Artt. 1904-1918 c.c. — Dell’assicurazione contro i danni

Art. 1904 c.c. — Interesse dell’assicurato

Art. 1904 (Interesse dell’assicurato)

«L’assicurazione contro i danni è valida solo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, l’assicurato ha un interesse all’assicurazione.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1904 c.c. apre la disciplina speciale dell’assicurazione contro i danni enunciando il presupposto di validità: l’interesse assicurabile dell’assicurato. L’interesse assicurativo è il rapporto giuridicamente rilevante che lega il soggetto alla cosa o all’evento assicurato in modo che il suo verificarsi arrechi al soggetto un danno patrimoniale. Senza interesse non vi è causa assicurativa, il contratto è nullo ex art. 1895 c.c. e degenera in una scommessa contraria all’ordine pubblico.

Analisi

Contenuto dell’interesse. L’interesse assicurabile non si identifica con la proprietà del bene: possono avere interesse assicurativo il locatario, il creditore ipotecario, l’usufruttuario, il depositario. L’interesse deve essere economicamente valutabile e lecito. L’interesse illecito (assicurare un bene di provenienza delittuosa) rende il contratto nullo per illiceità della causa.

Momento rilevante. L’interesse deve esistere “nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio” (art. 1889 c.c.). La successiva perdita dell’interesse durante la vigenza del contratto è disciplinata dall’art. 1906 c.c.

Assicurazione di responsabilità civile. In questo ramo l’interesse assicurabile coincide con il patrimonio dell’assicurato esposto alle conseguenze dei sinistri che può causare a terzi; non occorre un interesse specifico su beni determinati. L’interesse assicurativo è pertanto generalissimo e non si estingue se non con la cessazione dell’attività generatrice di responsabilità.

Art. 1905 c.c. — Misura dell’indennità

Art. 1905 (Misura dell’indennità)

«L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro. L’assicuratore non è tenuto a pagare un’indennità che superi il danno effettivo: tuttavia le parti possono stabilire nella polizza il valore delle cose assicurate fino alla concorrenza del quale l’assicuratore è tenuto a pagare l’indennità.»

Il principio indennitario

L’art. 1905 c.c. consacra il principio indennitario, cardine dell’assicurazione contro i danni: l’indennità non può superare il danno effettivo subito dall’assicurato. La funzione del contratto è riparatoria, non lucrativa: l’assicurato non deve arricchirsi del sinistro. Il principio indennitario si estrinseca in tre corollari:

  • Il divieto di lucro assicurativo: l’assicurato non può ricevere più del danno subito;

  • La proporzionalità tra indennità e danno: anche ove la somma assicurata superi il valore del bene, l’indennità è limitata al danno reale;

  • Il valore assicurato: le parti possono convenire un valore prefissato (polizza a “valore intero” o “a primo rischio assoluto”) che vincola le parti salvo prova di dolosa sovrastima.

Giurisprudenza — Principio indennitario

Corte di Cassazione:

  • Cass. civ., Sez. III, n. 33949/2025: il principio indennitario ex art. 1905 c.c. impone che l’indennità assicurativa sia commisurata al danno effettivamente subito al momento del sinistro, con esclusione di ogni componente speculativa; il giudice può ridurre l’indennità pattuita se il valore prefissato in polizza risulta manifestamente superiore al danno reale in assenza di valida clausola di “valore a nuovo”.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10602/2018: nella polizza “a valore intero” il valore dichiarato costituisce il massimale entro cui l’assicuratore è tenuto a indennizzare; il principio indennitario non impedisce di convenire il rimborso del “valore a nuovo” di beni soggetti a deprezzamento, purché il danno sia effettivo e documentato.

  • Cass. civ., Sez. III, n. 13233/2014: il divieto di lucro assicurativo ex art. 1905 c.c. non preclude la clausola di “rimborso a valore di ricostruzione a nuovo”: l’assicurato non lucra in senso proprio quando la prestazione dell’assicuratore lo pone nella stessa condizione patrimoniale che avrebbe avuto senza il sinistro.

Sentenze di merito:

  • Trib. Brescia n. 4959/2024: applicazione del principio indennitario in sinistro incendio; il Tribunale riduce l’indennità al valore venale del bene al momento del sinistro, rigettando la richiesta di rimborso per migliorie successive all’anno di stipula non comunicate all’assicuratore.

