Licenziamento della lavoratrice madre e onere della prova delle deroghe (Cass. civ. Sez. Lav. n. 31181/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento intimato durante il periodo di gravidanza è nullo ai sensi dell’art. 54, d.lgs. n. 151/2001, salvo che il datore di lavoro provi il ricorrere di una delle tassative ipotesi di deroga, essendo l’onere probatorio a suo carico. In caso di applicazione della tutela reale ex art. 18, l. n. 300/1970, la condanna del datore al pagamento dei contributi previdenziali per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione costituisce un’ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale. L’art. 14, d.P.R. n. 1026/1975, pur prescrivendo formalità per il certificato di gravidanza, non commina alcuna sanzione all’inosservanza di tali requisiti, potendo la lavoratrice produrre il certificato anche in sede giudiziale.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente di una s.r.l., veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 9 febbraio 2015. Impugnava il licenziamento, deducendo di essere in stato di gravidanza al momento dell’intimazione e invocando la nullità del recesso per violazione del divieto di cui all’art. 54, d.lgs. n. 151/2001. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Roma, in riforma, dichiarava la nullità del licenziamento e condannava la società alla reintegrazione e al risarcimento del danno, con pagamento dei contributi previdenziali. La società datrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il litisconsorzio necessario dell’INPS per la condanna contributiva; l’inammissibilità della produzione in appello del certificato di nascita del figlio; e la mancanza del certificato di gravidanza nelle forme prescritte dall’art. 14, d.P.R. n. 1026/1975.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo (litisconsorzio necessario), il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in caso di applicazione della tutela reale ex art. 18, l. n. 300/1970, la condanna del datore al pagamento dei contributi previdenziali per il periodo dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione costituisce un’ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale. La domanda di regolarizzazione contributiva non impone, quindi, il litisconsorzio necessario con l’INPS, trattandosi di una statuizione che incide su un rapporto obbligatorio tra datore ed ente, ma che non richiede il contraddittorio con quest’ultimo ai fini della validità della decisione nei confronti della lavoratrice.
Il secondo motivo (tardività della produzione del certificato di nascita) è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha fondato l’accertamento dello stato di gravidanza non solo sul certificato di nascita, ma anche su altra documentazione già depositata in primo grado, e che la circostanza era stata tempestivamente comunicata alla parte datoriale. La doglianza, pertanto, non si confronta con le effettive ragioni della decisione, risultando priva di concreto rilievo la deduzione sulla pretesa tardività di un documento che il giudice di merito ha attestato come già presente nel fascicolo di primo grado.
Quanto al terzo motivo (mancanza del certificato di gravidanza ex art. 14, d.P.R. n. 1026/1975), la Corte lo dichiara inammissibile per due ragioni. In primo luogo, la questione non era stata specificamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio, e la ricorrente non ha allegato di averla tempestivamente sollevata, né ha indicato l’atto difensivo in cui ciò sarebbe avvenuto, violando il principio di specificità del ricorso per cassazione. In secondo luogo, anche se la questione fosse stata ritualmente proposta, l’art. 14 del d.P.R. n. 1026/1975, pur prescrivendo determinate formalità per il certificato di gravidanza, non commina alcuna sanzione all’inosservanza di tali requisiti formali, potendo la lavoratrice produrre il certificato anche in allegato all’atto di impugnazione del licenziamento. La Corte rileva, infine, che l’accertamento dello stato di gravidanza al momento del licenziamento è una questione di fatto, che il giudice di merito ha compiutamente svolto sulla base degli elementi in atti, e che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., neppure dedotto.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio del datore di lavoro: per contestare la nullità del licenziamento intimato durante la gravidanza, l’avvocato del datore deve allegare e provare il ricorrere di una delle ipotesi tassative di deroga (es. colpa grave, cessazione dell’attività), non potendo limitarsi a eccepire la mancanza del certificato di gravidanza o la tardività della sua produzione, poiché la giurisprudenza non riconduce tali vizi formali a cause di esclusione della tutela.
- Eccezioni processuali in cassazione: per far valere in Cassazione la nullità della produzione di un documento in appello, l’avvocato deve indicare specificamente l’atto del giudizio precedente in cui ha eccepito la tardività, pena l’inammissibilità del motivo; se il documento era già stato prodotto in primo grado, la doglianza è irrilevante.
- Prova dello stato di gravidanza: la lavoratrice che agisce per la nullità del licenziamento può produrre in giudizio il certificato di nascita o altra documentazione sanitaria (es. referto del pronto soccorso) a dimostrazione dello stato di gravidanza al momento del recesso, anche se il certificato ex art. 14, d.P.R. n. 1026/1975 non è stato regolarmente presentato al datore, poiché la legge non commina sanzioni per l’inosservanza delle formalità.
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