Utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dei migranti soccorsi in mare (Cass. pen. Sez. I n. 25092 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dai migranti soccorsi in mare e trasportati sul territorio nazionale, poiché nei loro confronti non è configurabile il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, con conseguente esclusione della necessità di riscontri individualizzanti. La scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. è esclusa allorché l’agente si sia volontariamente immesso nella situazione di pericolo, avendo un onere di allegazione di tutti gli estremi della causa di esenzione. L’attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod. pen. postula un contributo di efficacia causale trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava la penale responsabilità di tre cittadini egiziani in ordine al delitto di favoreggiamento illegale dell’immigrazione clandestina, commesso in occasione dello sbarco di ventinove migranti bengalesi, aggravato dal numero dei trasportati, dal pericolo per la vita degli stessi, dal numero dei concorrenti e dal fine di profitto, condannandoli alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 406.000 di multa.
La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza, escludeva l’aggravante del fine di profitto, rideterminando la pena in anni due e mesi nove di reclusione ed euro 197.200 di multa. Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo plurimi motivi concernenti l’utilizzabilità e l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei migranti, la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità, il diniego dell’attenuante della partecipazione di minima importanza e delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi, richiamando il principio consolidato secondo cui, in tema di immigrazione clandestina, sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dai migranti soccorsi in mare, non potendosi configurare nei loro confronti il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, né potendosi ipotizzare che il pericolo di vita, cui è seguita l’azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato. Il principio, che muove dalle Sezioni Unite n. 40517 del 2016, esclude la necessità di riscontri esterni individualizzanti, avendo le dichiarazioni natura testimoniale.
La Corte ha altresì valorizzato la convergenza delle dichiarazioni rese dai migranti, che individuavano gli imputati, fin dalle prime fasi della partenza, dediti alla guida dell’imbarcazione, alla gestione del motore e del timone, nonché all’uso del GPS per seguire la rotta, e uno di essi preposto alla gestione del carburante. Tali condotte, specificamente finalizzate a consentire l’arrivo in Italia degli stranieri, sono state ritenute rientranti nel fuoco della fattispecie incriminatrice, a nulla rilevando la comunione di scopo degli autori con gli altri migranti.
Quanto alla scriminante dello stato di necessità, la Corte ha ribadito che il pericolo attuale di un danno grave alla persona non deve essere stato causato volontariamente dal soggetto e deve essere indipendente dalla sua volontà, gravando sull’imputato un onere di allegazione di tutti gli estremi della causa di esenzione. Nel caso di specie, il riferimento alla condizione oggettiva di pericolo in mare è stato ritenuto generico, emergendo dagli atti che gli imputati erano stati istruiti sulla conduzione dell’imbarcazione, disponevano di strumenti idonei quali GPS e cellulari e avevano ricevuto un trattamento di favore rispetto agli altri migranti, elementi indicativi di una compartecipazione volontaria in un’ottica di reciproci benefici con gli organizzatori.
In relazione all’attenuante della partecipazione di minima importanza, la Corte ha precisato che la valutazione non si traduce in una comparazione fra i contributi dei correi, ma in un esame volto ad accertare se il contributo abbia avuto un’efficacia causale così lieve da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso. La conduzione dell’imbarcazione e la gestione del carburante, fin dalla partenza dal suolo libico, non sono state ritenute di minima importanza. Manifestamente infondata è stata infine ritenuta la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado e considerate nella rideterminazione della pena in appello.
Nota della Redazione
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