Questione di legittimità costituzionale del contributo unificato come condizione di accesso (Cass. civ. Sez. III n. 32234/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, nel prevedere che “nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”, subordinando l’accesso alla tutela giurisdizionale al pagamento di un tributo, solleva dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto il diritto di agire in giudizio e di difendersi non può essere condizionato al pagamento di una somma di denaro, sia pure modesta, senza che sussista un collegamento razionale tra l’onere e il miglior svolgimento della funzione giurisdizionale, e in assenza di esenzioni per gli indigenti. La disciplina, infatti, si pone in continuità con il principio affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 21/1961, n. 333/2001, n. 522/2002, n. 140/2022) secondo cui l’imposizione di un tributo quale presupposto imprescindibile dell’esperibilità dell’azione giudiziaria viola il diritto di difesa, crea una disparità di trattamento tra chi può pagare e chi non può, e sacrifica l’interesse fiscale a danno dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
I ricorrenti, destinatari di un decreto di rilascio di un alloggio di edilizia popolare, proponevano opposizione davanti al Tribunale di Roma e, successivamente, appello avverso la sentenza di rigetto. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 6 giugno 2024, rigettava l’appello e condannava gli appellanti alle spese. Avverso tale sentenza, gli appellanti proponevano ricorso per cassazione, depositato in data successiva al 1° gennaio 2025. La Terza Sezione della Corte di cassazione, investita del ricorso, rilevava che il ricorso non era stato preceduto dal versamento del contributo unificato minimo di € 43, e che la mancata iscrizione a ruolo per tale omissione avrebbe comportato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 812, della legge n. 107 del 2024 (legge di bilancio 2025). La Corte, anziché dichiarare l’improcedibilità, ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione, sospendendo il giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, della legge n. 107 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Il Collegio ha premesso che il contributo unificato ha natura di debito tributario, come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 4315/2020). La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui le norme che subordinano l’accesso alla tutela giurisdizionale al pagamento di un tributo violano il diritto di difesa, a meno che l’onere non sia razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio (Corte cost. n. 333/2001, n. 522/2002, n. 140/2022). La Corte ha distinto la nuova disciplina dal c.d. “deposito per soccombenza” (già previsto dagli artt. 651 e 364 c.p.c., poi abrogato), osservando che quel deposito aveva natura cauzionale ed era eventuale, mentre la norma in esame impone un pagamento come condizione di procedibilità, senza alcuna esclusione, neppure per gli indigenti, e senza alcun collegamento con la razionalizzazione del servizio giustizia.
La Corte ha evidenziato la violazione dell’art. 24 Cost. (diritto di difesa), poiché la norma preclude in radice la possibilità di promuovere un giudizio civile se non previo versamento della somma, senza che l’onere abbia alcuna funzione strumentale alla migliore organizzazione del processo. Ha rilevato la violazione dell’art. 3 Cost., per la disparità di trattamento tra chi può pagare e chi non può, e per l’irragionevolezza di un onere uguale per tutti, a prescindere dal valore della causa, che finisce per avvantaggiare chi, secondo la disciplina previgente, avrebbe dovuto versare un contributo proporzionale al valore. Ha rilevato, infine, la violazione dell’art. 111 Cost. (giusto processo), per la lesione della ragionevole durata e dell’effettività della tutela giurisdizionale. La Corte ha sottolineato che la disposizione è dettata dall’unico obiettivo di “fare cassa”, esercitando una coazione indiretta a carico di chi intenda avvalersi del servizio giustizia, e ha osservato che essa non prevede esenzioni neppure per gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato, creando così una palese disparità e violando il principio di eguaglianza.
Implicazioni Pratiche
- Sospensione dei giudizi pendenti: tutti i giudizi civili pendenti (ivi compresi i ricorsi per cassazione) in cui sia stata applicata o sia applicabile la norma sull’obbligo di versamento del contributo minimo come condizione di procedibilità, e in cui la parte non abbia versato la somma, dovranno essere sospesi in attesa della pronuncia della Corte costituzionale; l’avvocato che si trovi in tale situazione deve eccepire la rilevanza della questione e chiedere la sospensione, come fatto dalla Cassazione.
- Eccezione di illegittimità costituzionale: il difensore che intenda contrastare l’applicazione dell’art. 1, comma 812, l. n. 107/2024, deve sollevare eccezione di legittimità costituzionale, richiamando gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentt. n. 21/1961, n. 333/2001, n. 522/2002, n. 140/2022), allegando che la norma non prevede esenzioni e che l’onere, anche se modesto, è comunque preclusivo dell’accesso alla giustizia per chi non può pagare, e che il tributo non è razionalmente collegato allo svolgimento del processo.
- Richiesta di ammissione al gratuito patrocinio: pur non essendo prevista dall’art. 1, comma 812, un’esenzione per gli indigenti, la parte che non sia in grado di versare il contributo può comunque chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che, secondo i principi generali, dovrebbe esentare dal pagamento del contributo unificato; in pendenza del giudizio costituzionale, il giudice può valutare la richiesta di ammissione e sospendere il giudizio, come indicato dalla Cassazione, per evitare di precludere l’accesso alla giustizia.
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Nota della Redazione
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