Obbligo di monitoraggio e informazione dell’intermediario finanziario (Cass. civ. Sez. I n. 32225/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, per effetto dell’adesione alla guida ” ” proposta dall’omonimo consorzio, l’intermediario garantisce specificamente al cliente la bassa rischiosità dell’investimento e assume, per l’effetto, nei confronti di quest’ultimo uno specifico obbligo di informazione, ulteriore e diverso da quello generale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998, che consiste in un obbligo di monitoraggio e di tempestiva informazione al cliente di ogni circostanza acquisibile sulla modificazione delle condizioni economico-finanziarie dell’emittente, potenzialmente idonee a determinare un peggioramento delle previsioni di redditività dei titoli oggetto di collocamento. Il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento e il danno patito dall’investitore, suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario.
Il Fatto
Gli investitori, clienti di una banca, acquistavano obbligazioni strutturate (c.d. “Obbligazioni – “), confidando nella garanzia di bassa rischiosità offerta dalla banca stessa e dal consorzio ” “. A seguito del fallimento dell’emittente e della perdita dell’investimento, gli investitori convenivano in giudizio la banca, chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi di informazione e di monitoraggio. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2654/2021, confermava la condanna della banca, ritenendo che l’intermediario, avendo garantito la bassa rischiosità dei titoli, fosse tenuto a un obbligo di monitoraggio e di tempestiva informazione al cliente sulle variazioni della situazione economico-finanziaria dell’emittente, obbligo inadempiuto. Avverso tale sentenza, la banca proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’insussistenza dell’obbligo di monitoraggio, l’assenza di nesso causale e l’errata applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte lo dichiara infondato, rilevando che, una volta accertato che la causa petendi della domanda di risoluzione è l’inadempimento dell’intermediario agli obblighi ex lege, la sussunzione dei fatti accertati nella domanda è compito del giudice del merito e non riguarda la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Sul secondo motivo, la Corte enuncia il principio di diritto secondo cui l’adesione alla garanzia ” ” comporta per l’intermediario uno specifico obbligo di informazione, consistente in un obbligo di monitoraggio e di tempestiva informazione al cliente su ogni circostanza che possa determinare un peggioramento delle previsioni di redditività dei titoli. Tale obbligo, diverso da quello generale di cui all’art. 21 TUF, costituisce il “valore aggiunto” della garanzia stessa. La Corte d’appello ha correttamente applicato tale principio, ritenendo che la banca, avendo garantito la bassa rischiosità, fosse tenuta a informare i clienti del deterioramento delle condizioni dell’emittente.
Quanto al terzo motivo (nesso causale), la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’inadempimento della banca agli obblighi informativi genera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento e il danno, suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario. La prova contraria non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, ma deve avere a oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall’asimmetria informativa. La ricorrente non ha offerto tale prova, né ha allegato di aver chiesto di fornirla.
Il quarto motivo, relativo alla compensatio lucri cum damno, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha condizionato il diritto dei clienti all’erogazione della somma alla previa restituzione dei titoli e ha limitato il risarcimento al danno residuo, deducendo le somme già percepite. La doglianza della ricorrente, che contesta l’assenza di una decurtazione delle cedole e la mancata condanna alla restituzione, è infondata o, comunque, non è proponibile in cassazione, trattandosi di un errore materiale omissivo da correggere con altri rimedi.
Implicazioni Pratiche
- Allegazione dell’obbligo di monitoraggio: l’avvocato dell’investitore che agisca per il risarcimento del danno da investimento deve allegare l’esistenza di una garanzia specifica di bassa rischiosità (es. guida ” “), da cui deriva un obbligo di monitoraggio e informazione continuativa dell’intermediario, e deve richiedere l’accertamento della violazione di tale obbligo, oltre al generico obbligo informativo ex art. 21 TUF.
- Prova del nesso causale: in presenza di un inadempimento informativo dell’intermediario, la difesa del cliente deve eccepire la presunzione legale di nesso causale, richiamando la giurisprudenza di legittimità; l’intermediario, per vincere tale presunzione, deve provare fatti specifici che dimostrino che il cliente avrebbe comunque effettuato l’investimento, anche se correttamente informato, non potendo limitarsi a eccepire una generica propensione al rischio.
- Compensazione dei profitti: in sede di liquidazione del danno, l’avvocato della banca può eccepire la deduzione delle somme già percepite dal cliente a titolo di cedole o rimborsi concorsuali, ma deve allegare e provare l’importo di tali incassi; in mancanza, il giudice può condannare la banca al risarcimento dell’intero danno, subordinando il pagamento alla restituzione dei titoli eventualmente ancora detenuti.
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