  • Trib. Bologna n. 1408/2025: principio indennitario nella polizza furto; il Tribunale accerta il valore di mercato del veicolo rubato mediante perizia tecnica, discostandosi dal valore risultante dal listino di polizza per deprezzamento non aggiornato.

  • Trib. Treviso n. 406/2025: il sinistro a più veicoli assicurati con polizze distinte non consente duplicazione dell’indennizzo per lo stesso danno; il principio indennitario opera anche tra polizze di diversi assicuratori (→ rinvio all’art. 1910).

  • Trib. Udine n. 930/2024: in assicurazione di responsabilità civile il principio indennitario tutela sia l’assicurato (non paga di tasca propria) sia i terzi danneggiati; la franchigia incide sul rapporto interno tra assicurato e assicuratore, non sul diritto del terzo leso.

Art. 1906 c.c. — Estinzione o trasferimento dell’interesse

Art. 1906 (Estinzione o trasferimento dell’interesse)

«Se l’assicurato, dopo la conclusione del contratto, trasferisce ad un terzo la cosa assicurata, il contratto si scioglie; l’assicuratore ha diritto ai premi del periodo assicurativo in corso. Se però l’assicurato è morto e la cosa assicurata è passata agli eredi, il contratto continua in favore degli eredi.»

Analisi

Il trasferimento inter vivos della cosa assicurata determina lo scioglimento automatico del contratto, in quanto viene meno l’interesse assicurativo dell’originario contraente. Al contrario, la successione mortis causa non scioglie il contratto: gli eredi subentrano nel rapporto assicurativo con continuità. La norma consente deroghe convenzionali: la polizza può prevedere la successione nella posizione dell’assicurato in caso di vendita del bene.

Art. 1907 c.c. — Assicurazione parziale

Art. 1907 (Assicurazione parziale)

«Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa aveva al tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte assicurata.»

Analisi

La regola proporzionale (o “regola del pro rata”) disciplina la sottoassicurazione: quando la somma assicurata è inferiore al valore del bene, l’assicurato è “coassicuratore di sé stesso” per la parte scoperta. L’indennizzo è ridotto proporzionalmente al rapporto tra somma assicurata e valore reale. La regola proporzionale può essere convenzionalmente esclusa nella polizza a “primo rischio relativo”.

Art. 1908 c.c. — Sopraassicurazione

Art. 1908 (Sopraassicurazione)

«Se la somma assicurata supera il valore reale della cosa assicurata, il contratto è valido ma l’assicuratore non è tenuto a pagare più del valore reale della cosa assicurata.»

Analisi

La sopraassicurazione non determina la nullità del contratto (a differenza di quanto previsto in altri ordinamenti) ma priva l’eccedenza di effetto pratico. Il contratto rimane valido per l’intero massimale concordato; tuttavia l’indennità è limitata al valore reale della cosa al momento del sinistro. Il contratto stipulato in stato di dolosa sopravvalutazione per ottenere indennizzi eccedenti il danno può integrare frode assicurativa (reato ex art. 640-ter c.p.).

Art. 1909 c.c. — Sottoassicurazione con assicurazione a primo rischio

Art. 1909 (Sottoassicurazione con assicurazione a primo rischio)

«Le parti possono convenire che l’assicuratore risponde integralmente dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza tener conto del rapporto tra questa e il valore della cosa assicurata.»

Analisi

La polizza a primo rischio assoluto è una deroga convenzionale alla regola proporzionale dell’art. 1907 c.c.: l’assicuratore si obbliga a indennizzare integralmente i danni fino al limite della somma assicurata, a prescindere dal rapporto tra somma e valore reale. È particolarmente diffusa nelle polizze furto, dove l’assicurato preferisce la certezza del rimborso integrale fino al massimale rispetto alla regola proporzionale. Il corrispettivo è un premio unitario più elevato.

