Ricorso per cassazione inammissibile senza procura speciale e interesse (Cass. pen. Sez. 3 n. 19279 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato, munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui è stato deciso l’appello in materia di sequestro preventivo. Tale procura non è necessaria per l’indagato, che può impugnare a mezzo del proprio difensore, ma è richiesta quando l’impugnazione è proposta nell’interesse di un soggetto portatore di interessi civilistici, qual è il terzo titolare del bene. La procura speciale deve essere rilasciata successivamente all’emissione del provvedimento da impugnare e deve individuarne l’oggetto. È, inoltre, inammissibile il ricorso dell’indagato che, a fronte del sequestro di beni societari, non alleghi un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo, riferito a una propria situazione giuridica soggettiva direttamente incisa dal provvedimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, disponeva il sequestro preventivo di un’area sulla quale insisteva un edificio in costruzione, di proprietà di una società. L’amministratore unico di tale società e della società esecutrice dei lavori, insieme al progettista e direttore dei lavori, erano indagati per i reati di lottizzazione abusiva e di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire. Avverso l’ordinanza del Tribunale, che aveva riformato la decisione del GIP, proponevano ricorso per cassazione sia l’amministratore, anche nella qualità di legale rappresentante delle società, sia il direttore dei lavori.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato la legittimazione a ricorrere, rilevando un profilo di inammissibilità che ha assorbito ogni questione di merito. Ha osservato che le società, proprietaria dell’area e appaltatrice dei lavori, erano terzi interessati rispetto al procedimento penale, non essendo indagate. Il loro difensore aveva proposto ricorso sulla base di una nomina effettuata dall’amministratore quale persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen., e non di una procura speciale rilasciata dalle società ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., come richiesto per gli atti di impugnazione nell’interesse di soggetti portatori di interessi civilistici.

La Corte ha precisato che la nomina effettuata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen. non era idonea a conferire ai difensori il potere di proporre ricorso per conto delle società, mancando ogni riferimento al provvedimento da impugnare e alla volontà di impugnarlo. Ha inoltre evidenziato che, anche ove la procura fosse stata rilasciata, sarebbe stata comunque invalida, poiché una procura speciale per impugnare deve essere successiva al provvedimento che si intende censurare e deve indicarne specificamente l’oggetto. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse delle società.

Con riferimento alla posizione dell’amministratore quale persona fisica indagata, la Corte ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 7983 del 2025, secondo cui l’impugnazione avverso un provvedimento cautelare reale è ammissibile solo se la parte allega un interesse concreto e attuale alla rimozione del vincolo. Tale interesse può consistere anche in un’utilità diversa dalla restituzione del bene, ma deve pur sempre riferirsi a una situazione giuridica soggettiva direttamente incisa dal provvedimento. Nel caso di specie, l’area era di proprietà della società e l’indagato, a fronte del sequestro del bene societario, non aveva allegato alcuna specifica e concreta posizione soggettiva che gli conferisse il diritto alla restituzione o altra utilità diretta.

La stessa carenza di interesse è stata riscontrata con riguardo al ricorso del direttore dei lavori, il cui unico interesse era rappresentato da una pronuncia che riconoscesse la legittimità dell’intervento o l’irrilevanza penale del proprio ruolo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, senza esaminare la fondatezza dei motivi, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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