Misure cautelari: obbligo di motivazione rafforzata sulle deduzioni difensive (Cass. pen. Sez. III n. 28670 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il giudice del riesame e, di riflesso, il giudice di legittimità non possono sottrarsi all’esame effettivo delle deduzioni difensive concernenti l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato. L’onere di motivazione non è assolto mediante formule di stile o richiami apodittici a quanto già osservato, ma impone un confronto critico con gli elementi addotti, anche ai soli fini della loro confutazione. Parimenti, la scelta della misura deve fondarsi su una valutazione prognostica complessiva, che ne verifichi la concreta idoneità rispetto alla specifica esigenza cautelare, non essendo sufficiente il richiamo alla sua scarsa afflittività.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora, in relazione al concorso nel reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.

Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa lamentava il mancato apprezzamento degli elementi favorevoli: le dimissioni dalla carica di legale rappresentante della società, l’interruzione dell’attività illecita sin dall’aprile 2024, l’assenza di condotte illecite nel successivo biennio e l’adozione di un modello organizzativo. Con motivi nuovi si deduceva inoltre la nullità dell’ordinanza genetica e il difetto di proporzionalità e adeguatezza della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto inammissibili le censure veicolate con i motivi nuovi in ordine alla pretesa nullità del provvedimento genetico. Il ricorrente, con la richiesta di riesame, aveva devoluto esclusivamente doglianze sull’attualità e concretezza della misura. La giurisprudenza richiamata — Sez. 3, n. 2873 del 2022 — esclude che il principio di necessaria connessione tra motivi originari e motivi nuovi sia derogato nell’ambito dei provvedimenti de libertate, mutando solo il termine di proposizione.

Sono invece fondate le censure dei motivi principali, per un duplice ordine di ragioni. Sotto il primo profilo, coglie nel segno il rilievo sulla mancata risposta alle deduzioni svolte in sede di riesame: la cessazione dell’attività illecita da oltre due anni, l’incensuratezza, le dimissioni dalle cariche societarie e l’assenza di elementi indicativi di ripresa dell’attività delittuosa. Tali elementi avrebbero potuto soccombere, ma dovevano essere oggetto di effettiva disamina, anche solo per confutarli.

Il Tribunale si è invece limitato a osservare che i dati dedotti nella memoria difensiva «non sono idonei a scalfire il quadro cautelare, come già osservato in precedenza». Si tratta di un percorso argomentativo apparente, privo di effettivo confronto critico con gli elementi valorizzati dalla difesa. L’onere motivazionale non può ritenersi assolto con il mero richiamo alla natura non spontanea dell’interruzione dell’attività.

Sotto il secondo profilo, anche la scelta della misura risulta priva di adeguato supporto argomentativo. Il Tribunale ha condiviso il superamento della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Proprio l’oggettivo ridimensionamento dei pericula prospettati avrebbe imposto uno sforzo motivazionale sull’idoneità e concreta utilità dell’obbligo di dimora, misura volta non a impedire i contatti con i coindagati, ma semplicemente a limitare la libertà di circolazione. Non è esaustivo il richiamo al carattere «minimamente afflittivo» della misura.

La Corte annulla pertanto l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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