Art. 1910 c.c. — Pluralità di assicurazioni

Art. 1910 (Pluralità di assicurazioni)

«Se per lo stesso rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascuno degli assicuratori. Se l’assicurato in mala fede ha taciuto l’esistenza delle altre assicurazioni o ha contratto le assicurazioni successive in modo da poter percepire un’indennità superiore al danno subito, le assicurazioni sono annullabili, e l’assicuratore in buona fede ha diritto ai premi. Fuori del caso di mala fede, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità nella proporzione per cui ha assunto il rischio, fino al totale risarcimento del danno.»

Analisi

La coassicurazione indiretta (pluralità di assicuratori per lo stesso rischio, contratti separati) è disciplinata nel rispetto del principio indennitario: la somma degli indennizzi non può superare il danno. In caso di buona fede, il riparto tra assicuratori avviene proporzionalmente alle quote di rischio assunto. In caso di mala fede dell’assicurato (che tace le polizze preesistenti per lucrare più indennizzi), tutte le polizze sono annullabili. L’obbligo di comunicazione di tutte le polizze è inderogabile e costituisce un’applicazione specifica del dovere di buona fede.

Art. 1911 c.c. — Coassicurazione

Art. 1911 (Coassicurazione)

«Quando più assicuratori assicurano in comune lo stesso rischio, ciascuno di essi è tenuto solo per la quota da lui assunta, anche quando uno solo ha sottoscritto la polizza.»

Analisi

La coassicurazione propria (un solo contratto con pluralità di coassicuratori) è lo strumento tipico della distribuzione del rischio nei grandi sinistri industriali, nelle catastrofi naturali e nelle polizze all-risks di elevato valore. Ciascun coassicuratore risponde esclusivamente per la propria quota, senza solidarietà passiva con gli altri. La designazione di un coassicuratore come delegatario (capofila) è prassi di mercato: il delegatario gestisce il contratto, riscuote il premio e coordina la liquidazione, ma non risponde per le quote degli altri.

Giurisprudenza:v. Tavola sinottica Sez. I: precedenti su art. 1911.

Art. 1912 c.c. — Sinistro non imputabile all’assicurato

Art. 1912 (Sinistro non imputabile all’assicurato)

«L’assicurazione contro i danni copre anche i sinistri cagionati da caso fortuito, da forza maggiore o da colpa del terzo, salvo diversa pattuizione.»

Analisi

La norma rispecchia la funzione dell’assicurazione contro i danni: l’assicurato è coperto indipendentemente dall’imputabilità del sinistro. La colpa del terzo non preclude il diritto all’indennizzo; l’assicuratore, dopo il pagamento, potrà esercitare la surroga ex art. 1916 c.c. La disposizione è derogabile: la polizza può escludere la copertura per determinati eventi (es.: guerre, rischi nucleari, pandemia).

Art. 1913 c.c. — Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro

Art. 1913 (Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro)

«L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, nel termine stabilito dal contratto, che non può essere inferiore a tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Ove non sia altrimenti stabilito dal contratto, l’assicurato è tenuto altresì a fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese fatte a questo scopo sono a carico dell’assicuratore, proporzionalmente al rapporto tra la somma assicurata e la parte del valore della cosa che eccede la somma assicurata.»

Analisi

L’art. 1913 c.c. pone due distinti obblighi in capo all’assicurato:

1. Denuncia del sinistro. Il termine minimo di denuncia è tre giorni; la polizza può prevedere termini più ampi, non più brevi. Il termine decorre dalla conoscenza del sinistro, non dal suo verificarsi. L’omessa o tardiva denuncia non comporta automaticamente la decadenza dal diritto all’indennizzo, ma solo se l’assicuratore non prova di aver subito pregiudizio dall’omissione (→ art. 1915 c.c.).

2. Obbligo di contenimento del danno (duty to mitigate). L’assicurato deve attivarsi per limitare il danno; le spese di salvataggio sono rimborsate dall’assicuratore in proporzione alla quota coperta. L’obbligo di contenimento è espressione del dovere generale di buona fede contrattuale.

