Patrocinio a spese dello Stato: opposizione alla revoca spetta solo alla parte (Cass. civ. Sez. II n. 1398 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato compete esclusivamente alla parte personalmente e non al difensore, neppure quale legale distrattario. Alla parte è riservata la legittimazione a contestare il provvedimento sia nel giudizio di opposizione, sia nei conseguenti giudizi di legittimità e di rinvio. Il giudice che accoglie l’opposizione alla revoca non può liquidare il compenso al difensore, poiché quest’ultimo è titolare di una distinta legittimazione a tutela del proprio diritto soggettivo patrimoniale, dovendo la liquidazione avvenire nella forma dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. Ne consegue che l’opposizione proposta dal solo difensore distrattario è inammissibile.
Il Fatto
Un avvocato, in qualità di difensore di un imputato in un processo penale davanti al Tribunale di Lecce, si vedeva revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 12.5.2017. Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione della parte ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, riammetteva l’imputato al beneficio compensando integralmente le spese processuali.
Su ricorso della parte, la Corte di Cassazione cassava con rinvio l’ordinanza, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Nel giudizio di rinvio il Tribunale liquidava i compensi a carico del Ministero della Giustizia, disponendone la distrazione in favore del difensore ex art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002. Il difensore, in proprio, proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, respinta nel merito dal Tribunale con ordinanza dell’11.5.2022. Da qui il ricorso in cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra la posizione della parte ammessa al beneficio e quella del suo difensore. Sul punto richiama un orientamento consolidato secondo cui la legittimazione a opporsi al provvedimento di revoca dell’ammissione compete solo alla parte personalmente e non al difensore.
Il Collegio osserva che tale regola opera tanto per l’opposizione quanto per i conseguenti giudizi di legittimità e di rinvio, nei quali erano state liquidate le spese relative ai rapporti processuali tra la parte e il Ministero soccombente.
La Corte precisa poi il diverso titolo della pretesa del difensore. Il giudice che accoglie l’opposizione alla revoca non può liquidare il compenso al difensore, perché questi è munito di una propria e distinta legittimazione a tutela del suo diritto soggettivo patrimoniale. La liquidazione deve quindi seguire la forma dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. Su questa base il Collegio ritiene che l’eventuale erroneità della liquidazione potesse essere contestata con l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 solo dalla parte, e non dal difensore distrattario.
Da qui la conseguenza processuale: il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’opposizione proposta dal difensore in proprio, non rigettarla nel merito. Il profilo è censurabile d’ufficio in cassazione e ha carattere preliminare rispetto agli altri motivi, che restano assorbiti.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla è disposto sulle spese processuali, essendo il Ministero rimasto intimato, con esclusione anche della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle Ammende e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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