Equivalenza formale e demansionamento nel pubblico impiego privatizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13463 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 assegna rilievo esclusivamente al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 cod. civ.. La riconducibilità delle mansioni concretamente svolte al profilo di inquadramento costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, salvo che questi abbia omesso il ragionamento trifasico o abbia fornito un’errata interpretazione delle declaratorie contrattuali.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla domanda proposta da un lavoratore dipendente di un Comune, il quale, dopo essere stato riammesso in servizio a seguito di una sospensione cautelare, lamentava di essere stato adibito a mansioni qualitativamente inferiori rispetto a quelle espletate fino al 2001. Il Tribunale di Cassino accoglieva parzialmente la domanda, ravvisando una dequalificazione professionale per il periodo compreso tra agosto 2005 e dicembre 2012 e condannando l’ente al risarcimento del danno patrimoniale e biologico.
La Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza, ritenendo che il primo giudice avesse errato nel non verificare la corrispondenza tra le mansioni assegnate al lavoratore e il profilo professionale di inquadramento, rilevando che nell’impiego pubblico contrattualizzato rileva solo l’equivalenza formale sulla base delle declaratorie della contrattazione collettiva. Avverso tale pronuncia il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione delle declaratorie contrattuali del CCNL regioni e autonomie locali del 31/03/1999. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale, richiamando il precedente di Cass. Sez. Lavoro n. 1665 del 16/01/2024. La censura, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, contestava in realtà l’accertamento di fatto riservato al giudice di merito circa la riconducibilità delle mansioni al profilo di inquadramento, accertamento che la Corte ha ritenuto insindacabile nel giudizio di legittimità.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., in quanto volta ad ottenere una rimeditazione del principio, ormai ius receptum, dell’equivalenza formale. La Corte ha precisato che il richiamo giurisprudenziale operato dal ricorrente alla figura dello svuotamento delle mansioni non era pertinente, attenendo alla diversa ipotesi della sostanziale inattività del lavoratore, mai allegata nella fattispecie.
La Corte ha inoltre dato continuità all’orientamento secondo cui la disposizione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 150/2009, rimette alla fonte negoziale l’identificazione delle mansioni equivalenti, precisando che tale conclusione non è smentita neppure dalla riforma, atteso che la classificazione professionale resta appannaggio della contrattazione collettiva. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la censura contestava un mero passaggio argomentativo della pronuncia impugnata non sorretto dal decisum.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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