Giurisprudenza — Denuncia del sinistro

Corte di Cassazione:

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24273/2023: il termine per la denuncia del sinistro è termine di decadenza contrattuale; la sua violazione determina la perdita del diritto all’indennizzo solo se l’assicuratore dimostra di aver subito un pregiudizio causalmente connesso al ritardo nella comunicazione.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19071/2024: la conoscenza del sinistro ai fini della decorrenza del termine di denuncia ex art. 1913 c.c. deve essere effettiva e non meramente ipotetica; l’assicurato che ignori incolpevolmente il verificarsi del sinistro non decade dal diritto all’indennizzo per il ritardo nella comunicazione.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20447/2026: in polizza furto, il termine di denuncia decorre dalla scoperta dell’avvenuto furto da parte dell’assicurato; la mera circostanza che il ladro abbia agito in assenza del proprietario non fa decorrere il termine finché il proprietario non constata la sottrazione.

  • Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 10185/2022: la clausola contrattuale che prevede la decadenza automatica per omessa denuncia nei termini, senza che l’assicuratore debba provare pregiudizio, è clausola limitativa della responsabilità e richiede specifica approvazione ex art. 1341 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24210/2019: nella polizza di responsabilità civile, l’avviso di sinistro deve essere dato dall’assicurato al verificarsi del fatto generatore anche se la richiesta risarcitoria del terzo è successiva; il termine decorre dal fatto generatore conosciuto dall’assicurato.

  • Cass. civ., Sez. III, n. 30675/2017: le clausole di decadenza per tardiva denuncia del sinistro nelle polizze infortuni devono essere interpretate in modo conforme alla funzione protettiva del contratto; il pregiudizio dell’assicuratore va inteso come pregiudizio concreto, non come mero disagio procedimentale.

  • Cass. civ., Sez. III, n. 19300/2016: in sinistro causato da infiltrazioni idriche, il termine per la denuncia decorre dal momento in cui l’assicurato ha la ragionevole certezza del danno; la “scoperta graduale” del danno può posticipare la decorrenza.

Sentenze di merito:

  • Trib. Torino n. 298/2025: il Tribunale respinge l’eccezione di decadenza per tardiva denuncia: l’assicuratore non ha provato alcun pregiudizio derivante dal ritardo e aveva già proceduto a ispezione del sito sinistrato.

  • Trib. Roma n. 18085/2025: in polizza infortuni, denuncia presentata 45 giorni dopo il sinistro; la decadenza è esclusa per difetto di pregiudizio: l’accertamento medico dell’inabilità rimane possibile anche in ritardo.

  • Trib. Catania n. 2047/2025: clausola di decadenza per denuncia tardiva dichiarata inefficace ex art. 1341 c.c. per mancata specifica approvazione; il Tribunale riconosce l’indennizzo nonostante la denuncia oltre termine.

  • Trib. Torino n. 3205/2024: l’assicurato aveva comunicato il sinistro tramite broker; il Tribunale ritiene la comunicazione al broker sufficiente ai fini del rispetto del termine di denuncia, quando il broker ha mandato di ricevere comunicazioni per conto dell’assicuratore.

  • Trib. Milano n. 5248/2024: nelle polizze tutela legale il termine di denuncia decorre dall’instaurazione del procedimento legale o arbitrale, non dal fatto generatore della controversia.

Art. 1914 c.c. — Obbligo di salvataggio

Art. 1914 (Obbligo di salvataggio)

«L’assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese fatte a questo scopo sono a carico dell’assicuratore proporzionalmente al rapporto tra la somma assicurata e la parte del valore della cosa che eccede la somma assicurata, anche se i provvedimenti presi non hanno avuto risultato.»

Analisi

Il dovere di salvataggio è un obbligo positivo dell’assicurato, la cui violazione può ridurre o eliminare il diritto all’indennizzo in ragione del danno aggravato dall’inerzia. Il rimborso delle spese di salvataggio è dovuto anche se le misure non hanno avuto risultato utile: l’assicuratore sopporta il rischio della loro inefficacia. Il rimborso è proporzionale al grado di copertura (come per la regola del pro rata dell’art. 1907 c.c.).

Art. 1915 c.c. — Decadenza dall’assicurazione

Art. 1915 (Decadenza dall’assicurazione)

«L’assicurato decade dal diritto all’indennità se dolosamente non adempie agli obblighi previsti dagli articoli 1913 e 1914. Nel caso di inadempimento colposo, l’indennità è ridotta in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.»

Analisi

L’art. 1915 c.c. distingue:

  • Inadempimento doloso agli obblighi di denuncia e salvataggio → decadenza integrale dal diritto all’indennizzo;

  • Inadempimento colposoriduzione dell’indennità in proporzione al pregiudizio causato all’assicuratore.

