Messa alla prova minorile: persona offesa non legittimata all’impugnazione (Cass. pen. n. 37847/2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo penale a carico di imputati minorenni, l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova ex art. 28, comma 1, d.P.R. n. 448/1988 è ricorribile per cassazione, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, soltanto dal pubblico ministero, dall’imputato e dal suo difensore. La persona offesa, che non è parte del procedimento e che nel processo minorile non può esercitare l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento, non è legittimata all’impugnazione, né può far valere la nullità della notifica dell’avviso dell’udienza preliminare, atteso che le norme sulla partecipazione sono preordinate all’esercizio di facoltà che la stessa non può vantare in relazione al provvedimento di messa alla prova.
Il Fatto
Il GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, all’esito dell’udienza preliminare, ammetteva un imputato minorenne alla messa alla prova, disponendo la sospensione del procedimento per dodici mesi e la revoca della misura cautelare.
Gli esercenti la potestà genitoriale sulla persona offesa minorenne proponevano ricorso per cassazione, deducendo la nullità della notifica alla persona offesa e ai suoi genitori dell’avviso della data di udienza preliminare, in quanto non andata a buon fine e non seguita dall’invio della raccomandata con l’avviso di affissione. Il ricorrente eccepiva che l’art. 33 disp. att. cod. proc. pen., pur riferendosi all’imputato minorenne, evidenzia la necessità di coinvolgere in tutte le fasi del procedimento anche gli esercenti la potestà, i quali devono avere notizia di ogni atto significativo in ragione della minore età della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui il quale la legge espressamente lo conferisce. Nel processo minorile, l’art. 28, comma 3, d.P.R. n. 448/1988, conferisce la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di messa alla prova esclusivamente al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore.
La persona offesa, che nel processo minorile non può esercitare l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento ex art. 10 d.P.R. n. 448/1988, non è parte processuale e non è menzionata tra i soggetti legittimati all’impugnazione. L’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 448/1988, le riconosce solo la partecipazione all’udienza preliminare per la presentazione di memorie e l’indicazione di elementi di prova, ma non le attribuisce facoltà inerenti al procedimento di messa alla prova.
La Corte rileva, altresì, che la nullità della notifica dell’avviso di udienza, anche se sussistente, non potrebbe comunque fondare l’interesse della persona offesa a impugnare il provvedimento di ammissione alla messa alla prova: le norme che disciplinano l’intervento delle parti e della persona offesa sono preordinate all’esercizio delle facoltà direttamente attribuite, che nel caso di specie la persona offesa non può vantare. Ne consegue l’assenza di interesse all’impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Implicazioni Pratiche
- Legittimazione all’impugnazione della messa alla prova minorile: avverso l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova ex art. 28 d.P.R. n. 448/1988 possono proporre ricorso per cassazione soltanto il pubblico ministero, l’imputato minorenne e il suo difensore. La persona offesa, anche se minorenne e rappresentata dai genitori, non è legittimata, indipendentemente dalla regolarità della notifica dell’avviso dell’udienza preliminare.
- Interesse a eccepire nullità per assenza di facoltà attribuite: la persona offesa non ha interesse a eccepire la nullità della notifica di atti che non le attribuiscono alcuna facoltà. Nel processo minorile, l’azione civile non è esercitabile, e la partecipazione della persona offesa è limitata alla presentazione di memorie; l’omesso avviso dell’udienza preliminare non legittima l’impugnazione del provvedimento di messa alla prova.
- Condanna alle spese dei genitori della persona offesa minorenne: la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dagli esercenti la potestà genitoriale sulla persona offesa minorenne comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. L’esonero previsto dall’art. 29 d.lgs. n. 272/1989 si applica solo al minore imputato, non ai genitori della persona offesa, neppure se minorenne.
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Nota della Redazione
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