Bancarotta distrattiva anche per beni non entrati nel patrimonio sociale (Cass. pen. Sez. I n. 31818/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione prevista dall’art. 216, primo comma, n. 1, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 comprende ogni condotta, diversa da occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione, che sottrae il bene alla garanzia dei creditori. Rientra nella fattispecie anche il mancato ingresso del bene nel patrimonio dell’impresa fallita, quando la condotta ne impedisce l’apprensione da parte degli organi concorsuali. Il giudice di appello può richiamare anche letteralmente la motivazione di primo grado, purché svolga un effettivo confronto critico con i motivi di gravame e risponda alle censure decisive. Se le condotte sono anteriori, la prescrizione decorre dalla sentenza di fallimento, quale elemento costitutivo del reato.
Il Fatto
La Corte di appello confermava la condanna del legale rappresentante di una società cooperativa per tre condotte di bancarotta per distrazione. La prima era stata realizzata mediante la falsificazione del verbale di un’assemblea mai convocata, nel quale risultava deliberato un prestito di euro 115.901,69 in favore del ricorrente. Le altre riguardavano somme di euro 2.500,00 ed euro 12.800,00 provenienti da due soci.
Il ricorrente denunciava l’assenza di un’autonoma motivazione di appello e contestava la qualificazione delle ultime due operazioni come condotte distrattive. Sosteneva che le relative somme non fossero mai entrate nel patrimonio sociale. Dopo la revoca, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., di una precedente decisione di rigetto viziata dall’omessa notifica al difensore, chiedeva inoltre la declaratoria di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esclude anzitutto il vizio motivazionale. Secondo l’orientamento richiamato, il giudice di secondo grado può riprodurre passi della decisione impugnata, quando ne condivide la ricostruzione fattuale o giuridica. Deve però emergere un confronto critico con i motivi di appello. Non occorre una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente la risposta alle censure decisive: così Sez. III n. 38126 del 2024 e Sez. VI n. 3724 del 2016.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale non si era limitata a recepire la sentenza di primo grado. Aveva valutato la prospettazione di un accordo calunniatorio tra i testimoni e aveva risposto alle contestazioni sull’elemento soggettivo. La motivazione risultava quindi completa e priva di evidenti fratture logiche.
È manifestamente infondata anche la censura relativa alle somme mai acquisite dalla cooperativa. La nozione di distrazione prevista dall’art. 216 legge fallimentare ha carattere residuale e comprende ogni fatto che determini la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito oppure ne impedisca l’ingresso. Assume rilievo l’effetto di sottrazione alla disponibilità degli organi fallimentari. Il mancato transito delle somme nel patrimonio sociale non esclude pertanto il reato, quando dipende dalla condotta dell’amministratore e impedisce la loro materiale apprensione.
La Corte nega infine l’estinzione per prescrizione. Per Sez. V n. 27426 del 2023, quando le condotte sono anteriori, la bancarotta si consuma con la sentenza di fallimento, che costituisce elemento del reato e non condizione obiettiva di punibilità. Considerati gli atti interruttivi, il termine sarebbe maturato il 26 giugno 2026, dopo la decisione del 3 giugno 2026. Il ricorso viene quindi rigettato senza condanna alle spese della fase rescissoria, in applicazione del principio espresso da Sez. II n. 8804 del 2024 per il giudizio seguito all’accoglimento del ricorso straordinario.
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