La prova del dolo o della colpa grava sull’assicuratore. La decadenza ha natura sanzionatoria e non può essere estesa analogicamente ad altri inadempimenti; la sua applicazione richiede la prova del nesso causale tra l’inadempimento e il pregiudizio subito dall’assicuratore.

Art. 1916 c.c. — Diritto di surrogazione dell’assicuratore

Art. 1916 (Diritto di surrogazione dell’assicuratore)

«L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili del danno. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, dai discendenti, dagli altri parenti o affini dell’assicurato fino al terzo grado, nonché da domestici con lui conviventi. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato ai diritti di surrogazione.»

Inquadramento e analisi

La surrogazione dell’assicuratore è lo strumento attraverso cui il pagamento dell’indennità non libera definitivamente il terzo responsabile: l’assicuratore subentra nei diritti dell’assicurato e può agire contro il terzo responsabile entro i limiti dell’indennità pagata. Funzioni principali:

  • Evitare il cumulo di indennizzo e risarcimento in capo all’assicurato (il quale altrimenti incasserebbe due volte);

  • Allocare in via definitiva il danno sul responsabile;

  • Incentivare la prevenzione.

La surrogazione opera di diritto al momento del pagamento dell’indennità, senza necessità di cessione o atti formali. Presupposto è il pagamento integrale o parziale dell’indennità. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore se con il proprio comportamento (quietanza liberatoria, rinuncia al credito risarcitorio) pregiudica l’esercizio della surroga.

Limiti soggettivi. Il legislatore esclude la surrogazione verso congiunti (salvo dolo) per ragioni di tutela della coesione familiare: l’assicurazione serve la famiglia nel suo complesso e la rivalsa intrafamiliare la danneggerebbe.

Giurisprudenza — Surrogazione

Corte di Cassazione:

  • Cass. Sez. Un., n. 12565/2018: le Sezioni Unite affermano che la surrogazione ex art. 1916 c.c. opera di diritto nel momento in cui l’assicuratore paga l’indennità; il terzo responsabile non può opporre all’assicuratore la quietanza liberatoria che l’assicurato abbia nel frattempo rilasciato al terzo, se ciò pregiudica la posizione dell’assicuratore senza che questi ne fosse a conoscenza.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19327/2026: la surrogazione ex art. 1916 c.c. presuppone che l’assicuratore abbia effettivamente pagato l’indennità; l’impegno a pagare o la semplice apertura della pratica sinistro non sono sufficienti a radicare il diritto di surrogazione.

  • Cass. civ., Sez. III, n. 14726/2018: il diritto di surrogazione si estende agli interessi moratori dovuti dall’assicuratore per il ritardo nel pagamento dell’indennità: la surroga copre l’intero credito risarcitorio dell’assicurato, incluse le componenti accessorie.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4021/2018: nella polizza incendio, la surroga dell’assicuratore verso il conduttore/locatario responsabile dell’incendio è esclusa se la polizza è stata stipulata anche nell’interesse del conduttore; in tal caso l’assicurazione “per conto di chi spetta” esclude la retroazione della surroga verso il soggetto coperto dalla polizza stessa.

  • Cass. civ., Sez. III, n. 20481/2014: la surroga si trasferisce all’assicuratore nello stesso stato in cui si trovava in capo all’assicurato; il terzo può opporre all’assicuratore surrogato le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre all’assicurato.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16580/2019: il termine di prescrizione del diritto di surrogazione decorre dal giorno del pagamento dell’indennità all’assicurato; il termine applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non il biennale assicurativo ex art. 2952 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27869/2017: l’assicurato che abbia rilasciato quietanza liberatoria al terzo responsabile prima che l’assicuratore abbia esercitato la surroga risponde verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato ex art. 1916, co. 3, c.c.; il risarcimento è pari all’importo del credito di surroga pregiudicato.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23474/2018: il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. si esercita nei limiti dell’indennità pagata; ove il danno superi l’indennizzo, l’assicurato mantiene il diritto di agire direttamente contro il terzo per la quota eccedente, con preferenza rispetto all’assicuratore.

