Il falso ideologico militare nei fogli di viaggio è art. 480 (Cass. pen. Sez. 1 n. 546 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di falso ideologico previsto dall’art. 480 cod. pen., e non quello di falso in foglio di licenza di cui all’art. 220 cod. pen. mil. pace, la condotta del militare che esponga nei fogli di viaggio circostanze non veritiere, concernenti la protrazione temporale delle missioni compiute. La norma del codice penale militare di pace sanziona esclusivamente il falso materiale, consistente nella formazione di un atto contraffatto o alterato, e non la falsa attestazione di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Il militare che redige fogli di viaggio esercita un potere certificativo, sicché riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è soggetto alle norme del codice penale comune in materia di falsità in certificati o autorizzazioni amministrative. La riqualificazione del fatto in un reato comune meno grave di quello militare concorrente esclude l’operatività della connessione di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario.
Il Fatto
Un Luogotenente dei Carabinieri, inviato in missione in quattro diverse giornate presso il Lido del Carabiniere, aveva indicato nei relativi fogli di viaggio circostanze non veritiere, attestando falsamente di aver effettuato spostamenti di andata e ritorno dalla sede di servizio, mentre in realtà era rimasto a dormire presso la foresteria del Lido.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare dichiarava non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. Il Procuratore generale militare proponeva appello, deducendo che il delitto di cui all’art. 220 cod. pen. mil. pace sanziona solo condotte di falsità materiale e non ideologica, e chiedendo la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 480 cod. pen. e la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice militare. La Corte militare di appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo invece che la norma militare ricomprendesse anche le condotte di falsità ideologica. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale militare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare attiene, ai sensi dell’art. 103, terzo comma, Cost., a questione di giurisdizione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 20 cod. proc. pen. L’accertamento della corretta ripartizione non può prescindere dall’esatta qualificazione del reato di falso contestato congiuntamente alla tentata truffa militare.
Quanto al thema decidendum, la Corte ha chiarito che la descrizione della condotta di cui all’art. 220 cod. pen. mil. pace ricalca quella dell’art. 476 cod. pen., riferita al pubblico ufficiale che forma un atto falso o altera un atto vero. Ne deriva che la norma militare sanziona il falso materiale, non il falso ideologico, che si sostanzia nell’esposizione in un atto di circostanze non veritiere senza alterazione della sua veste materiale. L’omessa indicazione in rubrica del tipo di falsità non costituisce argomento risolutivo, attesa l’assenza di una norma ulteriore nel codice penale militare che sanzioni il falso ideologico. Nemmeno il richiamo alla Relazione al codice penale militare di pace è stato ritenuto idoneo a sostenere la tesi della Corte militare di appello, non esprimendo con sufficiente nitore l’intenzione del legislatore di ricondurre il falso ideologico alla norma militare.
La Suprema Corte ha quindi condiviso l’orientamento già espresso da Sez. F. n. 47926 del 2017, secondo cui la condotta del militare che espone nei fogli di viaggio circostanze non veritiere sulla protrazione temporale delle missioni integra il reato di cui all’art. 480 cod. pen., non essendo i fogli di viaggio atti pubblici bensì certificazioni amministrative, in cui il militare esercita il proprio potere certificativo, avendo così agito quale pubblico ufficiale.
La riqualificazione del fatto in un reato comune, meno grave rispetto alla concorrente tentata truffa militare, ha comportato l’esclusione della connessione di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario per il reato di falso, permanendo quella militare in ordine al reato di truffa, divenuto irrevocabile. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
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Nota della Redazione
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