Prova orale dell’avvertimento per il test etilometrico e art. 131-bis cod. pen. (Cass. pen. n. 36922/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell’accertamento etilometrico, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere provato mediante la deposizione dell’agente operante. L’art. 62 cod. proc. pen. non preclude tale prova quando la testimonianza verte sulle modalità dell’avvertimento e non sulle dichiarazioni dell’indagato. La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è compatibile con il reato di rifiuto del test, ma il giudice deve valutare la concreta pericolosità della condotta e l’abitualità del comportamento.
Il Fatto
Gli operanti, in servizio perlustrativo, notavano un uomo scendere da un’autovettura arrestata nei pressi di un incrocio. Il soggetto presentava segni esteriori di pregresso abuso alcolico. Sottoposto al test etilometrico, non riusciva a insufflare aria nel dispositivo. Dopo tentativi infruttuosi, veniva accompagnato in Comando, dove il comportamento impediva il completamento della prova.
Il Tribunale di Asti lo condannava per il reato ex art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992. La Corte d’appello di Torino confermava. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo: violazione dell’art. 114 disp. att. per omesso avvertimento scritto sulla facoltà di difesa; violazione dell’art. 62 cod. proc. pen. per l’utilizzo della testimonianza dell’agente; mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi all’avvertimento ex art. 114 disp. att. e alla sua prova. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante. L’unico profilo valutabile è l’attendibilità di tale testimonianza.
Quanto al richiamo dell’art. 62 cod. proc. pen., la Corte lo ritiene inconferente. Il ragionamento dei giudici di merito verteva sulle modalità di formulazione dell’avvertimento da parte degli operanti, non sulle dichiarazioni rese dall’indagato. La testimonianza dell’agente non invade il divieto di provare le dichiarazioni dell’imputato.
Il terzo motivo, sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis, viene dichiarato inammissibile. La Corte premette che la causa di non punibilità è compatibile con il reato di rifiuto del test etilometrico, ma ribadisce la necessità di una valutazione concreta della pericolosità della condotta e dello sfondo fattuale. Nel caso, la Corte territoriale aveva motivato il diniego sulla base della pericolosità accertata (orario notturno, strada trafficata) e dei precedenti specifici del ricorrente.
Implicazioni Pratiche
- Prova dell’avvertimento difensivo: la mancata verbalizzazione dell’avviso ex art. 114 disp. att. non è dirimente. Il difensore deve contestare l’attendibilità della deposizione dell’operante, non la mera assenza di prova scritta.
- Limiti dell’art. 62 cod. proc. pen.: non è invocabile per escludere la testimonianza dell’agente sulle modalità dell’avvertimento. La strategia difensiva deve distinguere tra dichiarazioni dell’imputato e descrizione delle condotte degli operanti.
- Art. 131-bis nel reato di rifiuto: la compatibilità non equivale a applicabilità automatica. L’avvocato deve dimostrare l’assenza di pericolosità concreta e contestare l’uso dei precedenti come parametro esclusivo per escludere la causa di non punibilità.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.