RC Auto: il mancato rilascio dell’attestato di rischio non impedisce di assicurarsi e non causa il danno (Cass. 19051/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 19051 dell’11 giugno 2026 (R.G. 4321/2023), pubblica udienza del 21 aprile 2026 — Presidente e Relatore Rossetti.

Il principio di diritto

Il mancato rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio non impedisce la stipula di una polizza RC Auto: il contraente può assicurarsi dichiarando la sinistrosità pregressa del quinquennio (art. 9 del Reg. IVASS n. 9 del 2015, ratione temporis) e l’assicuratore non può rifiutare la stipula (art. 132, comma 1-bis, cod. ass.). Non sussiste, quindi, nesso causale tra il mancato rilascio e il preteso danno da impossibilità di assicurarsi: o l’assicurato non si rivolge ad altra compagnia, tenendo una condotta di per sé idonea a causare il danno (art. 1227, primo comma, c.c.); o vi si rivolge, e l’eventuale illegittimo rifiuto — fatto umano cosciente e volontario — interrompe ogni nesso causale.

La causalità materiale (art. 40 c.p.) si accerta col principio condizionalistico, temperato da due limiti contro la sovracausalità: la causalità della colpa (concretizzazione del rischio), per cui la violazione di una regola è causa del danno solo se questo è l’avveramento del rischio che la norma voleva prevenire; e la “ridondanza” (condizione INUS), per cui è causa solo l’antecedente sufficiente anche se non necessario, o necessario anche se non sufficiente. L’obbligo di rilascio dell’attestato serve a fissare il premio, non a prevenire gli infortuni.

Il fatto

Un assicurato conveniva la propria compagnia RC Auto lamentando che, in prossimità della scadenza della polizza, non gli era stato consegnato l’attestato di rischio; sosteneva di non aver potuto stipulare una nuova polizza, di aver dovuto usare i mezzi pubblici e, scendendo da un autobus, di essere caduto riportando lesioni. Chiedeva il risarcimento dei danni (lesioni, spese di cura e di trasporto, perdite retributive, disagio esistenziale).

Il Giudice di pace di Salerno rigettava la domanda, escludendo il nesso causale. Il Tribunale di Salerno, in appello, condannava invece la compagnia al pagamento di 3.000 euro equitativi, ritenendo l’omissione “dolosa” e sussistente il nesso causale. La compagnia ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La motivazione

Il primo motivo — nullità per motivazione apparente (art. 132, n. 4, cod. proc. civ.) — è fondato: il Tribunale ha accertato un solo elemento della domanda (la condotta), senza spiegare l’illiceità, il nesso causale e l’entità del danno; “motivare significa spiegare, non affermare”. Gli altri motivi restano assorbiti (peraltro inammissibili, perché rivolti contro apprezzamenti di fatto riservati al merito).

Non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte decide nel merito e rigetta l’appello, perché la domanda è infondata in iure. Il mancato rilascio dell’attestato non impedisce la stipula (dichiarazione della sinistrosità; divieto di rifiuto ex art. 132, comma 1-bis, cod. ass.); e non vi è nesso causale con l’infortunio, perché l’obbligo di rilascio dell’attestato mira a fissare il premio, non a prevenire infortuni, e quel mancato rilascio non fu né necessario né sufficiente della caduta dall’autobus. La Corte cassa e, decidendo nel merito, rigetta l’appello.

Implicazioni pratiche

Chi non riceve l’attestato di rischio alla scadenza della polizza non resta bloccato: può assicurarsi comunque dichiarando la propria sinistrosità dell’ultimo quinquennio, e nessuna compagnia può rifiutare la stipula RC Auto (art. 132, comma 1-bis, cod. ass.). Una pretesa risarcitoria fondata sull’“impossibilità di assicurarsi” è quindi infondata in radice.

La decisione è anche una lezione di metodo sulla causalità: la violazione di un obbligo è “causa” del danno solo se il danno è l’avveramento del rischio che quell’obbligo voleva prevenire, e solo se l’antecedente fu quantomeno necessario o sufficiente (condizione INUS); catene causali “cosmiche” (mancato attestato → uso del bus → caduta) non reggono. Sul piano della tecnica, una sentenza che accerta solo la condotta, senza dar conto di illiceità, nesso e danno, è nulla per motivazione apparente.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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