Mancata attivazione dell’addebito diretto su leasing: cessa la materia del contendere se la banca rimborsa in corso di causa (ABF Milano 4698/2026)
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 4698 del 26 maggio 2026 (seduta 19 maggio 2026) — Pres. Tina, Rel. Abate
I fatti
La società cliente, subentrata in un contratto di locazione finanziaria a seguito di modifica della denominazione sociale, lamentava che il passaggio dell’addebito diretto SEPA (SDD) da lei richiesto fosse stato attivato dall’intermediario solo a partire dal marzo 2025, costringendola a pagare manualmente, con ritardo, quattro canoni tramite bonifico, per un maggior costo di 114,24 euro dovuto a interessi moratori e spese di recupero. Chiedeva inoltre 650,00 euro a titolo di risarcimento per i disservizi subiti, per un totale di 764,63 euro più IVA.
L’intermediario si opponeva rilevando che l’insoluto SDD era dipeso da uno “storno per motivi tecnici” generato dal sistema della banca ricevente (quella della cliente), fattore esterno alla propria sfera di controllo, e che la cliente non aveva dimostrato il nesso causale tra il mancato addebito e una condotta a lui imputabile. Segnalava comunque di aver già rimborsato, a fini conciliativi e in corso di procedura, le spese di recupero e gli interessi di mora (114,24 euro) oltre al contributo di 20,00 euro per l’avvio del ricorso.
La decisione
Il Collegio prende atto che, dalla contabile prodotta, l’intermediario ha effettivamente rimborsato in corso di causa l’importo di 134,24 euro (114,24 euro di spese e interessi, più 20,00 euro di contributo), dichiarando su questo punto la cessazione della materia del contendere.
Quanto all’ulteriore richiesta di risarcimento del danno, quantificata forfettariamente in 650,00 euro per i disservizi conseguenti al ritardo nell’attivazione dell’SDD, il Collegio osserva che, per quanto verosimile che la vicenda abbia comportato un’attività aggiuntiva per la società cliente, la domanda risarcitoria resta sfornita di prova: non vengono infatti allegati elementi idonei a dimostrare né la natura né l’entità del pregiudizio lamentato. In applicazione del principio dell’onere della prova, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Il rimborso spontaneo, da parte dell’intermediario, delle spese e degli interessi contestati determina la cessazione della materia del contendere su tale voce; la domanda di risarcimento del danno ulteriore, se non sorretta da prova della sua natura e del suo ammontare, resta comunque infondata anche quando il disservizio lamentato appaia verosimile.
L’esito
Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.
Perché questa decisione conta, in pratica
Un rimborso spontaneo dell’intermediario in corso di procedura chiude la partita solo sulla voce specificamente rimborsata: le pretese risarcitorie ulteriori restano soggette all’ordinario onere della prova, e una richiesta forfettaria e generica, per quanto plausibile nella sostanza, non basta a ottenere un indennizzo. Conviene sempre documentare in modo specifico il tempo e le spese aggiuntive sostenute a causa del disservizio.