Conoscenza d’ufficio dei decreti ministeriali nel giudizio di usura (Cass. civ. Sez. I n. 31422/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usura, nella disciplina della l. n. 108 del 1996, la legge e i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi si compongono in un quadro regolatorio unitario, svolgendo i secondi una funzione integrativa del precetto normativo, sicché devono essere conosciuti ed applicati dal giudice a prescindere dall’attività probatoria delle parti diretta a darne documentazione, in applicazione del principio iura novit curia. Il principio di non contestazione, riferito ai fatti ex art. 115 cod. proc. civ., non opera con riguardo al tasso soglia, che è un dato di derivazione normativa.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai debitori, garantiti da fideiussione, avverso il saldo debitore di un conto corrente. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza non definitiva, stabiliva che la verifica del superamento del tasso soglia dovesse includere la commissione di massimo scoperto, disponendo una consulenza tecnica. Con sentenza definitiva, la Corte rigettava l’appello, ritenendo fondata l’eccezione della banca circa l’omesso deposito dei decreti ministeriali di fissazione dei tassi soglia da parte degli opponenti, gravati del relativo onere probatorio, sebbene i decreti fossero stati reperiti dal consulente tecnico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie gli ultimi tre motivi di ricorso, dichiarando inammissibili i primi due. Il Collegio richiama il disposto dell’art. 644, comma 3, cod. pen., secondo cui “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, e dell’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, che prevede la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio da parte del Ministro del tesoro. La Corte osserva che la “legge” che fissa il limite non è rappresentata dal solo art. 2 della l. n. 108, ma è il risultato dell’integrazione di tale norma primaria col decreto ministeriale che individua il tasso medio per ogni categoria di operazioni.
La Corte afferma che il decreto ministeriale di rilevazione del tasso soglia costituisce un elemento normativo integrativo della fattispecie, e non un mero fatto da provare. Di conseguenza, esso è soggetto al principio iura novit curia, per cui il giudice è tenuto a conoscerlo e applicarlo d’ufficio, senza che le parti abbiano l’onere di produrlo in giudizio. La Corte precisa che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115, comma 1, cod. proc. civ., è riferito ai fatti e non può operare con riguardo al tasso soglia, che è un dato di derivazione normativa. La sentenza impugnata, che aveva posto a carico degli opponenti l’onere probatorio della produzione dei decreti ministeriali, viola pertanto i principi in tema di iura novit curia.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio dei decreti ministeriali: l’avvocato che eccepisce l’usurarietà degli interessi non ha l’onere di produrre i decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia, poiché si tratta di norme che il giudice deve conoscere d’ufficio; in sede di atto di citazione o di comparsa, è sufficiente eccepire il superamento del tasso, senza documentare i decreti.
- Eccezione di non contestazione: la difesa della banca non può eccepire che il tasso soglia non sia stato contestato dalle parti, poiché il principio di non contestazione non opera in relazione a dati normativi; il giudice è tenuto a verificare d’ufficio il rispetto del tasso legale, anche in assenza di specifica contestazione delle parti.
- Impugnazione della sentenza: nell’impugnare la sentenza che rigetti l’eccezione di usura per mancata produzione dei decreti, l’avvocato del debitore deve eccepire la violazione del principio iura novit curia e la conseguente nullità della decisione per errata applicazione delle norme in tema di onere probatorio, richiamando espressamente l’art. 644 c.p. e la l. n. 108/1996.
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