Società quotate: doveri dei sindaci su remunerazioni e parti correlate (Cass. 24100/2026)
Questione esaminata
Con la sentenza n. 24100, pubblicata il 27 luglio 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha esaminato i doveri di vigilanza del collegio sindacale di una società quotata in materia di remunerazione degli amministratori e operazioni con parti correlate.
La Consob aveva applicato al presidente e ai due sindaci effettivi sanzioni amministrative di 40.000 euro ciascuno. Trentamila euro riguardavano l’omessa vigilanza sul rispetto del regolamento relativo alle operazioni con parti correlate; ulteriori diecimila euro erano stati irrogati per le carenze della relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123-ter TUF. Entrambe le contestazioni erano ricondotte alla violazione del dovere di vigilanza stabilito dall’art. 149, primo comma, lettera a), TUF.
La prima vicenda riguardava la relazione sulla remunerazione approvata nel marzo 2018. Il piano di incentivazione, mantenuto riservato, prevedeva consistenti componenti variabili per due amministratori esecutivi, collegate alla cessione di una società americana e alla creazione di una joint venture nel settore dei film tecnici. Le informazioni sostanziali non erano però riportate nella relazione pubblica, neppure attraverso percentuali o rapporti di proporzionalità rispetto alla componente fissa. Dal verbale del consiglio risultava inoltre che il parere del collegio sindacale ex art. 2389, terzo comma, c.c. era stato reso soltanto sulla quota fissa.
La seconda contestazione riguardava un piano straordinario approvato nel luglio 2018 per incentivare gli amministratori esecutivi in occasione della possibile cessione del ramo europeo. Il comitato per le operazioni con parti correlate aveva ritenuto applicabile l’esenzione procedurale prevista dall’art. 13 del regolamento Consob, assumendo che il nuovo piano fosse coerente con la politica di remunerazione già approvata.
Secondo la Consob, la condizione non ricorreva. La politica pubblicata prevedeva la cessione delle attività americane e la creazione di una joint venture per il business europeo; il piano straordinario premiava invece la cessione dello stesso business europeo, obiettivo diverso e incompatibile con quello precedentemente comunicato. Sarebbero quindi stati necessari il motivato parere del comitato sulla convenienza e correttezza dell’operazione e una specifica informativa al mercato. Il collegio sindacale non aveva rilevato né segnalato le irregolarità.
La Corte d’appello di Torino aveva respinto l’opposizione dei sindaci e confermato le sanzioni. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: tardività della contestazione; violazione dei principi di legalità e tassatività; insussistenza delle carenze nella relazione sulla remunerazione; corretta applicazione dell’esenzione sulle operazioni con parti correlate; mancanza dell’elemento soggettivo e dell’offensività.
Principio affermato
La Cassazione ha ribadito che il dovere di vigilanza dei sindaci di una società quotata configura un obbligo autonomo. La responsabilità amministrativa deriva dall’omesso o inadeguato esercizio dei poteri di controllo, richiesta di informazioni, ispezione e segnalazione previsti dal TUF, senza necessità che la condotta degli amministratori sia autonomamente sanzionata o che si produca un danno concreto.
L’illecito previsto dagli artt. 149 e 193 TUF è un illecito omissivo proprio, distinto dalla responsabilità civile concorrente prevista dall’art. 2407 c.c. Quest’ultima richiede un nesso causale tra omissione e danno; la sanzione amministrativa tutela invece il corretto funzionamento del sistema di controllo e si perfeziona con la violazione del dovere di vigilanza.
In materia di remunerazioni, l’art. 123-ter TUF e l’art. 84-quater del regolamento emittenti richiedono una rappresentazione comprensibile del rapporto tra componenti fisse e variabili. Non è sempre necessario indicare gli importi assoluti, ma devono essere riportati almeno dati percentuali o proporzionali, obiettivi strategici sufficientemente determinati, criteri di quantificazione e limite massimo della componente variabile. Una comunicazione successiva non sana l’incompletezza dell’informativa preventiva destinata agli azionisti e al mercato.
L’esenzione dalla procedura sulle operazioni con parti correlate presuppone una coerenza concreta tra la remunerazione assegnata e la politica precedentemente approvata e pubblicata. La sostituzione di un obiettivo strategico con uno differente esclude l’esenzione, anche se la nuova scelta può apparire economicamente razionale.
Quanto al procedimento sanzionatorio, il termine di 180 giorni dell’art. 195 TUF decorre non dalla mera conoscenza materiale dei fatti, ma dal momento in cui l’accertamento è stato completato o avrebbe potuto ragionevolmente esserlo all’esito dell’istruttoria. Il termine interno di 200 giorni previsto dal regolamento Consob ha carattere ordinatorio e non modifica la disciplina legislativa.
Motivazione della Cassazione
Il primo motivo, relativo alla tardività delle contestazioni, è stato respinto. I ricorrenti sostenevano che la Consob disponesse già degli elementi necessari molti mesi prima della comunicazione degli addebiti e che le successive richieste istruttorie fossero inutili, con l’effetto di spostare arbitrariamente il termine.
La Corte ha osservato che l’accertamento non coincide con la prima acquisizione del fatto. Occorre consentire all’autorità di ricostruire gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione attraverso un’istruttoria proporzionata alla complessità del caso. La valutazione sulla congruità della durata e sull’utilità delle richieste spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto nei limiti del vizio motivazionale. Nel caso concreto, la pluralità dei documenti e delle operazioni giustificava l’attività svolta e non emergeva alcuna inerzia ingiustificata.
