Allagamento della cantina: il singolo condomino può agire, e il rigurgito dal pozzetto interno è coperto (Arbitro Assicurativo 427/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 427 del 9 giugno 2026 (riunione del 14 maggio 2026) — Presidente Giovanni Stella, Relatore Giovanni Maria Berti De Marinis.
Il principio
Nell’assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che riserva al solo contraente (il Condominio) l’esercizio dei diritti nascenti dalla polizza: l’art. 1981, comma 2, cod. civ. attribuisce quei diritti all’assicurato ed è inderogabile per l’inscindibile legame, ex art. 1904 cod. civ., tra titolarità dell’interesse e qualità di assicurato (Cass. 16212/2025). Se la polizza condominiale copre anche beni di proprietà esclusiva (cantine, box), il singolo condomino è assicurato ed è legittimato ad agire. Nel merito, l’assicurato prova che il rischio rientra tra quelli inclusi; se però l’impresa oppone una clausola di esclusione (qui, il rigurgito della sola rete fognaria pubblica), è l’impresa a dover provare tale delimitazione.
Il fatto
Il ricorrente subiva l’allagamento della propria cantina (21 agosto 2025) per un rigurgito di acque nere da un pozzetto condominiale. La cantina era coperta da una polizza danni stipulata dal Condominio; l’amministratore, avvisato, apriva il sinistro. L’impresa negava l’indennizzo: la perizia (svolta anche in video) attribuiva l’allagamento a un accumulo di acqua piovana nel cortile, non a un’occlusione delle tubature. Il ricorrente contestava l’errata datazione del sinistro, l’inadeguatezza della perizia e la ricostruzione causale, invocando la garanzia “Occlusione e rigurgito di condutture” (art. 3.2.4 CGA).
L’impresa eccepiva il difetto di legittimazione attiva del condomino (art. 1.16 CGA, che riserva i diritti al Condominio contraente) e nel merito la mancata prova dell’occlusione. Il ricorrente ribadiva la propria legittimazione, le carenze istruttorie e la riconducibilità dei danni a fenomeni di occlusione, documentati da una fattura di spurgo del 25 agosto 2025.
La motivazione
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Sulla validità delle clausole che riservano al contraente i diritti di polizza vi è contrasto; il Collegio aderisce all’orientamento più recente per cui, nell’assicurazione contro i danni per conto altrui, è nulla la clausola che attribuisce al solo contraente — e non anche all’assicurato — la facoltà di partecipare alla stima e di agire per l’indennizzo: l’art. 1981, comma 2, cod. civ. è inderogabile, stante il legame ex art. 1904 cod. civ. tra interesse e qualità di assicurato (Cass. 16212/2025; Cass. 16787/2025). Poiché la polizza copre anche beni di proprietà esclusiva (cantine, box, soffitte), i condomini ne sono assicurati e sono legittimati ad agire; la clausola dell’art. 1.16 CGA è nulla incidenter tantum.
Nel merito, incontroverso l’allagamento, la lite riguarda la causa. Sull’occlusione l’onere è del ricorrente (Cass. 1469/2025; Cass. 31251/2023; Cass. 1558/2018): ma il Glossario di polizza esclude dall’occlusione le incrostazioni e sedimentazioni, e la fattura di spurgo (“disincrostazione e lavaggio”) non prova un’ostruzione da corpi estranei. La garanzia copre però anche il “rigurgito” (riflusso di liquidi con verso contrario al flusso naturale): dalla stessa corrispondenza del perito dell’impresa emerge un rigurgito dal pozzetto interno alla cantina (sovrappressione dell’acqua di ritorno dalla fogna comunale, con sifone saltato), confermato dalla presenza di liquami non contestata. L’art. 3.2.4 CGA esclude solo il rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica: nella specie il rigurgito è avvenuto da un pozzetto interno; e comunque l’esclusione è una delimitazione del rischio che l’impresa avrebbe dovuto provare, cosa non fatta. Quanto al danno: la fattura di spurgo è intestata al Condominio (non indennizzabile al ricorrente), ma il perito ha rilevato danni a beni della cantina (enciclopedie, libri, CD) per 1.270 euro. Nessuna mala gestio (data rettificata, video-perizia concordata, nessun danno allegato). Il ricorso è accolto per 1.270 euro, oltre interessi dal reclamo, 200 euro a IVASS e 20 euro di rimborso.
Implicazioni pratiche
La decisione è doppiamente rilevante. Sul piano della legittimazione, apre al singolo condomino la possibilità di agire direttamente contro l’impresa quando la polizza condominiale copre anche beni di proprietà esclusiva: la clausola che riserva tutto all’amministratore è nulla nell’assicurazione per conto altrui. È un’apertura importante, che libera il condomino dall’inerzia o dal conflitto di interessi dell’amministratore.
Sul piano probatorio, la pronuncia insegna a leggere il Glossario di polizza con precisione: “occlusione” e “rigurgito” sono voci distinte, e una fattura di “disincrostazione” non prova un’occlusione (esclusa quando dovuta a incrostazioni), mentre il rigurgito da pozzetto interno è coperto. Decisivo il riparto dell’onere: provato l’evento tra i rischi inclusi, l’esclusione (qui il rigurgito della fognatura pubblica) grava sull’impresa. Attenzione infine all’intestazione dei giustificativi: la fattura intestata al Condominio non è indennizzabile al singolo, che deve documentare i danni ai propri beni.
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