Nel concordato semplificato la rinuncia dei soci alla prededuzione non è “risorsa esterna” (Cass. 620/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 (R.G.N. 7198/2023) — Presidente Francesco Terrusi, Relatore Roberto Amatore
Il principio di diritto
In tema di concordato semplificato, non essendo funzionali a incrementare l’attivo, non possono rientrare nella definizione di risorse esterne, ai sensi dell’art. 84, 4° comma, ultimo lemma, CCII (applicabile anche al concordato semplificato), quelle liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti di rimborso nascenti da finanziamenti apportati dagli stessi soci (e autorizzati dal tribunale) nella fase della composizione negoziata con vincolo di successiva postergazione.
In tema di concordato semplificato, il decreto della Corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della proposta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale, non è ricorribile in cassazione né ai sensi degli artt. 25 sexies, settimo comma, e 247 CCII, né ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Il fatto
Una società, costituita per importare in Italia un sistema di produzione e distribuzione della pizza, accedeva alla composizione negoziata della crisi, ottenendo la conferma di misure protettive e l’autorizzazione a contrarre con i soci finanziamenti prededucibili, erogati per oltre un milione di euro a copertura dei costi di gestione. Fallite le trattative, rinunciava alla composizione negoziata e presentava domanda di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII. Il piano prevedeva, tra l’altro, la rinuncia di alcuni soci al carattere prededucibile dei finanziamenti già erogati, così da liberare liquidità da destinare al pagamento integrale dei lavoratori e, in parte, dei creditori chirografari, in deroga all’ordine delle cause di prelazione. Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la proposta e la Corte d’Appello di Milano rigettava il reclamo. La società ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 84, comma 4, CCII.
La motivazione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il decreto con cui la Corte d’Appello, in sede di reclamo, conferma l’inammissibilità della proposta dichiarata in limine dal tribunale non ha carattere decisorio: non incide su diritti soggettivi con l’efficacia del giudicato all’esito di un procedimento contenzioso, ma definisce un’interlocuzione tra giudice e singola parte. Non è quindi ricorribile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. La Corte applica in via analogica l’art. 47, commi 4 e 5, CCII, dettato per il concordato preventivo, richiamando i propri recenti arresti (Cass. n. 31641/2025 e n. 31176/2025) e Cass. Sez. U. n. 27073/2016.
Data l’importanza della questione, la Corte enuncia comunque il principio di diritto ex art. 363, terzo comma, c.p.c. sul merito. La nozione di “risorsa esterna” dell’art. 84, comma 4, CCII richiede un apporto che costituisca un quid pluris aggiuntivo ed estraneo al patrimonio del debitore, ciòè l’immissione materiale di liquidità nuova o di altre utilità nuove. La rinuncia dei soci alla prededuzione di finanziamenti già erogati non immette risorse nuove: opera una redistribuzione interna al patrimonio e si risolve in una mera rinuncia alla “qualità del credito”, inidonea a integrare finanza esterna liberamente distribuibile in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. La lettura è confortata dalla Relazione illustrativa al CCII, che si riferisce a risorse “ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore”.
Implicazioni pratiche
Per chi struttura un concordato semplificato la deroga all’ordine delle cause di prelazione richiede finanza effettivamente nuova: le rinunce o postergazioni di crediti già esistenti nel patrimonio non “creano” risorse esterne e non giustificano la libera distribuzione ai creditori. Sul piano processuale, il diniego di ammissibilità pronunciato in limine dal tribunale e confermato in reclamo non apre la via del ricorso straordinario per cassazione: le censure sull’ammissibilità andranno fatte valere, se del caso, impugnando la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 51 CCII. La pronuncia è una delle tre rese lo stesso giorno dalla Prima Sezione civile sul concordato semplificato (nn. 620, 623 e 624 del 2026).
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