Fisioterapia post-operatoria: il noleggio dei macchinari prescritti dal medico è coperto dalla polizza sanitaria (Arbitro Assicurativo 483/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 483 del 15 giugno 2026 (riunione del 14 maggio 2026) — Presidente Giovanni Stella, Relatore Giovanni Maria Berti De Marinis.

Il principio

Nella polizza sanitaria che, tra le prestazioni post-operatorie, copre autonomamente i “Trattamenti fisioterapici”, la locuzione non può essere interpretata come limitata alla sola prestazione professionale del personale medico, pena la sua sovrapposizione con le “prestazioni mediche” già coperte: a essa va attribuito un quid pluris. Interpretata secondo i canoni degli artt. 1362 ss. cod. civ. — e in particolare l’interpretazione complessiva (art. 1363) e dell’effetto utile (art. 1367) — la garanzia include anche il costo del noleggio dei macchinari fisioterapici prescritti dal medico e usati sotto la sua vigilanza, tanto più che in un’altra copertura la polizza esclude espressamente tale noleggio, segno che altrimenti sarebbe compreso.

Il fatto

Il ricorrente, titolare di una polizza sanitaria con rimborso delle spese mediche, dopo un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore e meniscectomia del ginocchio destro, si sottoponeva — su prescrizione medica — a trattamenti fisioterapici, noleggiando i dispositivi necessari (1.084 euro) da usare al proprio domicilio sotto la supervisione di un centro medico accreditato presso l’impresa. Riteneva il costo coperto dalla garanzia post-operatoria (“Ricovero a seguito di intervento”), che include i “Trattamenti fisioterapici e rieducativi nei 120 gg”.

L’impresa negava: il noleggio non rientrerebbe nei “Trattamenti fisioterapici”, che includerebbero solo le prestazioni sanitarie professionali; la copertura sarebbe tassativa, e la mancata previsione del noleggio ne confermerebbe l’esclusione. Il ricorrente replicava che l’attrezzatura era parte integrante del protocollo riabilitativo prescritto, e che in un’altra copertura della stessa polizza (fisioterapia da infortunio, ictus, neoplasie, ecc.) il noleggio dei macchinari era stato espressamente escluso — segno che, in mancanza di esclusione, sarebbe incluso.

La motivazione

Il Collegio affronta la questione sul piano interpretativo (artt. 1362 ss. cod. civ.; Cass. 3367/2020), leggendo la singola clausola alla luce dell’intero testo (art. 1363), valorizzando l’effetto utile (art. 1367) e la buona fede (art. 1366). Anzitutto, interpretare i “Trattamenti fisioterapici” come limitati alla prestazione del personale medico priverebbe di senso la loro inclusione come oggetto autonomo della copertura post-operatoria: le “prestazioni mediche” sono già coperte e comprenderebbero anche quelle a finalità riabilitativa; l’espressa inclusione dei “Trattamenti fisioterapici” impone dunque di attribuire a tale voce un quid pluris.

Depone nello stesso senso il confronto con l’altra copertura (fisioterapia conseguente a ictus, neoplasie, interventi cardiochirurgici, ecc.), dove l’impresa ha espressamente escluso il noleggio dei macchinari: se avesse avvertito il bisogno di escluderlo lì, è perché normalmente sarebbe incluso. Né è dirimente il richiamo ai “Centri Medici dotati di Direzione Sanitaria”: se fossero intesi come luoghi fisici in cui svolgere la prestazione, perderebbe senso escludere altrove il noleggio (chi si cura presso un centro non deve procurarsi i macchinari a noleggio); la clausola va quindi letta nel senso che l’attività riabilitativa si svolga sotto prescrizione e vigilanza di un medico specializzato — come nel caso di specie, provato dalla prescrizione del chirurgo e dalla supervisione, non contestata, di un centro accreditato presso l’impresa. Il Collegio ritiene quindi coperti i costi di noleggio e, non contestato il quantum, accoglie il ricorso: 1.084 euro oltre interessi dal reclamo, 200 euro a IVASS e 20 euro di rimborso.

Implicazioni pratiche

La decisione è rilevante per il contenzioso sulle polizze sanitarie e sul perimetro dei “Trattamenti fisioterapici”. Il punto centrale è interpretativo: una voce di copertura autonoma deve avere un contenuto ulteriore rispetto alle prestazioni già coperte, altrimenti sarebbe superflua; e nella fisioterapia post-operatoria il “trattamento” include anche gli strumenti necessari a eseguirlo — qui il noleggio dei macchinari prescritti dal medico.

Prezioso l’argomento sistematico: quando la stessa polizza, in una copertura analoga, esclude espressamente una spesa (il noleggio), è segno che altrove — dove l’esclusione manca — quella spesa è compresa. Per l’assistenza all’assicurato la strategia è leggere il contratto in modo complessivo, confrontando le diverse coperture per far emergere le incoerenze della tesi restrittiva dell’impresa; e sul piano probatorio, documentare la prescrizione medica e la supervisione specialistica dell’attività riabilitativa — elementi che, come qui, rendono il noleggio parte integrante del trattamento coperto.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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