Cessione del quinto: il rinvio pregiudiziale alla CGUE su un altro giudizio non sospende il ricorso ABF (Bari 3137/2026)
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 3137 del 10 aprile 2026 (seduta 16 marzo 2026) — Pres. Tucci, Rel. Nicola Cipriani
I fatti
Anche in questo caso il ricorrente, dopo l’estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato nel 2021, chiedeva il rimborso della quota non maturata dei costi (€ 2.390,85 al netto di quanto già restituito). L’intermediario chiedeva preliminarmente la sospensione del procedimento, evidenziando che il Giudice di Pace di Palermo aveva sollevato, in un diverso giudizio, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla corretta interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48; eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle commissioni di intermediazione e la non rimborsabilità dei costi assicurativi.
La decisione
Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione, rilevando che le Disposizioni ABF non prevedono ipotesi di sospensione nel caso descritto, e che non si configura una litispendenza in senso proprio, dal momento che il rinvio pregiudiziale riguardava un giudizio diverso — richiamando un orientamento ormai uniforme tra i Collegi territoriali (Torino, Napoli, Bologna, Palermo, Milano). Ha altresì respinto, con le stesse argomentazioni già consolidate in materia, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva relativa alle commissioni di intermediazione. Nel merito, applicando gli stessi criteri già illustrati per i contratti anteriori alla riforma del 2021 dell’art. 125-sexies TUB, il Collegio ha riconosciuto la natura up front sia delle commissioni di attivazione sia delle provvigioni corrisposte all’intermediario, liquidando un rimborso di € 635,00. Ha invece confermato la correttezza del calcolo degli interessi secondo il piano di ammortamento alla francese, respingendo la richiesta di un diverso criterio di restituzione pro rata temporis, così come la richiesta di rimborso delle spese legali.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea disposto in un diverso giudizio non integra un’ipotesi di sospensione del procedimento dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, non essendo tale ipotesi prevista dalle Disposizioni ABF né configurandosi una litispendenza in senso proprio tra i due procedimenti.
L’esito
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente € 635,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, nonché € 200,00 alla Banca d’Italia e € 20,00 al ricorrente a titolo di rimborso spese di procedura.
Perché questa decisione conta, in pratica
Gli intermediari non possono più contare sulla sospensione dei ricorsi ABF invocando rinvii pregiudiziali pendenti in altri giudizi, per quanto vertano su questioni normative affini: l’orientamento dei Collegi territoriali è ormai granitico nell’escludere questa possibilità. Per chi assiste i consumatori, resta comunque centrale la corretta qualificazione up front/recurring delle singole voci di costo, che determina l’entità concreta del rimborso spettante in caso di estinzione anticipata.