Il ricorso all’Arbitro corre solo tra le parti del contratto: inammissibile quello contro l’impresa non contraente (Arbitro Assicurativo 488/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 488 del 16 giugno 2026 (riunione del 21 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Enrico Camilleri.
Il principio
Il procedimento davanti all’Arbitro Assicurativo deve instaurarsi tra le parti del medesimo contratto di assicurazione. Chi ha stipulato la polizza con un’impresa diversa da quella convenuta non è “cliente” di quest’ultima ai sensi dell’art. 1, lett. b), del d.m. n. 215/2024, salvo una previsione di legge o altro titolo che gli riconosca il diritto a ricevere la prestazione da un soggetto diverso dal contraente. Il ricorso proposto contro un’impresa con cui non esiste rapporto contrattuale è inammissibile, sia perché privo dell’esatta individuazione dell’impresa (art. 9, comma 1, lett. g), sia — profilo rilevabile d’ufficio — perché proposto da un soggetto non legittimato (art. 9, comma 1, lett. d).
Il fatto
Il ricorrente, rimasto in avaria con il proprio veicolo la sera dell’11 gennaio 2025 in posizione di pericolo all’imbocco di un tunnel, dopo ripetuti e vani tentativi di contattare il numero verde dell’impresa, si rivolgeva alla società concessionaria della rete stradale, che inviava un carro attrezzi; per il traino gli veniva richiesto il pagamento anticipato di 231 euro. Ritenendo che la propria polizza includesse il traino gratuito in caso di guasto, chiedeva all’impresa il rimborso della somma.
L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Decreto, per difetto di esatta individuazione dell’impresa: il ricorrente aveva concluso la polizza con un’impresa terza, mentre le prestazioni di assistenza stradale del ramo 18 erano erogate, in forza di un “Mandato per la gestione sinistri ramo assistenza”, da una società del gruppo della convenuta. Non avendo alcun contratto in essere con il ricorrente, la convenuta riteneva di non poter essere destinataria del ricorso.
La motivazione
Il Collegio giudica fondata l’eccezione, aggiungendo profili rilevabili d’ufficio. È acclarato che il ricorrente ha concluso il contratto di assicurazione con un’impresa diversa dalla convenuta: ne deriva non solo l’inesatta individuazione dell’impresa contro cui il ricorso è indirizzato, ma soprattutto il difetto, in capo al ricorrente, della stessa posizione di cliente del soggetto convenuto. Ai sensi degli artt. 8, comma 4, e 1, lett. b), del Decreto, il ricorso è presentato dalla “clientela”, ciòè da chi abbia o abbia avuto con l’impresa un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi, o abbia comunque titolo a riceverne.
Salvo previsioni di legge o altro titolo che giustifichino il diritto a ricevere la prestazione da un soggetto diverso dal contraente — presupposto qui non riscontrabile — è imprescindibile che il procedimento si instauri tra parti del medesimo contratto di assicurazione. Trovano quindi applicazione tanto l’art. 9, comma 1, lett. d) (ricorso proposto da soggetto non legittimato), quanto l’art. 9, comma 1, lett. g) (difetto di esatta individuazione dell’impresa), invocato dalla resistente. Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
Implicazioni pratiche
La decisione fissa un presupposto soggettivo essenziale del ricorso all’Arbitro: la controversia deve correre tra le parti del medesimo contratto. Quando la prestazione — qui l’assistenza stradale del ramo 18 — è erogata da una società mandataria del gruppo, ma la polizza è stata stipulata con un’altra impresa, il ricorso diretto contro il gestore del servizio, non contraente, è inammissibile.
Sul piano operativo la lezione è verificare a monte l’esatta identità del contraente prima di attivare il ricorso. La convivenza di più soggetti — impresa emittente della polizza, mandataria per la gestione sinistri, società di assistenza — espone al rischio di indirizzare l’azione contro il soggetto sbagliato: occorre risalire alla polizza e ai suoi allegati per individuare la reale controparte contrattuale, ed è a quella che va rivolto reclamo e ricorso.
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