Sovrassicurazione: la riduzione del premio ex art. 1909 c.c. opera solo per l’avvenire, non sul già pagato (Arbitro Assicurativo 532/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 532 del 22 giugno 2026 (riunione dell’11 giugno 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Nicola Soldati.

Il principio

Con le memorie di replica e controreplica non possono proporsi domande nuove (art. 10, comma 2, del d.m. n. 215/2024), coerentemente con i principi del processo civile; sono però ammesse la restrizione del thema decidendum e la rinuncia a un capo di domanda, anche per facta concludentia (Cass., sez. un., 3453/2024). Nel merito della sovrassicurazione, l’art. 1909 cod. civ. stabilisce che, in assenza di dolo dell’assicurato, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale e il contraente ha diritto a una proporzionale riduzione del premio solo “per l’avvenire”: non spetta quindi la restituzione dei ratei eccedenti già versati prima della domanda.

Il fatto

Il ricorrente, acquistata un’auto a 16.950 euro, aveva stipulato una polizza furto assicurando il bene per 23.200 euro. Rubata l’auto, l’impresa liquidava 14.730,49 euro, calcolati sul valore commerciale al momento del sinistro (15.737,70 euro) più IVA, meno il 10% di scoperto, in applicazione dell’art. 6 CGA. Il ricorrente contestava l’incongruità dell’indennizzo rispetto al valore assicurato, la scarsa trasparenza nella gestione e la condotta precontrattuale dell’impresa, che non lo avrebbe informato della sproporzione tra valore assicurato e prezzo d’acquisto; chiedeva una nuova liquidazione o, in alternativa, il rimborso della quota di premio pagata sulla parte eccedente il valore reale.

In sede di repliche il ricorrente formulava domande diverse, tra cui l’accertamento della sovrassicurazione anche su una diversa polizza e la restituzione dei relativi ratei ex art. 1909 cod. civ., senza più insistere sulla rideterminazione dell’indennizzo. L’impresa eccepiva l’inammissibilità delle domande nuove (art. 10, comma 2) e la rinuncia implicita alla domanda originaria, difendendo la liquidazione come conforme alle CGA e al principio indennitario (art. 1905 cod. civ.).

La motivazione

Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità delle domande nuove proposte in replica (art. 10, comma 2, del Decreto), che riprende il principio del processo civile per cui negli atti successivi si possono solo precisare o modificare le domande già proposte (art. 171-ter cod. proc. civ.). Rileva poi che il ricorrente, non insistendo in replica sulla rideterminazione dell’indennizzo, vi ha rinunciato per facta concludentia: pur non essendo la rinuncia implicita disciplinata dal Decreto (che all’art. 11, comma 7, contempla solo quella espressa), la giurisprudenza ammette la restrizione del thema decidendum mediante rinuncia a un capo di domanda, senza forme sacramentali e senza accettazione della controparte (Cass. SU 3453/2024; Cass. 23749/2011). Resta quindi da esaminare solo la domanda di rimborso della quota di premio sulla parte di valore eccedente il valore reale.

Su questa, il ricorrente invoca la violazione della buona fede precontrattuale e in executivis (artt. 1337 e 1375 cod. civ.; art. 183 CAP) e la sovrassicurazione ex art. 1909 cod. civ. Il Collegio applica il secondo comma dell’art. 1909: in assenza di dolo, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale e il contraente ha diritto a una proporzionale riduzione del premio soltanto “per l’avvenire”. La domanda di restituzione di quanto già versato in eccedenza prima della domanda non può quindi essere accolta. Il Collegio non accoglie il ricorso.

Implicazioni pratiche

La decisione è istruttiva su rito e merito. Sul rito, ribadisce due regole: davanti all’Arbitro le domande nuove sono precluse in replica e controreplica (art. 10, comma 2), mentre è sempre possibile ridurre il thema decidendum rinunciando a un capo di domanda, anche implicitamente, non insistendovi — con la conseguenza che quel capo esce dalla cognizione del Collegio. Chi assiste il cliente deve perciò impostare correttamente il petitum già nel ricorso, perché ciò che vi si tralascia o vi si aggiunge tardivamente non è recuperabile.

Sul merito, il chiarimento riguarda la sovrassicurazione: l’art. 1909 cod. civ., in assenza di dolo, non consente di recuperare i premi già pagati sulla parte eccedente il valore reale, ma solo di ottenere una riduzione per il futuro. Sul piano operativo, contestare a posteriori il rapporto tra valore assicurato (parametrato al valore commerciale, non al prezzo d’acquisto) e premio versato non conduce a un rimborso del pregresso: la via utile è chiedere tempestivamente, in corso di contratto, la riduzione proporzionale del premio per l’avvenire.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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