Tassazione della polizza vita al beneficiario estero: la lite fiscale è fuori dalla competenza dell’Arbitro (Arbitro Assicurativo 458/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 458 del 15 giugno 2026 (riunione del 7 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Maria Annunziata Astone.
Il principio
L’Arbitro Assicurativo conosce le controversie derivanti da un contratto di assicurazione e relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi (art. 3, comma 1, del d.m. n. 215/2024). Non rientra nella sua competenza il controllo sulla corretta applicazione della normativa tributaria, ancorché connessa alla liquidazione di una polizza: quando l’impresa, nel liquidare la prestazione, agisce in qualità di sostituto d’imposta — e la domanda presuppone l’applicazione di norme fiscali (nella specie, imposta sostitutiva italiana anziché regime della Convenzione contro le doppie imposizioni per un beneficiario residente all’estero) — la controversia esula dall’ambito oggettivo di competenza dell’Arbitro, con inammissibilità del ricorso (artt. 9, comma 1, lett. f, e 11, comma 8, del Decreto).
Il fatto
La ricorrente, contraente di una polizza vita, lamentava l’erroneità del regime fiscale applicato alla liquidazione della prestazione. Alla scadenza, l’impresa aveva liquidato il capitale alla figlia beneficiaria — residente nei Paesi Bassi — applicando l’imposta sostitutiva italiana. Secondo la ricorrente ciò era illegittimo: la beneficiaria era fiscalmente residente all’estero, circostanza documentata all’impresa (certificazione anagrafica, documentazione bancaria, modulistica FATCA/CRS), sicché avrebbe dovuto applicarsi il regime della Convenzione Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni.
L’impresa chiedeva il rigetto: aveva comunicato il regime fiscale applicabile con l’avviso di scadenza; l’applicazione del trattamento convenzionale più favorevole non è un obbligo per il sostituto d’imposta, ma una facoltà esercitabile solo a fronte di specifica richiesta corredata da idonea documentazione, qui mancante; restava comunque salva la possibilità per il beneficiario di chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate. La ricorrente deduceva anche la violazione della buona fede, per l’affidamento ingenerato dall’acquisizione senza rilievi della documentazione sulla residenza estera.
La motivazione
Il Collegio rileva che la controversia, pur traendo origine da un rapporto assicurativo, investe il regime fiscale applicato dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta: è controversa l’applicazione del regime della Convenzione Italia-Paesi Bassi in luogo dell’imposta sostitutiva prevista dal d.P.R. n. 600/1973. Verifica quindi in via preliminare la propria competenza a pronunciarsi su domande che implicano il controllo della corretta applicazione di norme tributarie.
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, sono rimesse all’Arbitro le controversie derivanti da un contratto di assicurazione e relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi. Non rientra tra le sue materie il controllo sulla corretta applicazione della normativa tributaria, ancorché connessa alla liquidazione di una polizza: nella fase del pagamento dell’imposta l’impresa ha agito come sostituto d’imposta, ciòè come operatore abilitato dalle norme tributarie (in tal senso, Coll. di Coordinamento ABF n. 9642/2022; ACF n. 8284/2025). Poiché la domanda presuppone l’applicazione di norme tributarie, la controversia esula dall’ambito di competenza dell’Arbitro (art. 3, comma 1) e il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett. f), e 11, comma 8, del Decreto.
Implicazioni pratiche
La decisione delimita la competenza dell’Arbitro Assicurativo sul versante fiscale: le contestazioni sul regime tributario applicato alla liquidazione di una polizza — imposta sostitutiva, ritenute, applicazione o meno di convenzioni contro le doppie imposizioni — non appartengono all’Arbitro, perché l’impresa vi agisce come sostituto d’imposta e la questione riguarda l’applicazione di norme tributarie, non l’esecuzione del contratto assicurativo.
Per l’assistenza al cliente la lezione operativa è di individuare la sede corretta: se il beneficiario ritiene indebita la ritenuta italiana, il rimedio è l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate (o il contenzioso tributario), non il ricorso all’Arbitro. Va tenuto presente, inoltre, che l’applicazione del regime convenzionale non è automatica: richiede una specifica istanza dell’avente diritto con la documentazione richiesta, e la sola produzione di moduli FATCA/CRS — che hanno finalità diverse — non vale come richiesta né fonda un affidamento tutelabile in sede assicurativa.
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