  • Cass. civ., Sez. III, n. 11004/2003: la surroga non opera nella misura in cui l’assicurato ha concorso causalmente al sinistro; il diritto di rivalsa dell’assicuratore è ridotto proporzionalmente al grado di concorso dell’assicurato.

Sentenze di merito:

  • Trib. Brescia n. 3434/2026: la compagnia assicurativa esercita la surroga verso il terzo responsabile di un incidente stradale che aveva già definito la vertenza con l’assicurato mediante transazione; il Tribunale dichiara inopponibile la transazione all’assicuratore per violazione del dovere ex art. 1916, co. 3, c.c.

  • Trib. Catania n. 2746/2026: surroga in sinistro da incendio verso il condominio; il Tribunale accerta la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. e riconosce la piena operatività della surroga assicurativa.

  • Trib. Asti n. 337/2025: azione di surrogazione esercitata dall’assicuratore verso il subappaltatore responsabile del danno; il Tribunale ammette la surroga nei limiti dell’indennità pagata, escludendo la componente di danno non patrimoniale non coperta dalla polizza.

  • Trib. Venezia n. 244/2024: nel rapporto locatore-conduttore, la polizza stipulata dal locatore esclude la surroga verso il conduttore se le condizioni generali contengono una clausola di rinuncia alla rivalsa espressamente pattuita; tale clausola è valida in quanto non contraria a norme imperative.

Art. 1917 c.c. — Assicurazione della responsabilità civile

Art. 1917 (Assicurazione della responsabilità civile)

«Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, e il pagamento fatto al terzo libera l’assicuratore verso l’assicurato. Il terzo danneggiato, a norma dell’articolo 2900, può esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore nei limiti della somma assicurata.»

Inquadramento sistematico

L’assicurazione della responsabilità civile (RC) è il ramo di gran lunga più sviluppato dell’assicurazione contro i danni. Nella struttura codicistica, l’art. 1917 c.c. costituisce la norma generale; discipline speciali si applicano per la RC auto (d.lgs. n. 209/2005, artt. 122 e ss., con azione diretta verso l’assicuratore del responsabile), la RC medica (L. n. 24/2017 — Legge Gelli), la RC professionale (per avvocati, notai, ingegneri), la RC del datore di lavoro.

Analisi

Oggetto della copertura. L’assicuratore copre quanto l’assicurato deve pagare a terzi in conseguenza della responsabilità civile dedotta in contratto. La copertura è limitata ai fatti colposi; i danni dolosi sono esclusi (norma imperativa in combinato con l’art. 1900 c.c.).

Azione diretta del terzo. L’art. 1917, co. 4, c.c. introduce un’azione surrogatoria del terzo danneggiato ex art. 2900 c.c. La norma è considerata norma generale; le discipline speciali (RCA, RC medica) prevedono azioni dirette autonome e più incisive.

Clausola claims made. La polizza RC tradizionale è a copertura “loss occurrence” (il fatto generatore deve avvenire durante la vigenza). La clausola “claims made” (prevalente nelle RC professionali e sanitarie) copre le richieste di risarcimento presentate durante la vigenza, indipendentemente dal momento del fatto. La Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 9140/2016) e (Cass. Sez. Un. n. 22437/2018) ha ritenuto la clausola claims made valida e non assimilabile a una clausola limitativa della responsabilità, purché non risulti eccessivamente limitativa dell’interesse assicurativo.

Facoltà di pagamento diretto al terzo. L’assicuratore può pagare direttamente il terzo (previa comunicazione all’assicurato): tale pagamento libera integralmente l’assicuratore dall’obbligo di manleva verso l’assicurato.

Giurisprudenza — RC e clausola claims made

  • Trib. Vercelli n. 318/2025: nella polizza RC professionale con clausola claims made “pura”, la richiesta di risarcimento formulata dopo la scadenza della polizza, pur per un fatto accaduto durante la vigenza, non è coperta; il Tribunale ritiene la clausola valida in quanto preventivamente portata a conoscenza del contraente.

  • Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 14903/2025: la clausola claims made in polizza RC datori di lavoro è valida; la sua natura delimitativa dell’oggetto del rischio esclude l’obbligo di approvazione specifica ex art. 1341 c.c.

