Caduta di aghi da albero e concorso alle spese di pulizia della servitù (Cass. civ. Sez. II n. 31740/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servitù di passaggio, la caduta di foglie o aghi da un albero sito sul fondo servente sulla rampa di accesso al fondo dominante costituisce un fenomeno naturale, di per sé non offensivo, che non integra gli estremi di un illecito extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 cod. civ., trattandosi di evento fisiologico che non può essere considerato di per sé pericoloso. L’art. 1069, comma 3, cod. civ., che prevede la contribuzione alle spese necessarie per la conservazione della servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi, impone che il rimborso spettante al proprietario del fondo dominante, che abbia anticipato l’intera spesa, venga calcolato sull’importo complessivo sostenuto e non su una quota già ripartita, essendo il criterio di ripartizione da applicare all’intera somma spesa.
Il Fatto
Il Condominio conveniva in giudizio i comproprietari di una particella, gravata da servitù di passaggio in favore di un fondo condominiale, deducendo che una pianta aghiforme sita sul loro fondo perdeva una grande quantità di aghi, che rendevano scivolosa la rampa di accesso ai garages e intasavano la grata di scolo, chiedendo il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2051 c.c. e la condanna a contribuire al 50% delle spese di pulizia. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di contribuzione al 50%. Il Tribunale di Trento, in riforma, escludeva che la caduta di aghi integrasse un illecito extracontrattuale e riduceva la quota di contribuzione dei convenuti a 2/36, ma calcolava tale quota sulla metà della somma complessivamente spesa dal Condominio, anziché sull’intero importo. Avverso tale sentenza, il Condominio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti, e cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione. Quanto ai primi due motivi, con cui il Condominio lamentava la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’effetto lesivo della caduta degli aghi, la Corte li dichiara infondati, richiamando il consolidato orientamento (Cass. n. 17493/2007) per cui la mera caduta di foglie o aghi da un albero non integra gli estremi di un illecito extracontrattuale, trattandosi di fenomeno naturale e inoffensivo. Il fatto che i convenuti si siano talvolta attivati per la pulizia non è indice della pericolosità dell’evento, essendo essi anche comproprietari della particella interessata dalla caduta, sulla quale insiste la servitù, e quindi obbligati a contribuire alle spese di conservazione della servitù ex art. 1069, comma 3, c.c., che impone la ripartizione in proporzione dei rispettivi vantaggi.
La Corte accoglie il terzo motivo, con cui il Condominio censurava l’errore di calcolo del Tribunale. La Corte chiarisce che il rimborso spettante al fondo dominante, che ha anticipato l’intera spesa di pulizia, deve essere calcolato sull’importo complessivo effettivamente sostenuto, e non su una quota già ripartita (nel caso di specie, il 50% della somma). La riduzione della percentuale di contribuzione dei convenuti dal 50% ai 2/36 impone di applicare detta frazione all’intera somma spesa dal Condominio, e non alla metà di essa, come invece erroneamente fatto dal Tribunale. La determinazione concreta del quantum è rimessa al giudice del rinvio.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio per il risarcimento: per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla caduta di foglie o aghi, il condominio o il proprietario del fondo dominante deve allegare e dimostrare che la caduta costituisca un evento pericoloso e offensivo in concreto, superando la regola generale per cui si tratta di un fenomeno fisiologico non illecito; la mera caduta non è sufficiente a integrare la responsabilità ex artt. 2043 o 2051 c.c.
- Calcolo del rimborso ex art. 1069 c.c.: in sede di liquidazione delle spese di manutenzione della servitù, l’avvocato del proprietario del fondo dominante che abbia anticipato l’intera spesa deve chiedere che il rimborso spettante al fondo servente venga calcolato sull’importo complessivo sostenuto, applicando la frazione di ripartizione all’intera somma, e non a una quota già decurtata, per evitare un errore di calcolo che riduca ingiustamente il rimborso.
- Impugnazione per errore di calcolo: la censura relativa all’erronea applicazione del criterio di ripartizione delle spese ex art. 1069 c.c. va formulata come violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) e non come vizio di motivazione, indicando il corretto calcolo matematico e la norma violata, come nel caso di specie, in cui la Corte ha cassato la sentenza per l’errore di calcolo del rimborso.
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