Decreto ingiuntivo esecutivo ex art 647 cpc non superabile con opposizione (Cass. civ. Sez. I n. 14928 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione promosso a norma degli artt. 645 o 650 cod. proc. civ., ovvero nel giudizio di opposizione all’esecuzione intrapresa in base al decreto dichiarato esecutivo. Non è consentita la revoca dell’esecutività da parte dello stesso giudice che l’ha concessa, essendo in tal caso ammesso il ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost. L’apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere sul presupposto della mancata annotazione dell’opposizione non determina alcun giudicato sulla pretesa, quando l’opposizione sia stata ritualmente e tempestivamente proposta.

Il Fatto

Una società cessionaria di un credito bancario agisce per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Milano, accogliendo il gravame degli ingiunti, ha riformato la decisione di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo. In primo grado l’opposizione degli ingiunti era stata respinta; la società creditrice aveva eccepito il giudicato formatosi sull’ingiunzione per essere stata apposta la formula esecutiva dal cancelliere, stante la mancata annotazione dell’opposizione.

La Corte territoriale ha respinto l’eccezione, rilevando che gli appellanti avevano tempestivamente opposto il decreto. La ricorrente censura tale statuizione con quattro motivi, deducendo violazione delle norme sull’esecutività e sul giudicato. Gli intimati non si sono costituti.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi, tutti afferenti al medesimo tema decisionale, sono esaminati congiuntamente e respinti. La Corte muove dal principio già affermato in precedenza: non è consentita la revoca dell’esecutività del provvedimento da parte dello stesso giudice che l’ha concessa, e in tal caso è ammesso il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

Ne deriva che le condizioni di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 cod. proc. civ. possono essere fatte valere solo nel giudizio di opposizione — ai sensi degli artt. 645 o 650 cod. proc. civ. — ovvero nel giudizio di opposizione all’esecuzione intrapresa in base al decreto dichiarato esecutivo. Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Cass., Sez. I, n. 19119 del 2009.

Applicando tale principio, la Corte di appello si è attenuta esattamente al diritto vigente. Essa ha evidenziato che l’interposta opposizione non poteva essere ignota all’ingiungente, che aveva pacificamente e regolarmente ricevuto la notificazione dell’atto di citazione in opposizione.

L’incardinamento del giudizio di opposizione apriva dunque la strada per sindacare l’esecutività del provvedimento e per sconfessare l’eccepita formazione del giudicato. L’accertata ritualità dell’opposizione priva l’eccezione del proprio fondamento fattuale.

Il tema del giudicato, introdotto con il primo motivo e sviluppato con i restanti, si colloca quindi al di fuori di una critica pertinente al tessuto motivazionale della decisione impugnata. Il ricorso è respinto. Nulla sulle spese, in difetto di costituzione avversaria. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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