Aggravante della minorata difesa: necessaria la vulnerabilità concreta e approfittamento (Cass. pen. n. 37866/2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa prevista dall’art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona di cui l’agente abbia profittato devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. L’accertamento dell’effettivo approfittamento della situazione di vulnerabilità e dell’ostacolo alla pubblica e privata difesa che ne è derivato costituisce un giudizio di fatto, congruamente motivato, che si sottrae al sindacato di legittimità se non manifestamente illogico.
Il Fatto
Le ricorrenti, in concorso tra loro, erano state condannate per i reati di furto aggravato (artt. 110, 624, 625, n. 4, art. 61, n. 5, cod. pen.) e per la violazione dell’art. 55 d.lgs. n. 231/2007 (riciclaggio). Il Tribunale di Lecce, all’esito di giudizio abbreviato, le condannava alla pena di giustizia. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 18 dicembre 2024, confermava la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, le imputate proponevano ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5, cod. pen.). Contestavano che gli elementi richiamati dal giudice di appello fossero sufficienti a integrare in concreto l’aggravante, richiamando il principio delle Sezioni Unite (sentenza Cardellini) sulla necessità di una situazione di vulnerabilità concreta e non astratta.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Rileva, in primo luogo, la doppia conforme di merito: il Tribunale e la Corte di appello hanno entrambi ritenuto sussistente l’aggravante con motivazione congrua e non censurabile in questa sede. La censura proposta si caratterizza per la sua oggettiva reiteratività, senza un confronto effettivo con la motivazione della Corte di appello, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del fatto accertato, non consentita in sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521/2018; Sez. 5, n. 15041/2018).
La Corte richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Cardellini (n. 40275/2021), secondo cui, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona di cui l’agente abbia profittato devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta a favore della commissione del reato.
La Corte osserva che la Corte di appello ha correttamente applicato tale principio, ricostruendo in modo logico e coerente le circostanze di tempo e di luogo che hanno portato al riconoscimento dell’aggravante, così come specificamente contestata. È stato ricostruito lo specifico contesto spazio-temporale in cui si sono verificate le vicende fattuali, enucleando l’effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa derivato dalla commissione del reato nella circostanza concretamente valorizzata (la calca di persone presente in occasione di una festa religiosa presso un santuario). Il giudice di merito ha in concreto valutato gli elementi a supporto della ricorrenza della circostanza imputata, riscontrandone il fondamento nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l’agente approfitti delle possibilità di facilitazione offerte dal particolare contesto. La difesa non si è realmente confrontata con la motivazione offerta dal giudice di appello.
Implicazioni Pratiche
- Onere motivazionale per la contestazione dell’aggravante di minorata difesa: il giudice che riconosce l’aggravante ex art. 61, n. 5, cod. pen. deve motivare in concreto, indicando non solo l’idoneità astratta della circostanza di tempo, luogo o persona a favorire il reato, ma anche la specifica situazione di vulnerabilità del soggetto passivo, la cui sussistenza deve risultare da elementi fattuali precisi. La difesa deve contestare la genericità della motivazione, segnalando l’assenza di una concreta situazione di vulnerabilità accertata.
- Limiti del sindacato di legittimità in caso di doppia conforme: in presenza di una doppia affermazione di responsabilità conforme dei giudici di merito, la Corte di cassazione esercita un sindacato limitato alla manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure già valutate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile. L’avvocato deve evidenziare specifiche contraddizioni o lacune logiche della motivazione, non limitarsi a una diversa lettura dei fatti.
- Prova dell’approfittamento: il riconoscimento dell’aggravante richiede la prova che l’agente abbia effettivamente profittato della situazione di vulnerabilità. La difesa deve eccepire la mancanza di prova dell’approfittamento, contestando che la condotta sia stata favorita in modo determinante dalle condizioni di tempo o di luogo, e che l’agente ne abbia consapevolmente approfittato.
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