  • C. App. Napoli n. 1034/2026: claims made “impura” (deeming clause): la clausola che retrae la copertura a richieste presentate entro un certo tempo dalla scadenza è valida purché il periodo di ultrattività sia congruo rispetto alla natura del rischio coperto.

Art. 1918 c.c. — Riduzione dell’indennità per fatto dell’assicurato

Art. 1918 (Riduzione dell’indennità per fatto dell’assicurato)

«Se il sinistro è stato cagionato da colpa dell’assicurato, l’assicuratore è obbligato a pagare l’indennità; se invece il sinistro è stato cagionato da dolo o da colpa grave dell’assicurato, l’assicuratore è liberato dall’obbligo.»

Analisi

Nota: La norma dell’art. 1918 così come formulata riprende il principio già stabilito dall’art. 1900 c.c. per le disposizioni generali. Per le RC speciali (RC auto, RC medica) il regime è più favorevole al terzo: l’assicuratore non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni inerenti al rapporto assicurativo (dolo/colpa grave dell’assicurato) e deve comunque liquidare, riservandosi la rivalsa verso l’assicurato.

Casistica pratica — Sezione II (Assicurazione contro i danni)

Polizze all-risks in sinistri industriali:

  • Trib. Torre Annunziata n. 292/2024: in polizza all-risks è onere dell’assicuratore provare che il danno rientra in una delle esclusioni tassativamente elencate; la genericità dell’esclusione non basta a liberare l’assicuratore dall’obbligo indennitario.

  • Trib. Milano n. 5156/2025: la perdita di profitto attesa rientra nella copertura assicurativa per mancato guadagno solo se espressamente prevista in polizza; la polizza danni materiali di per sé non copre il lucro cessante derivante dall’interruzione dell’attività.

Polizze malattia e infortuni — sinistri colposi:

  • Cass. civ., Sez. III, n. 19520/2017: in polizza infortuni, il concetto di “infortunio” richiede la sussistenza di causa fortuita, violenta ed esterna; l’evento dovuto a sforzo fisico anomalo può rientrare nella copertura se la polizza include gli sforzi muscolari tra gli infortuni coperti.

  • Cass. civ., Sez. III, n. 416/2017: nella polizza infortuni la prova del nesso causale tra l’infortunio e l’inabilità lamentata spetta all’assicurato; l’assicuratore può eccepire cause concorrenti preesistenti per ridurre proporzionalmente l’indennizzo.

Prescrizione biennale:

  • Cass. civ., Sez. III, n. 25297/2020: la prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. decorre per il diritto dell’assicurato all’indennità dalla data del sinistro; l’interruzione avviene con qualsiasi atto scritto volto a richiedere il pagamento, anche in forma stragiudiziale.

  • Cass. civ., Sez. III, n. 13069/2018: per l’azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. la prescrizione ordinaria decennale decorre dal pagamento dell’indennità; la prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. non si applica all’azione di surroga, avendo questa natura di azione risarcitoria ordinaria.

  • Trib. Trapani n. 257/2025: eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. sollevata dall’assicuratore; il Tribunale la respinge rilevando che la lettera dell’assicurato che richiede informazioni sul sinistro costituisce atto idoneo all’interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.

  • Trib. Napoli n. 5439/2025: la prescrizione del diritto all’indennizzo in polizza vita decorre dalla data di morte dell’assicurato; l’ignoranza del beneficiario circa la propria designazione non posticipa il dies a quo salvo prova di dolo dell’assicuratore nel tenere nascosta la polizza.

