Deposito telematico in registro errato: irregolarità, non nullità (Cass. civ. Sez. 2 n. 2659 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato, il deposito del ricorso in via telematica si considera perfezionato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’eventuale deposito eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari di contenzioso ordinario, come il ruolo della volontaria giurisdizione, non determina alcuna nullità processuale, difettando un’espressa norma di legge che la commini. Una volta che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati del tribunale, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, che attiene alla presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e alla messa a disposizione dell’atto alle altre parti. Ne consegue che l’erronea iscrizione a ruolo integra una mera irregolarità, non idonea a travolgere gli effetti dell’originaria iscrizione e del tempestivo deposito del ricorso.
Il Fatto
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Imperia dichiarava inammissibile l’opposizione proposta avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e denegava la liquidazione del compenso in relazione ad una nuova ammissione. Il provvedimento di revoca era stato comunicato il 23 giugno 2023 e il ricorso in opposizione era stato depositato in via telematica il 5 luglio 2023, con generazione della quarta ricevuta da parte del sistema in data 6 luglio 2023. L’atto, tuttavia, era stato iscritto dal difensore sul ruolo degli Affari di Volontaria Giurisdizione, anziché su quello del contenzioso ordinario. La Cancelleria accettava il plico solo il 2 ottobre 2023 e il giudice, il successivo 5 ottobre, dichiarava l’opposizione inammissibile.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso, in quanto pregiudiziali. Con essi la ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 196-quater disp. att. c.p.c., 99 e 170 d.P.R. n. 115/2002, 15 d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., nonché dei principi del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost., sia per l’errata declaratoria di inammissibilità sia per la forma prescelta, essendo stato pronunciato con decreto senza la fissazione dell’udienza di comparizione.
La Corte ritiene i motivi fondati. Dall’esame degli atti emerge che il ricorso era stato depositato entro il termine di legge rispetto alla comunicazione del provvedimento di revoca, essendo stata generata la ricevuta di avvenuta consegna in data 6 luglio 2023. I giudici di legittimità rammentano il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 12422 del 2021 e ribadito dalle successive pronunce, secondo cui il deposito telematico si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
Quanto all’iscrizione nel registro degli affari di volontaria giurisdizione, la Suprema Corte esclude che tale circostanza possa determinare la nullità dell’atto. Difetta un’espressa previsione normativa che commini la sanzione e, una volta inserito l’atto nei registri informatizzati del tribunale, deve ritenersi comunque raggiunto lo scopo, il quale concerne la presa di contatto con l’ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell’atto alle altre parti. La Corte cita, a sostegno, le pronunce nn. 31371/2022 e 15243/2022 e, in motivazione, la n. 12090/2024.
Si è quindi in presenza di una mera irregolarità, non idonea a travolgere gli effetti dell’originaria iscrizione e del tempestivo deposito dell’atto. La Corte richiama, sul punto del pieno conseguimento dello scopo del deposito anche ai fini della tempestività dell’opposizione, i precedenti di cui alle pronunce n. 15662/2018, n. 9772/2016 e n. 22479/2016.
Conseguentemente, accolti i primi due motivi, la Corte dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Imperia, o ad altro magistrato da lui delegato e diverso da quello che ha deciso, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.