Sanzione Consob all’amministratore di banca: non è penale, niente retroattività della legge più mite (Cass. civ. Sez. II n. 3279 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ai sensi dell’art. 191, comma 2, T.U.F., non può riconoscersi natura sostanzialmente penale, avuto riguardo ai criteri alternativi della qualificazione giuridica (di illecito amministrativo), della natura (caratterizzata dall’assenza di un divieto di generale applicabilità, essendo la norma indirizzata ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche) e del grado di severità – priva della connotazione dell’afflittività economica, da valutarsi rispetto ad un contesto normativo che, nell’ordinamento sezionale del credito e della finanza, prevede sanzioni amministrative pecuniarie di importo fino a milioni di euro ed in cui viene in rilievo la tutela dei consumatori degli investitori, nonché del mercato finanziario e del risparmio -. (Fattispecie relativa ad una sanzione amministrativa irrogata ad un componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito per la quale, secondo la normativa applicabile ratione temporis, era prevista una forbice edittale compresa tra cinquemila euro e cinquecentomila euro). (Rv. 677305-01)
Il Fatto
La Consob sanzionava, ai sensi degli artt. 94, comma 2, e 191, comma 2, T.U.F., un componente del consiglio di amministrazione di una banca popolare, in carica per circa dieci mesi tra il 2014 e il 2015, per la mancata rappresentazione nei prospetti 2014 e 2015 relativi a emissioni obbligazionarie del c.d. “capitale finanziato”: i finanziamenti erogati alla clientela per acquistare azioni della stessa banca, per circa un miliardo di euro. La sanzione, di 10.000 euro, era irrogata in solido alla banca con obbligo di regresso.
La Corte d’appello di Venezia rigettava l’opposizione: il fenomeno era conoscibile dall’opponente, la responsabilità colposa riguardava tutti i consiglieri anche senza deleghe, le modifiche del d.lgs. n. 72/2015 non si applicavano ai fatti anteriori, e la sanzione era prossima al minimo edittale. L’amministratore ha proposto ricorso con tre motivi; la Consob ha resistito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, sull’errata individuazione del responsabile, è infondato. Le sanzioni del T.U.F. seguono i principi della legge n. 689/1981 e colpiscono le persone fisiche autrici della condotta, non l’ente (Cass. n. 24010/2022). La normativa bancaria di settore (circolare Banca d’Italia n. 285/2013) impone ai consiglieri non esecutivi un dovere di tenersi informati indipendentemente da segnali d’allarme, più stringente dell’art. 2381, comma 6, c.c. L’obbligo di vigilanza non viene meno per le deleghe ad altri amministratori, restando a carico del consigliere la prova di essersi attivato (Cass. n. 10751/2019; Cass. n. 6998/2018), né per la brevità del mandato: una nota Consob del maggio 2014, quando il ricorrente era in carica, aveva sollecitato attenzione proprio sui finanziamenti correlati agli aumenti di capitale. La sentenza impugnata, precisa la Corte, non coincide con quella già cassata dall’ordinanza n. 24010/2022, riferita a un illecito diverso.
Il secondo motivo invocava la natura penale della sanzione e la retroattività della legge più favorevole (art. 190-bis T.U.F.). La Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/2015 solo per le sanzioni dell’art. 187-bis T.U.F. (sent. n. 63/2019), e la retroattività in mitius può essere ragionevolmente derogata dal legislatore. Il punto dirimente è la natura afflittiva o meno della sanzione ex art. 191, comma 2, secondo i criteri Engel: qualificazione giuridica, natura e severità. Tutti depongono per la natura amministrativa: qualificazione espressa; norma rivolta a una platea ristretta (componenti degli organi di banche) e priva di finalità retributiva; forbice da 5.000 a 500.000 euro da valutare nel contesto dell’ordinamento sezionale del credito, dove esistono sanzioni di molti milioni di euro (Cass. n. 1154/2024). Diversamente dalle misure per manipolazione del mercato ex art. 187-ter (sentenza Grande Stevens), la sanzione resta amministrativa (Cass. nn. 8805/2018, 23814/2019) e vale la legge del tempo della condotta, tempus regit actum.
Il terzo motivo, sulla proporzionalità, è inammissibile: la misura della sanzione entro i limiti edittali è rimessa al giudice di merito, che non deve specificare i criteri adottati (Cass. n. 14152/2022). Il ricorso è rigettato, con spese e doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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