Inammissibilità del rinvio pregiudiziale per assenza di grave difficoltà interpretativa (Cass. civ. n. 31403/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è ammesso solo in presenza di una questione di diritto di “grave difficoltà interpretativa”, tale da richiedere l’intervento nomofilattico della Corte di cassazione al fine di garantire l’uniforme interpretazione della legge e la certezza del diritto. Non è sufficiente che il giudice remittente prospetti una mera perplessità interpretativa o una scelta tra possibili opzioni ermeneutiche, né può essere utilizzato per ottenere un avallo preventivo della soluzione prescelta, eludendo il dovere del giudice di interpretare la legge e il normale sviluppo dialettico della giurisdizione. L’inammissibilità si configura quando manca un effettivo contrasto giurisprudenziale o un dibattito dottrinale di rilievo, e la questione può risolversi con gli ordinari strumenti interpretativi.
Il Fatto
Il Tribunale di Termini Imerese, in un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno promosso dal Pubblico Ministero, rilevava che il P.M., pur avendo depositato il ricorso, non si era presentato alle udienze, nonostante i ripetuti inviti del giudice. Il Tribunale, ritenendo necessario stabilire se, in assenza del P.M. ricorrente e in mancanza di altre parti costituite, il giudizio dovesse proseguire o essere dichiarato improcedibile, sollevava rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., prospettando l’esistenza di gravi difficoltà interpretative in ordine alla disciplina applicabile, alla luce dei rinvii operati dal nuovo Titolo IV-bis del codice di procedura civile (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). Il Primo Presidente della Cassazione, investito della questione, ne dichiarava l’inammissibilità.
La Motivazione del Primo Presidente
Il Primo Presidente dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale per carenza dei presupposti richiesti dall’art. 363-bis c.p.c. Il Collegio rileva che il Tribunale remittente non ha dimostrato l’esistenza di una “grave difficoltà interpretativa”, limitandosi a prospettare una perplessità circa la disciplina applicabile, senza dare conto di contrasti giurisprudenziali o di un dibattito dottrinale di rilievo sulla questione. La mera possibilità di interpretazioni alternative non integra, di per sé, il requisito di gravità richiesto dalla norma, che è funzionale a garantire la prevedibilità delle decisioni e la certezza del diritto, non a sostituire il giudice nell’ordinario compito ermeneutico.
Il Primo Presidente sottolinea che il rinvio pregiudiziale non può essere utilizzato per ottenere un avallo interpretativo preventivo, al fine di evitare una successiva revisione della decisione in sede di impugnazione. Tale strumento, di nuova introduzione, è concepito per risolvere questioni di diritto di particolare complessità, non per appiattire l’esercizio interpretativo dei giudici di merito o rallentare la tutela giudiziale dei diritti. Nel caso di specie, il giudice a quo avrebbe potuto risolvere il quesito mediante gli ordinari canoni ermeneutici, anche alla luce della giurisprudenza già formatasi in materia di amministrazione di sostegno, che ha chiarito la natura unilaterale del procedimento e la centralità della persona beneficiaria.
Il Primo Presidente richiama, in particolare, i principi già espressi dalla Cassazione (Sez. I, n. 14190/2013 e Sez. I, n. 34854/2024), secondo cui il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno è un procedimento unilaterale, nel quale unico protagonista è il beneficiando, e la presenza del P.M., pur se ricorrente, non integra una condizione di necessaria prosecuzione del giudizio. Tali arresti offrono un quadro sufficiente per orientare la decisione, senza che ricorra la “grave difficoltà” che giustifica l’intervento nomofilattico preventivo. Ne consegue l’inammissibilità del rinvio.
Implicazioni Pratiche
- Condizioni per il rinvio pregiudiziale: l’avvocato che intenda sollecitare il giudice a richiedere il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. deve allegare e dimostrare l’esistenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale o di un dibattito dottrinale di rilievo sulla questione, non potendo limitarsi a prospettare una mera incertezza interpretativa, che il giudice è tenuto a risolvere autonomamente.
- Onere del giudice remittente: il giudice che intende sollevare il rinvio pregiudiziale deve indicare, nell’ordinanza di rimessione, le ragioni della grave difficoltà interpretativa, confrontandosi con gli orientamenti esistenti e dimostrando che la questione non può essere risolta con gli strumenti ordinari, pena l’inammissibilità per difetto di motivazione.
- Procedimento di amministrazione di sostegno: nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno promosso dal Pubblico Ministero, la mancata comparizione del P.M. alle udienze non comporta automaticamente l’improcedibilità, trattandosi di procedimento unilaterale e non contenzioso, nel quale il giudice può procedere anche in assenza del ricorrente, fermo restando l’obbligo di sentire il beneficiando.
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