Termine di decadenza per riapertura procedimento disciplinare pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33154/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti pubblici, il termine di decadenza di sei mesi per la riapertura del procedimento disciplinare, previsto dall’art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di assoluzione che riconosce l’insussistenza del fatto addebitato, e non dalla data di rilascio di copia della sentenza con attestazione di irrevocabilità. La norma ha finalità di certezza e il termine non può essere rimesso alla volontà della parte che lo deve rispettare. L’irrevocabilità è momento oggettivo e conosciuto o conoscibile dal dipendente, che è parte del processo penale.
Il Fatto
Un dipendente pubblico era stato licenziato a seguito di un procedimento disciplinare non sospeso, conclusosi con l’irrogazione di una sanzione. Successivamente, la sentenza penale che lo aveva assolto dal reato contestato diveniva irrevocabile il 12 ottobre 2021. Il dipendente presentava istanza di riapertura del procedimento disciplinare soltanto il 10 ottobre 2022, oltre il termine di sei mesi. La Corte d’appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava improponibile l’impugnazione dei licenziamenti e tardiva la domanda di riapertura, ritenendo che il termine decorresse dall’irrevocabilità della sentenza penale, non dalla data di rilascio della copia della stessa. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il dies a quo dovesse essere individuato nella data di rilascio della copia con attestazione di irrevocabilità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo infondato. La Corte ha richiamato il chiaro tenore letterale dell’art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il termine per la riapertura del procedimento disciplinare, in caso di sopravvenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione, decorre dall’irrevocabilità di tale sentenza. La norma è ispirata alla finalità di rendere certi i termini del procedimento disciplinare, e non si presta a interpretazioni che, valorizzando la data di rilascio della copia, rimettano il decorso del termine alla volontà della parte che è tenuta a rispettarlo. La Corte ha inoltre distinto la fattispecie in esame da quella, richiamata dal ricorrente, in cui è l’amministrazione a riattivare il procedimento disciplinare: in quel caso l’amministrazione, essendo estranea al processo penale, deve avere integrale conoscenza della decisione, mentre il dipendente è parte del processo e conosce o può conoscere il momento dell’irrevocabilità. Pertanto, il dies a quo è oggettivamente determinato e non richiede la formalizzazione della cancelleria.
La Corte ha anche rilevato che il ricorso era carente nell’esposizione dei fatti di causa, in quanto non specificava le relazioni tra procedimento penale e disciplinare, ma ha comunque esaminato il merito, confermando l’interpretazione della Corte territoriale e rigettando il ricorso.
Implicazioni Pratiche
- Calcolo oggettivo del termine: L’avvocato del dipendente deve calcolare il termine di sei mesi per la richiesta di riapertura del procedimento disciplinare a far data dall’irrevocabilità della sentenza penale (scadenza dei termini per l’impugnazione di cui all’art. 585 c.p.p.), non dalla data di rilascio della copia con attestazione; è onere del difensore monitorare il passaggio in giudicato anche senza l’intervento della cancelleria.
- Distinzione tra iniziativa del dipendente e dell’amministrazione: La regola del termine oggettivo si applica solo quando è il dipendente a chiedere la riapertura; se invece è l’amministrazione a riattivare il procedimento, essa deve avere integrale conoscenza della decisione penale, ma il dipendente non può invocare tale regime per dilatare il proprio termine decadenziale.
- Onere di documentazione e tempestività: Il dipendente deve produrre la sentenza penale con l’attestazione di irrevocabilità, ma ciò non sposta il dies a quo; il termine deve essere rispettato indipendentemente dalla tempestività del rilascio della copia, e l’avvocato deve attivarsi immediatamente dopo la scadenza dei termini di impugnazione per evitare la decadenza.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.