Tutela legale e periodo di carenza: se la violazione cade nei primi 90 giorni di polizza, niente rimborso delle spese legali (Arbitro Assicurativo 380/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 380 del 20 maggio 2026 (riunione del 7 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Enrico Camilleri.

Il principio

Nella garanzia tutela legale il sinistro coincide con il momento in cui si verifica la violazione, anche solo presunta, di una norma di legge o di contratto; se la violazione si protrae con più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto al primo atto. La copertura non opera per i sinistri collocati nel periodo di carenza previsto dalle condizioni di polizza (nella specie, 90 giorni dalla conclusione del contratto per le controversie contrattuali): se la condotta inadempiente che ha originato il contenzioso cade in tale periodo, il rimborso delle spese legali non spetta, ancorché la controversia sia poi maturata dopo. La rimessione in termini per il deposito tardivo delle repliche (termini perentori ex art. 10 del d.m. n. 215/2024) presuppone la prova di una decadenza non imputabile, non bastando il generico richiamo a “motivi lavorativi”.

Il fatto

Il ricorrente, contraente di una polizza casa multirischi con Garanzia Tutela legale (durata 19 aprile 2024 – 19 aprile 2025), chiedeva il rimborso delle spese legali (2.817,32 euro) sostenute per un contenzioso condominiale. La vicenda nasceva dalla presenza di volatili nel sottotetto comune: nell’ottobre 2023 l’assemblea aveva incaricato l’amministratore di reperire preventivi per dissuasori; con e-mail del 31 maggio 2024 l’amministratore segnalava una “grave situazione igienico-sanitaria” qualificando urgente la bonifica; a seguito di una richiesta di alcuni condomini (13 giugno 2024), priva di delibera assembleare, sospendeva però i lavori.

L’impresa negava la copertura, ritenendo il sinistro anteriore alla stipula: la violazione si sarebbe radicata nell’inerzia sull’incarico dell’ottobre 2023. In subordine invocava l’art. 8.4 delle CGA (carenza di 90 giorni per le controversie contrattuali) e la decadenza per omessa denuncia. Il ricorrente chiedeva prima il deposito di una memoria integrativa oltre il termine per le repliche, poi l’accertamento dell’operatività della polizza e la condanna al rimborso.

La motivazione

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rimessione in termini per le repliche: i termini dell’art. 10, commi 2 e 3, del d.m. n. 215/2024 sono perentori; pur valendo la regola generale dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., il ricorrente non ha fornito alcun riscontro della non imputabilità della decadenza, limitandosi a generici “motivi lavorativi”.

Nel merito, incontroverso il perfezionamento della polizza il 19 aprile 2024, è centrale individuare il sinistro. L’art. 8.4 delle CGA colloca l’insorgenza al momento della violazione, anche presunta, di legge o contratto, e al primo atto se la violazione si protrae; ciò che rileva è la conoscenza di un evento che integri anche solo una presunta violazione (richiamata Trib. Aosta 317/2023). Il Collegio esclude che rilevi l’omissione dell’ottobre 2023 (mancata acquisizione dei preventivi): la sua relazione col contenzioso poi insorto sarebbe, sul piano causale, troppo forzata e indiretta. Rileva invece la distinta e successiva condotta dell’amministratore che, dichiarati urgenti i lavori, li ha poi omessi — violazione dei doveri di mandato e dell’art. 1135, comma 2, cod. civ., eziologicamente connessa in via immediata e diretta al contenzioso. Tale condotta va fatta risalire almeno al 13 giugno 2024: momento successivo alla stipula, ma ricadente nel periodo di carenza di 90 giorni (19 aprile – 19 luglio 2024) previsto per le controversie contrattuali. Poiché la copertura opera solo per i sinistri verificatisi dopo la carenza, la domanda principale non è accolta, con assorbimento di ogni altra questione.

Implicazioni pratiche

La decisione è di rilievo per chi gestisce polizze di tutela legale. La clausola di carenza sposta il baricentro dalla data del contenzioso a quella della violazione che lo ha generato: una polizza stipulata “a ridosso” di una controversia in maturazione rischia di non operare, perché il sinistro si radica al primo atto della condotta illecita, non quando la lite diventa attuale. Individuare con precisione quale sia l’inadempimento “a monte” del contenzioso — e la sua collocazione temporale rispetto alla decorrenza e al periodo di carenza — è quindi decisivo prima ancora di discutere del merito.

Sul piano processuale, la pronuncia ricorda che davanti all’Arbitro i termini per repliche e controrepliche sono perentori: la rimessione in termini richiede la prova concreta di un impedimento non imputabile, non un generico riferimento a impegni di lavoro. Curare il rispetto delle scadenze, o documentare rigorosamente l’impedimento, è essenziale per non perdere la possibilità di replicare alle difese avversarie.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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