Tavola sinottica dei precedenti citati

N. Autorità Numero Anno Articolo Tema
1 Cass. civ., Sez. III n. 33949 2025 Principio indennitario — valore prefissato e danno reale
2 Cass. civ., Sez. III n. 10602 2018 Polizza a valore intero e valore a nuovo
3 Cass. civ., Sez. III n. 13233 2014 Art. 1905 divieto di lucro vs. rimborso valore nuovo
4 Cass. civ., Sez. III n. 24273 2023 Art. 1913 decadenza per tardiva denuncia — pregiudizio necessario
5 Cass. civ., Sez. III n. 19071 2024 Art. 1913 conoscenza effettiva del sinistro
6 Cass. civ., Sez. III n. 20447 2026 Art. 1913 decorrenza in polizza furto
7 Cass. civ., Sez. VI n. 10185 2022 Art. 1913 clausola decadenza automatica — art. 1341
8 Cass. civ., Sez. III n. 24210 2019 Art. 1913 avviso in polizza RC — fatto generatore
9 Cass. civ., Sez. III n. 30675 2017 Art. 1913 pregiudizio concreto vs. disagio procedimentale
10 Cass. civ., Sez. III n. 19300 2016 Art. 1913 scoperta graduale del danno
11 Cass. Sez. Un. n. 12565 2018 Art. 1916 surrogazione opera di diritto — quietanza inopponibile
12 Cass. civ., Sez. III n. 19327 2026 Art. 1916 presupposto del pagamento
13 Cass. civ., Sez. III n. 14726 2018 Art. 1916 surrogazione su interessi moratori
14 Cass. civ., Sez. III n. 4021 2018 Art. 1916 esclusione surroga vs. conduttore coperto dalla polizza
15 Cass. civ., Sez. III n. 20481 2014 Art. 1916 eccezioni opponibili all’assicuratore surrogato
16 Cass. civ., Sez. III n. 16580 2019 Art. 1916 prescrizione del diritto di surrogazione
17 Cass. civ., Sez. III n. 27869 2017 Art. 1916 , co. 3: responsabilità assicurato per quietanza
18 Cass. civ., Sez. III n. 23474 2018 Art. 1916 priorità assicurato per danno eccedente indennizzo
19 Cass. civ., Sez. III n. 11004 2003 Art. 1916 concorso di colpa dell’assicurato e surroga
20 Cass. civ., Sez. lav. n. 14903 2025 Claims made in polizza RC datori di lavoro
21 Cass. civ., Sez. III n. 19520 2017 Polizza infortuni: nozione di infortunio
22 Cass. civ., Sez. III n. 416 2017 Polizza infortuni: nesso causale e cause preesistenti
23 Cass. civ., Sez. III n. 25297 2020 Prescrizione biennale ex art. 2952 — decorrenza e interruzione
24 Cass. civ., Sez. III n. 13069 2018 Prescrizione surroga: ordinaria, non biennale
25 Trib. Brescia n. 4959 2024 Art. 1905 riduzione al valore venale
26 Trib. Bologna n. 1408 2025 Art. 1905 listino polizza vs. valore reale
27 Trib. Treviso n. 406 2025 Divieto di duplicazione degli indennizzi
28 Trib. Udine n. 930 2024 Franchigia e terzo danneggiato
29 Trib. Torino n. 298 2025 Art. 1913 no decadenza senza pregiudizio provato
30 Trib. Roma n. 18085 2025 Art. 1913 polizza infortuni — denuncia tardiva
31 Trib. Catania n. 2047 2025 Art. 1913 clausola decadenza — mancata doppia firma
32 Trib. Torino n. 3205 2024 Art. 1913 comunicazione tramite broker
33 Trib. Milano n. 5248 2024 Art. 1913 polizza tutela legale — decorrenza
34 Trib. Brescia n. 3434 2026 Art. 1916 surroga vs. terzo nonostante transazione
35 Trib. Catania n. 2746 2026 Art. 1916 surroga vs. condominio in sinistro incendio
36 Trib. Asti n. 337 2025 Art. 1916 surroga vs. subappaltatore
37 Trib. Venezia n. 244 2024 Art. 1916 clausola rinuncia alla rivalsa in locazione
38 Trib. Torre Annunziata n. 292 2024 Polizza all-risks: onere della prova sulle esclusioni
39 Trib. Milano n. 5156 2025 Lucro cessante: non coperto da polizza danni materiali
40 Trib. Vercelli n. 318 2025 Claims made pura: richiesta post-scadenza non coperta
41 C. App. Napoli n. 1034 2026 Claims made impura: ultrattività congrua
42 Trib. Trapani n. 257 2025 Prescrizione biennale: lettera informativa come atto interruttivo
43 Trib. Napoli n. 5439 2025 Prescrizione polizza vita: dies a quo
44 Provv. n. 152744 2024 Obblighi informativi in commercializzazione polizze
45 Provv. n. 175949 2022 Ritardi liquidazione sinistri e scorrettezze comportamentali
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