Continuazione in esecuzione e prova del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 38291/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, la verifica dell’unicità del disegno criminoso richiede una rigorosa valutazione di elementi oggettivi quali l’omogeneità dei reati, la contiguità temporale e le modalità di commissione, non potendosi desumere da mere congetture o dall’identità generica del mezzo utilizzato. La condizione di tossicodipendenza, per essere valutata ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., deve essere specificamente allegata e collegata ai reati per i quali si chiede la continuazione, non essendo sufficiente una deduzione generica.
Il Fatto
Il condannato ha chiesto, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione tra i reati di detenzione di armi, commessi il 14 settembre 2020 e giudicati con sentenza della Corte d’appello di Roma del 26 gennaio 2024, e i reati di sequestro di persona e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessi il 23 ottobre 2019 e giudicati con altra sentenza della medesima Corte d’appello del 23 gennaio 2024. La Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, osservando che i reati erano eterogenei, commessi a distanza di quasi un anno e con modalità differenti, e che la tesi secondo cui l’arma utilizzata nel sequestro di persona era una di quelle rinvenute nel 2020 era priva di riscontri oggettivi. Avverso tale ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando lo scarso rilievo attribuito alla tossicodipendenza e la contraddittorietà della motivazione sull’identità delle armi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ritenendo le censure infondate. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, postula una verifica approfondita per accertare che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo. L’omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale costituiscono indici rivelatori, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’unicità della deliberazione criminosa, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione complessiva degli elementi, tra cui le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità delle azioni.
La Corte ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia correttamente applicato tali principi, evidenziando l’eterogeneità dei reati, la distanza temporale di oltre undici mesi e le diverse modalità di commissione (il sequestro di persona era stato commesso in concorso con altri). Quanto alla tesi dell’identità delle armi, la Corte la giudica una mera congettura, non supportata da dati obiettivi, tanto che nel giudizio di merito non si era pervenuti all’identificazione del calibro dell’arma utilizzata nel sequestro di persona. Il ricorrente, inoltre, sposta l’attenzione sull’omogeneità rappresentata dalla presenza di armi, ma si tratta di una deduzione generica che non scalfisce la motivazione del giudice dell’esecuzione.
Quanto alla tossicodipendenza, la Corte ribadisce che essa può essere valutata come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva programmazione unitaria solo se specificamente allegata e collegata ai reati oggetto della richiesta. Nel caso di specie, la deduzione è risultata generica, non accompagnata da elementi che la rendessero plausibile, né emergente dalle sentenze acquisite. La Corte richiama il principio secondo cui una richiesta difensiva improponibile per genericità o manifesta infondatezza non vincola il giudice a motivarne il rifiuto né ad attivare poteri istruttori d’ufficio.
Implicazioni Pratiche
- Allegazione della continuazione in esecuzione: l’avvocato che chiede la continuazione in fase esecutiva deve allegare elementi oggettivi e concreti, non meri indizi, per dimostrare che i reati erano stati programmati unitariamente, indicando le circostanze di fatto che sorreggono tale tesi (es. contiguità spazio-temporale, omogeneità delle modalità, identità dei concorrenti).
- Prova dell’unicità del disegno criminoso: la difesa non può limitarsi a dedurre l’omogeneità dei reati o la presenza di un medesimo mezzo (es. armi), ma deve fornire riscontri probatori che escludano l’occasionalità delle singole determinazioni delittuose, pena il rigetto per genericità.
- Valorizzazione della tossicodipendenza: per far valere la tossicodipendenza come elemento a sostegno della continuazione, è necessario produrre documentazione specifica (es. certificazioni del Serd) che colleghi in modo diretto e non generico lo stato di tossicomania alla commissione dei reati per i quali si chiede l’unificazione, indicando come tale condizione abbia influito sulla programmazione unitaria dei fatti.
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