Prevalenza dell’esame auxologico sui documenti di identità dubbia (Cass. pen. Sez. I n. 38288/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dell’età dell’imputato, l’esame radiografico del polso costituisce strumento idoneo a valutare il processo di accrescimento e prevale sui documenti di identità di dubbia efficacia, salvo che questi ultimi siano di provenienza certa e autenticità verificata. La mancata indicazione del margine di errore nel referto non ne invalida il valore probatorio. In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la qualità di conducente del natante può essere provata anche mediante le dichiarazioni concordanti dei migranti, purché sottoposte a vaglio di attendibilità, e il riconoscimento fotografico.
Il Fatto
L’imputato, cittadino guineano, è stato condannato per il reato di cui all’art. 12, commi 1, 3, lett. a) e b), e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, per avere condotto un natante con a bordo migranti provenienti dalla Tunisia. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’8 gennaio 2025, ha confermato la condanna di primo grado, ritenendo provata la maggiore età dell’imputato sulla base di un esame auxologico che aveva accertato un’età superiore ai diciotto anni, e la sua qualità di conducente del natante sulla base delle dichiarazioni concordanti di tre migranti tunisini e di una fotografia che lo ritraeva alla guida dell’imbarcazione. Avverso tale sentenza, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione dell’età, per non essere stato considerato un documento proveniente dalla Guinea che attestava una data di nascita che lo rendeva minorenne, e la inattendibilità dei testimoni, per il possibile accordo tra loro e per la mancata risposta ai rilievi difensivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta entrambi i motivi di ricorso. In ordine al primo motivo, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’esame radiografico del polso costituisce uno strumento idoneo per valutare il processo di accrescimento nell’età evolutiva e deve prevalere rispetto ai documenti d’identità di dubbia efficacia, a meno che questi ultimi non siano di provenienza certa e autenticità verificata. La Corte territoriale aveva valorizzato l’inattendibilità del documento guineano, redatto in esito a un giudizio suppletivo su dichiarazioni di congiunti, e aveva rilevato che la data di nascita ivi indicata era diversa da quella più volte dichiarata dall’imputato nel corso del procedimento. Quanto alla mancata indicazione del margine di errore nel referto dell’esame auxologico, la Corte precisa che tale omissione non ne inficia la validità scientifica e probatoria, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa sulla base di un precedente giurisprudenziale che, invece, riguardava l’ipotesi in cui un documento certo attestasse l’età, situazione non ricorrente nel caso di specie.
In ordine al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile perché reiterativo e aspecifico. La Corte d’appello aveva motivato in modo adeguato, evidenziando che l’identificazione dell’imputato come scafista si fondava sulle dichiarazioni conformi di tre migranti, uno dei quali ascoltato in incidente probatorio, sul conseguente riconoscimento fotografico e sulla fotografia che lo ritraeva alla guida del natante, rinvenuta nel telefono di uno dei migranti. La Corte territoriale non aveva trascurato le obiezioni difensive su un possibile accordo tra i testimoni o sulla presenza di un appartenente all’organizzazione tra gli accusatori, ma le aveva disattese perché congetturali e prive di riscontri oggettivi. Il ricorrente, inoltre, non aveva spiegato come l’eventuale inattendibilità di uno dei tre testimoni potesse inficiare l’intero impianto probatorio, fondato anche sulla convergente parola degli altri due.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse censure già sollevate in appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di secondo grado, e che le deduzioni meramente assertive e versate in fatto sono inammissibili.
Implicazioni Pratiche
- Impugnazione dell’accertamento dell’età: per contestare l’esito dell’esame auxologico, la difesa deve produrre un documento d’identità estero di provenienza certa e autenticità verificata (es. passaporto con visto italiano) e non può limitarsi a eccepire la mancata indicazione del margine di errore, che non è di per sé invalidante; in mancanza, prevale l’accertamento radiografico.
- Contestazione dell’attendibilità dei testimoni: la difesa che eccepisce un possibile accordo tra i testimoni deve fornire elementi oggettivi a supporto, non potendo limitarsi a mere congetture; la convergenza delle dichiarazioni di più soggetti, se sottoposta a vaglio critico, costituisce un valido fondamento probatorio anche in assenza di altri riscontri.
- Redazione dei motivi di ricorso: i motivi di cassazione non possono essere una mera ripetizione di quelli d’appello; l’avvocato deve indicare specificamente le ragioni per cui la motivazione del giudice di secondo grado è illogica o mancante, confrontandosi con essa, pena l’inammissibilità per reiteratività e aspecificità.
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