Principi di diritto (Massima) Il novellato art. 182, comma 2, c.p.c. impone al giudice di rilevare il difetto di rappresentanza o l’invalidità della procura alle liti e di assegnare un termine per la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio, con effetti ex tunc e senza il limite delle preclusioni processuali, purché la procura non sia inesistente. Nessuna sanzione processuale può essere irrogata alla parte per la mancata immediata reazione all’eccezione avversaria prima che il giudice abbia esercitato tale potere-dovere, pena la violazione del principio di effettività della tutela e dell’art. 6 CEDU. La produzione di una valida procura subito dopo la prima udienza, con questione ancora sub iudice, non è tardiva. In cassazione, per il principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore (art. 85 c.p.c.), la rinuncia al mandato comunicata prima dell’udienza è priva di efficacia.
Il Fatto
L’affittante di fondi rustici agiva davanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Treviso contro l’affittuario per la risoluzione di un contratto di affitto agrario stipulato il 4.2.13, con scadenza al 10.11.27 e canone annuo di € 2.500,00, deducendo inadempimenti nella tenuta dei fondi e il mancato pagamento di ratei per complessivi € 3.958,33, e chiedendo il rilascio, il risarcimento di € 40.000,00, i canoni impagati per € 7.221,00 oltre maturandi e un’indennità di occupazione di € 50,00 al giorno. L’affittuario eccepiva in via preliminare il difetto di jus postulandi del difensore del ricorrente per inesistenza di idonea procura ad litem, oltre all’improponibilità dell’azione ex art. 5, comma 3, legge n. 203/1982.
Il Tribunale rigettava l’eccezione preliminare e accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Venezia, in riforma, accoglieva invece l’eccezione sulla procura, dichiarava la nullità del ricorso introduttivo e non costituito il rapporto processuale sull’appello incidentale, condannando l’originario ricorrente alle spese dei due gradi. Seguiva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il difensore del controricorrente, in corso di giudizio, dichiarava di rinunciare al mandato.
La Motivazione della Corte
La Corte tratta congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla sanatoria del difetto di ius postulandi. Il ricorrente aveva depositato telematicamente una regolare procura il giorno stesso della prima udienza, al termine di essa, dopo che il giudice si era riservato; la corte territoriale aveva però ritenuto che, essendo il vizio eccepito dalla controparte, l’unica sanatoria ammissibile fosse la produzione di valida procura nella prima udienza utile, con conseguente tardività del deposito successivo.
La Cassazione ribalta questa impostazione muovendo dal testo dell’art. 182, comma 2, c.p.c. come modificato dall’art. 46, comma 2, della legge n. 69/2009: la norma ha superato la visione formalistica del processo e include tra i vizi sanabili anche la carenza o invalidità della procura, purché non inesistente (Sez. U. n. 37434/2022; S.U. n. 9217/2010). La giurisprudenza costante legge la disposizione nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado e indipendentemente dalle cause del difetto, con effetti ex tunc e senza preclusioni (Cass. nn. 17683/2010, 20052/2010, 15156/2017, 26948/2017, 27481/2018, 28824/2019). In questo assetto non ha senso sanzionare la parte prima che il giudice abbia esercitato il potere che gli spetta, quando un mandato difensivo esista, sia pure con oggetto differente: nella specie la procura era stata conferita per una diversa controversia, dunque non era tecnicamente inesistente, e la questione era ancora sub iudice; la produzione della nuova procura nella ristretta finestra immediatamente successiva alla chiusura dell’udienza non ledeva alcun diritto difensivo della controparte.
L’interpretazione è coerente con l’art. 6 CEDU: la Corte di Strasburgo esclude che l’accesso al giudice possa essere sacrificato da un formalismo eccessivo o sproporzionato, specie quando la parte non possa rimediare a vizi formali che non incidono sul contraddittorio o sulla parità delle armi (Zubac c. Croazia [GC], 2018; Běleš e altri c. Repubblica Ceca, 2002; Walchli c. Francia, 2007).
La Corte rileva infine che la rinuncia al mandato comunicata dal difensore del controricorrente prima dell’udienza non spiega alcuna efficacia nel giudizio di cassazione, retto dall’impulso d’ufficio, in forza della perpetuatio dell’ufficio di difensore espressa dall’art. 85 c.p.c. (Cass. n. 23276/2024; n. 28365/2022; n. 28004/2021). Accolti i primi due motivi e assorbito il terzo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni Pratiche
Eccezione avversaria non basta: l’eccezione di difetto di procura sollevata dalla controparte non fa scattare, da sola, alcuna decadenza. Prima di invocare la tardività della sanatoria, verificare se il giudice abbia assegnato il termine ex art. 182, comma 2, c.p.c.: in mancanza, nessuna sanzione processuale è irrogabile alla parte.
Distinguere inesistenza e invalidità: la sanatoria copre la procura mancante o invalida, non quella inesistente. Una procura conferita per una controversia diversa è irregolare ma esistente, quindi emendabile con effetti ex tunc; impostare l’eccezione o la difesa su questa distinzione, non sulla mera tempistica del deposito.
Rinuncia al mandato in cassazione: la rinuncia comunicata prima dell’udienza non interrompe il giudizio di legittimità né sposta i termini. Il difensore che rinuncia resta processualmente investito ex art. 85 c.p.c.; la parte assistita non può contare su alcun rinvio per effetto della rinuncia.
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