Polizza “valore a nuovo” e principio indennitario: non è una polizza stimata e non può derogarvi (Cass. 19283/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 19283 dell’11 giugno 2026 (R.G.N. 7669/2023) — Presidente Marco Rossetti, Relatore Alberto Crivelli.
Il principio di diritto
La clausola “valore a nuovo” — non disciplinata direttamente dalla legge ma nota nella prassi negoziale — ha lo scopo di indennizzare il danneggiato del costo per l’acquisto di un veicolo nuovo, con valore da determinarsi al momento del sinistro, ed è semplicemente volta all’oggettiva determinazione del valore del bene assicurato: essa non può derogare al principio indennitario, cui fanno eccezione solo le ipotesi previste dalla legge. Diversa è la “polizza stimata” dell’art. 1908, secondo comma, c.c., che per espressa disposizione di legge consente alle parti di stabilire a priori, con stima negoziale vincolante e soggetta a vincolo di forma, il valore della cosa assicurata, in deroga al principio indennitario; quando la clausola prevede l’indennizzo “nei limiti del valore assicurato” si è in presenza di una clausola “valore a nuovo” e non di una polizza stimata.
Il fatto
A seguito del furto del proprio veicolo, l’assicurato agiva contro la compagnia per ottenere la differenza tra l’indennizzo liquidato in base a perizia contrattuale e la maggior somma pretesa in forza della clausola 25 di polizza, che prevedeva — in caso di perdita totale entro i primi dodici mesi dall’immatricolazione — la corresponsione del “valore a nuovo” sulla base del valore di listino del mese di immatricolazione. Il veicolo, fabbricato nel 2004, era stato immatricolato nel 2012, quando quel modello era ormai fuori produzione e sostituito da una versione più recente. Il Tribunale e la Corte d’appello di Napoli respingevano la domanda. L’assicurato ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
Il primo motivo è infondato. La qualificazione del contratto come “polizza stimata” ex art. 1908 c.c. — invocata dal ricorrente per giustificare la deroga al principio indennitario — è erronea: la polizza in esame contiene una clausola “valore a nuovo”, che non deroga al principio indennitario e mira all’oggettiva determinazione del valore del bene. Il principio indennitario è presidiato da ragioni di ordine pubblico (evitare che l’assicurazione diventi fonte di lucro e incentivo al dolo). Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile la clausola 25 — riferita a veicoli immatricolati entro l’anno e di recente fabbricazione — a un veicolo prodotto nel 2004 e fuori produzione da un sessennio, confermando il valore stabilito dalla perizia per veicoli di quel tipo, valorizzati all’epoca del furto. Trattandosi di accertamento in fatto, e in assenza di censure sull’ermeneutica contrattuale, la lettura si sottrae al sindacato di legittimità. Il secondo motivo, sulla contraddittorietà della motivazione, è infondato, non ricorrendo alcuna insanabile contraddittorietà.
Implicazioni pratiche
La pronuncia distingue con nettezza due meccanismi spesso confusi. La clausola “valore a nuovo” serve a quantificare oggettivamente il danno con riferimento al costo di sostituzione al momento del sinistro, e resta ancorata al principio indennitario: non consente di lucrare un valore superiore a quello reale del bene perduto. La “polizza stimata” ex art. 1908 c.c. è invece l’unico strumento che, con stima negoziale a monte e nel rispetto del vincolo di forma, deroga per legge al principio indennitario. Nell’applicare clausole parametrate a listini o codici-veicolo occorre verificare che il modello assicurato sia effettivamente quello cui il parametro si riferisce: per un’auto fuori produzione il “valore a nuovo” è quello che quel modello avrebbe avuto se acquistato all’immatricolazione, non il prezzo della versione successiva.
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