Il triennio per il ricorso decorre dal diniego, non dal sinistro: accolto l’indennizzo infortuni (Arbitro Assicurativo 524/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 524 del 19 giugno 2026 (riunione del 28 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Giovanni Maria Berti De Marinis.
Il principio
Il termine triennale di cui all’art. 9, comma 1, lett. c), del d.m. n. 215/2024 — che rende inammissibile il ricorso avente a oggetto fatti o comportamenti anteriori di oltre tre anni al reclamo — va verificato con riferimento al fatto o alla condotta che costituiscono il nucleo della contestazione, ciòè che generano l’insoddisfazione del cliente, e non al mero presupposto storico della pretesa. Nelle controversie sull’indennizzo, il termine decorre dal diniego dell’impresa, non dal sinistro. Nel merito, poiché incombe sull’impresa la prova del fatto impeditivo (la preesistente patologia degenerativa che avrebbe inciso eziologicamente sul danno), il diniego dell’indennizzo infortuni fondato su una preesistenza non dimostrata — a fronte di lesioni compatibili con l’evento — è illegittimo.
Il fatto
La ricorrente, caduta accidentalmente il 14 aprile 2021 dalle scale di una metropolitana battendo la schiena, denunciava il sinistro alla propria polizza infortuni. L’impresa negava l’indennizzo adducendo “lesioni conseguenti a fenomeni degenerativi”. La ricorrente contestava la preesistenza e, sulla base di perizia medico-legale di parte, quantificava un’invalidità permanente del 7%, oltre a periodi di invalidità temporanea, per un totale di 14.693,49 euro comprensivo delle spese mediche documentate.
L’impresa eccepiva l’inammissibilità ex art. 9, comma 1, lett. c) (fatti anteriori di oltre tre anni al reclamo) ed ex art. 11, comma 8 (necessità di accertamenti istruttori), oltre alla tardività della denuncia; nel merito, richiamava la perizia del proprio fiduciario e la consulenza medica centrale, che — anche con parere radiologico — escludevano un nesso causale esclusivo tra le lesioni e la caduta, ipotizzando un cedimento vertebrale su base osteoporotico-malacica.
La motivazione
Il Collegio interpreta l’art. 9, comma 1, lett. c), alla luce del rapporto tra reclamo e ricorso (artt. 8, commi 2 e 3, e 1, comma 1, lett. i, del Decreto): il termine triennale non si computa da qualsiasi fatto storico della vicenda, ma dal fatto o comportamento che genera l’insoddisfazione e dà origine alla controversia. Nelle liti sull’indennizzo, il sinistro è il presupposto della pretesa, mentre il conflitto sorge quando l’impresa nega la prestazione. Nella specie il comportamento rilevante è il diniego del 14 febbraio 2023; poiché il reclamo è del 6 maggio 2025, l’eccezione è infondata. Respinge anche l’eccezione ex art. 11, comma 8: la documentazione è sufficiente, senza necessità di ulteriori accertamenti.
Nel merito, la relazione del fiduciario dell’impresa ammette che la dinamica è compatibile con la “certificata frattura della limitante superiore della L3”, e la MOC del 23 maggio 2022 — successiva al sinistro — risulta “nella norma rispetto a sesso ed età”. Dagli atti non emerge alcuna patologia pregressa idonea a incidere eziologicamente sull’evento; le lesioni sono compatibili con la caduta. L’impresa, cui spettava provare il fatto impeditivo, non ha dimostrato la preesistenza addotta. La quantificazione della perizia di parte (14.693,49 euro comprese le spese mediche) non è specificamente contestata e va ritenuta pacifica. Il Collegio accoglie il ricorso e condanna l’impresa a corrispondere 14.693,49 euro oltre interessi dal reclamo, 200 euro a IVASS e 20 euro di rimborso.
Implicazioni pratiche
La decisione fissa un principio rilevante sul termine di accesso all’Arbitro: il triennio dell’art. 9, comma 1, lett. c), decorre dal comportamento che genera la lite — tipicamente il diniego dell’impresa — non dal sinistro. È una lettura che tutela l’assicurato: un sinistro remoto non preclude il ricorso se il rifiuto (o l’applicazione contestata di una clausola) è recente. Utile anche l’affermazione che le questioni tecnico-mediche non impongono di per sé l’inammissibilità ex art. 11, comma 8, se gli atti bastano a decidere.
Sul merito, la lezione è sull’onere della prova: chi eccepisce una preesistenza per negare l’indennizzo infortuni deve dimostrarla, non limitarsi ad affermarla. Per l’assistenza all’assicurato conviene valorizzare gli esami successivi al sinistro che attestino un quadro clinico normale per età e sesso, e documentare la compatibilità delle lesioni con l’evento: quando l’impresa non prova il fenomeno degenerativo, il diniego cade e la quantificazione non contestata diventa pacifica.
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