Il secondo motivo è stato dichiarato infondato. Secondo i sindaci, non sarebbe stato possibile sanzionarli per l’omessa vigilanza su condotte degli amministratori che, all’epoca, non erano esse stesse assistite da una specifica sanzione. La Cassazione ha respinto questa impostazione: l’art. 193 TUF punisce un fatto proprio del componente dell’organo di controllo, ossia il mancato esercizio dei poteri-doveri attribuiti dall’art. 149 TUF.
La fattispecie è sufficientemente determinata perché il contenuto della vigilanza risulta specificato dalle norme legislative e regolamentari sulla relazione remunerativa e sulle operazioni con parti correlate. I sindaci non devono limitarsi a verificare l’assenza di reati o illeciti amministrativi degli amministratori, ma vigilano in senso ampio sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e delle procedure che proteggono mercato e azionisti.
Il terzo motivo, relativo alla relazione sulla remunerazione, è stato respinto. Le informazioni decisive sulla componente variabile erano contenute soltanto nel piano riservato, non accessibile al pubblico. La relazione non indicava nemmeno in forma percentuale o proporzionale il peso dei bonus rispetto alla retribuzione fissa, né consentiva di comprendere i criteri e il limite massimo dell’incentivo.
La pubblicazione successiva degli importi nella relazione finanziaria semestrale non eliminava la violazione: la relazione ex art. 123-ter TUF ha funzione prospettica e deve permettere una valutazione preventiva. Anche la tesi secondo cui il parere del collegio avrebbe riguardato implicitamente l’intera remunerazione è stata smentita dal verbale del consiglio, che lo riferiva espressamente alla sola componente fissa.
La Corte ha precisato che l’omessa informazione configura un illecito di mera condotta e di pericolo. Non occorre dimostrare un pregiudizio concreto agli azionisti: è sufficiente che la lacuna comprometta la trasparenza richiesta dalla disciplina del mercato.
Anche il quarto motivo è stato respinto. L’esenzione dalla procedura per le operazioni con parti correlate richiede che la remunerazione sia coerente con una politica già approvata dagli azionisti e resa pubblica. Il piano originario collegava gli incentivi alla cessione delle attività americane e alla costituzione di una joint venture europea; quello straordinario premiava invece la cessione del business europeo, sostituendo di fatto il secondo obiettivo.
La controversia non riguardava il merito della decisione imprenditoriale né l’opportunità economica di modificare la strategia, ma il rispetto della procedura destinata a gestire il conflitto d’interessi. La modifica avrebbe dovuto essere sottoposta alle cautele previste dal regolamento e comunicata correttamente. L’assenza, nel verbale della riunione congiunta, di un’espressa valutazione positiva del comitato escludeva comunque una delle condizioni necessarie per l’esenzione.
Il quinto motivo, dedicato alla colpa, è stato giudicato infondato. I sindaci erano presenti alle riunioni nelle quali furono approvati la relazione sulla remunerazione, il piano ordinario e quello straordinario. Avevano a disposizione i documenti dai quali emergevano le omissioni e la difformità degli obiettivi. Rilevare tali profili non avrebbe comportato un’invasione nelle scelte discrezionali degli amministratori, ma il normale esercizio dei poteri di vigilanza.
Una volta provata la fattispecie oggettiva, opera la presunzione di colpa prevista dall’art. 3 della legge n. 689/1981; spetta al trasgressore dimostrare di avere adottato ogni cautela esigibile. La Corte ha inoltre escluso che l’art. 194-sexies TUF esprima un principio generale di necessaria offensività: la disposizione si applica soltanto alle violazioni tassativamente indicate dall’art. 194-quinquies, tra le quali non rientravano quelle contestate.
Il ricorso è stato integralmente rigettato. I tre sindaci sono stati condannati a rifondere alla Consob le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.800 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori.
Rilevanza pratica
La sentenza conferma che il collegio sindacale di una quotata non può assumere un ruolo meramente notarile. La presenza alle riunioni e la disponibilità dei documenti impongono di leggere criticamente le informazioni, chiedere chiarimenti, svolgere verifiche e, quando necessario, verbalizzare il dissenso o attivare i poteri di segnalazione.
Il controllo non si estende al merito delle scelte imprenditoriali, ma comprende il rispetto delle procedure. Questa distinzione è decisiva: il sindaco non decide se vendere un ramo aziendale o modificare una strategia, ma deve verificare se la nuova scelta incida su remunerazioni di parti correlate, se siano applicabili le esenzioni e se mercato e azionisti ricevano l’informativa prescritta.
Le società quotate devono assicurare che la relazione sulla remunerazione contenga dati realmente utilizzabili. Espressioni generiche sugli obiettivi o il rinvio a piani riservati non bastano. Il rapporto tra quota fissa e variabile, i parametri di performance e i limiti degli incentivi devono essere conoscibili prima che azionisti e mercato assumano le proprie decisioni.
Per i componenti del collegio, la responsabilità non dipende dalla successiva sanzione degli amministratori. È sufficiente la mancata attivazione rispetto a una violazione riconoscibile con l’ordinaria diligenza professionale. L’assenza di un danno concreto non esclude l’illecito, poiché la disciplina tutela preventivamente trasparenza, correttezza e fiducia nel mercato.
Sul piano difensivo, la contestazione della colpa richiede la prova documentale delle iniziative adottate: richieste di chiarimenti, verifiche, pareri, rilievi e dissensi devono risultare dai verbali. La generica affermazione di avere confidato nei comitati interni o nelle scelte degli amministratori non supera la presunzione prevista dalla legge.
Infine, il principio sul termine dell’art. 195 TUF impedisce di far decorrere automaticamente i 180 giorni dalla prima acquisizione dei documenti. La decadenza può essere invocata quando l’istruttoria sia rimasta ingiustificatamente ferma o sia stata prolungata con attività manifestamente inutili, ma la valutazione deve tenere conto della complessità effettiva dell’accertamento.