della norma (Cass. pen. Sez. V n. 156 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dall’art. 2, legge 9 agosto 2024, n. 114 con decorrenza dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Ai fini della sua osservanza è sufficiente che l’atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione del decreto di citazione a giudizio. La sottoscrizione apposta dall’imputato in calce alla procura speciale allegata all’atto di appello, unitamente all’indicazione nell’epigrafe del domicilio eletto, assolve lo scopo della norma, con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 23.02.2024, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza del Giudice di Pace del 24.05.2023. Il giudice dell’impugnazione aveva ravvisato la non conformità degli atti di appello al disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che imponeva, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-ter, e 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.. Il ricorrente ha sostenuto che l’impugnazione era stata presentata come atto unico, non scindibile, contenente l’elezione di domicilio, con procura speciale allegata recante la sottoscrizione dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina introdotta dalla riforma cd. Cartabia in tema di forma dell’impugnazione. Rileva che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., applicabile ratione temporis, imponeva che l’appello del difensore dell’imputato assente fosse accompagnato dal deposito dell’elezione o dichiarazione di domicilio. La norma è stata poi abrogata dall’art. 2, legge n. 114 del 2024, con decorrenza dal 25 agosto 2024.
La questione interpretativa è stata rimessa alle Sezioni Unite, che, all’udienza del 24 ottobre 2024, hanno affermato che la disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e che è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione.
Il Collegio verifica quindi se lo scopo della norma sia stato conseguito. Osserva che, a prescindere dalla stretta osservanza delle formalità, la sottoscrizione dell’imputato risulta apposta in calce alla procura speciale allegata all’impugnazione, mentre nell’epigrafe dell’atto di appello è chiaramente indicata l’elezione di domicilio presso il luogo di residenza, ove l’imputato ha dichiarato di voler ricevere le notifiche del decreto di citazione a giudizio.
Tale dizione consentiva di procedere alle notificazioni nel luogo dichiarato, coincidente con la residenza dell’imputato, e di tanto vi è conferma nel fatto che l’ordinanza di inammissibilità è stata regolarmente recapitata proprio presso quella residenza. La Corte conclude pertanto che l’adempimento prescritto dalla norma allora vigente deve ritenersi assolto, con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità.
Il provvedimento impugnato è annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso e con spese delle parti civili rimesse al definitivo.
Nota della Redazione
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