Cassazione, sent. n. 39434/2025: amministrazione giudiziaria e caporalato nella filiera, i provvedimenti sulla competenza sono inoppugnabili
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sent. n. 39434/2025 (sent. n. sez. 1781/2025), c.c. 19 novembre 2025, dep. 5 dicembre 2025, R.G. n. 19788/2025, Pres. Romano, Rel. Borrelli.
I fatti
La Procura della Repubblica di Milano aveva proposto l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) nei confronti di una nota società per azioni, ritenendo che avesse colposamente agevolato lo sfruttamento lavorativo (art. 603-bis c.p.) di manodopera impiegata presso quattro opifici fornitori: due in Lombardia, per la produzione di divise, e due nelle Marche, per la produzione di calzature.
Il Tribunale di Milano aveva dichiarato la proposta inammissibile per incompetenza territoriale, ritenendo non addebitabile alla società l’agevolazione riguardo ai fornitori lombardi (rapporto di semplice cliente, con minore esigibilità di controllo) e competente il Tribunale di Ancona per i fornitori marchigiani, trattandosi di attività riconducibile al core business aziendale, con controlli periodici in loco. La Corte d’appello di Milano aveva confermato l’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero, ritenendo comunque prevalente, anche ipotizzando fondata la tesi accusatoria sui fornitori lombardi, la competenza di Ancona in ragione della maggiore “pericolosità” manifestatasi nelle Marche.
Il ricorso
Il Procuratore della Repubblica di Milano ricorreva per cassazione lamentando la violazione degli artt. 10 e 34 d.lgs. 159/2011, sostenendo che il provvedimento di primo grado fosse stato erroneamente qualificato come decisione sulla competenza anziché come decisione di merito, e la violazione dell’art. 10, per aver ancorato il criterio di competenza al luogo di manifestazione della pericolosità dei soggetti agevolati anziché al luogo dell’agevolazione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile, in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile. Richiamando il rinvio dell’art. 10, comma 4, d.lgs. 159/2011 all’art. 680 c.p.p., la Corte ha ribadito che, anche in materia di misure di prevenzione, trova applicazione il principio generale di inoppugnabilità dei provvedimenti dichiarativi di incompetenza, salvo che siano abnormi, con il solo rimedio del conflitto di competenza ex art. 28 c.p.p.
L’ordinanza della Corte d’appello, pur avendo condotto un vaglio autonomo e in parte diverso da quello di primo grado, restava comunque un provvedimento declinatorio della competenza, come confermato dall’ordine di trasmissione degli atti alla Procura di Ancona ex art. 7, comma 10-ter, d.lgs. 159/2011, e come tale sottratta al sindacato di legittimità.
In materia di misure di prevenzione, incluse le proposte di amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159/2011, trova applicazione il principio generale di inoppugnabilità dei provvedimenti dichiarativi di incompetenza, salvo che siano abnormi: l’unico rimedio esperibile è l’elevazione del conflitto di competenza ex art. 28 c.p.p.
L’esito
Ricorso del Pubblico Ministero dichiarato inammissibile.
Perché questa decisione conta, in pratica
La pronuncia ha una doppia rilevanza. Sul piano procedurale, chiarisce i limiti di impugnabilità delle decisioni sulla competenza in materia di prevenzione patrimoniale. Sul piano sostanziale, offre indicazioni concrete per le imprese committenti sul grado di controllo esigibile rispetto allo sfruttamento di manodopera nei subappalti: il criterio distintivo tra semplice rapporto di fornitura e attività riconducibile al core business aziendale incide direttamente sulla soglia di responsabilità per agevolazione colposa del caporalato lungo la filiera.