Rinuncia accettata al ricorso: estinzione del giudizio senza spese (Cass. Sez. Un. n. 24703 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata dalla parte ricorrente e accettata dalla controricorrente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. L’accettazione della rinuncia esclude la necessità di una statuizione sulle spese. Il giudice prende atto dell’atto abdicativo e della concorde adesione della controparte, senza esaminare il motivo di ricorso né il merito della controversia. L’estinzione definisce quindi il processo di legittimità, lasciando estranea alla decisione la questione sostanziale originariamente dedotta.
Il Fatto
Le ricorrenti avevano chiesto all’Agenzia del demanio la sdemanializzazione dell’area lacuale sulla quale sorgeva la loro abitazione. L’amministrazione aveva rigettato l’istanza. Il provvedimento di diniego era stato quindi impugnato davanti al giudice amministrativo, sul presupposto dell’illegittimità della determinazione adottata dall’amministrazione.
Il TAR aveva declinato la propria giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Quest’ultimo aveva successivamente respinto il ricorso. Contro tale decisione le interessate avevano proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo articolato. L’Agenzia del demanio aveva resistito con controricorso, mentre le altre amministrazioni coinvolte erano rimaste intimate.
Prima dell’adunanza camerale, le ricorrenti hanno depositato la rinuncia al ricorso. La controricorrente ha accettato la rinuncia. Tale sopravvenienza processuale ha assorbito ogni questione posta con l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite non affrontano la questione relativa alla sdemanializzazione dell’area, né esaminano le censure formulate contro la sentenza impugnata. La decisione si concentra esclusivamente sull’atto di rinuncia intervenuto prima della trattazione e sull’accettazione espressa dalla parte resistente.
La Corte riconduce la fattispecie agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. La prima disposizione disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione, mentre la seconda regola il conseguente provvedimento di estinzione. Nel caso esaminato risultano sia il deposito della rinuncia da parte delle ricorrenti, sia l’accettazione della controricorrente. Le condizioni processuali rilevate consentono pertanto di dichiarare estinto il giudizio.
L’accettazione assume rilievo anche sul regime delle spese. Le Sezioni Unite precisano che, proprio in ragione dell’adesione della controricorrente alla rinuncia, non occorre adottare alcuna statuizione sul punto. Il provvedimento non dispone quindi né una condanna né una compensazione, ma si limita a escludere la necessità di regolare le spese del processo di legittimità.
A sostegno della soluzione, l’ordinanza richiama Cass., Sez. Un., 25 marzo 2013, n. 7378, nonché Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971, Cass. 5 maggio 2011, n. 9857, e Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894. I precedenti sono richiamati per confermare la conseguenza estintiva della rinuncia nel giudizio di cassazione.
La definizione in rito impedisce ogni valutazione sul motivo articolato dalle ricorrenti. Resta dunque priva di esame la correttezza della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e, con essa, la fondatezza della pretesa di sdemanializzazione. L’ordinanza non enuncia alcun principio sulla natura dell’area o sui presupposti sostanziali dell’istanza amministrativa.
Il dispositivo recepisce integralmente questa impostazione e dichiara estinto il giudizio di cassazione. La pronuncia si esaurisce nell’accertamento della sopravvenuta rinuncia accettata, senza ulteriori statuizioni sul merito e sulle spese.
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