Contestare la responsabilità del sinistro RCA davanti all’Arbitro Assicurativo: senza accertamenti tecnici il ricorso è inammissibile (Arbitro Assicurativo 365/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 365 del 18 maggio 2026 (riunione del 21 aprile 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Enrico Camilleri.
Il principio
La contestazione del riparto di responsabilità in un sinistro R.C. Auto, che imponga la valutazione della dinamica dell’incidente sulla base di fotografie, video e dichiarazioni testimoniali, richiede accertamenti tecnici preclusi all’Arbitro Assicurativo, le cui controversie sono esclusivamente documentali e che non può disporre perizie né assumere testimonianze (art. 3, comma 3, d.m. n. 215/2024): ove la sola produzione documentale non consenta di decidere, il ricorso è inammissibile ex art. 11, comma 8, del Decreto. È invece infondata l’eccezione di mancato ricevimento del reclamo quando il ricorrente ne provi l’inoltro — nella specie, PEC con ricevuta di consegna — e l’impresa non contesti la ricezione né fornisca alcun riscontro.
Il fatto
A seguito di un sinistro R.C. Auto (11 giugno 2025), il ricorrente — proprietario dell’auto condotta dalla figlia — chiedeva all’impresa il risarcimento in forma diretta (art. 149 CAP); l’impresa negava, attribuendogli l’esclusiva responsabilità sulla base della versione della controparte, supportata da una dichiarazione testimoniale. Ottenuto l’accesso agli atti (art. 146 CAP) e inviato reclamo via PEC il 18 novembre 2025, il ricorrente adiva l’Arbitro Assicurativo chiedendo la rideterminazione delle quote di responsabilità (con esclusiva colpa della controparte), il risarcimento di 2.470,35 euro, la revisione dell’attestato di rischio e l’autorizzazione a depositare file audio e video.
Il ricorrente contestava la veridicità della testimonianza, producendo screenshot di messaggi WhatsApp e trascrizioni vocali per dimostrare che il testimone non era presente al momento dell’urto. L’impresa eccepiva l’inammissibilità per mancata ricezione del reclamo e, nel merito, proponeva la definizione del sinistro in concorso paritario ex art. 2054, comma 2, cod. civ. (offerta di 1.000 euro, rifiutata).
La motivazione
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare ma dichiara comunque inammissibile il ricorso. Sull’eccezione di mancata ricezione del reclamo: essa è soggetta al regime dell’art. 2697, comma 2, cod. civ. (Cass. 19171/2019); il ricorrente ha provato l’inoltro con la PEC del 18 novembre 2025 e la relativa ricevuta di consegna, mentre l’impresa non ha contestato la ricezione né fornito alcun riscontro. L’eccezione è quindi respinta.
Nel merito, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a una diversa valutazione del riparto di responsabilità: solo un accertamento tecnico potrebbe disattendere la ricostruzione dell’impresa, ma esso è precluso all’Arbitro, che ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.m. n. 215/2024 decide su base esclusivamente documentale e non può disporre perizie tecniche né assumere testimonianze o dichiarazioni orali. Non essendo la sola produzione documentale sufficiente a consentire un pronunciamento sul thema decidendum, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto.
Implicazioni pratiche
La decisione conferma i limiti dell’Arbitro Assicurativo nelle liti sulla responsabilità del sinistro. Quando la contestazione del riparto di colpa impone di ricostruire la dinamica dell’incidente valutando foto, video e testimonianze — e di soppesare versioni contrapposte — servono accertamenti tecnici che l’Arbitro non può compiere: il ricorso è inammissibile e la via effettiva resta quella giudiziaria, dove sono possibili consulenza cinematica e prove orali. Per le controversie sull’an e sulle quote di colpa conviene quindi orientarsi fin da subito verso il giudice ordinario, riservando l’Arbitro alle questioni definibili sui documenti (quantum, clausole, gestione del sinistro).
Sul piano procedurale, la pronuncia ribadisce l’utilità di inviare il reclamo via PEC e di conservare la ricevuta di consegna: a fronte di tale prova, l’eccezione di mancato ricevimento — se non supportata da alcun riscontro dell’impresa — viene respinta. Curare la tracciabilità del reclamo è dunque un accorgimento semplice ma decisivo per superare le eccezioni di procedibilità.
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