Cessazione ope legis della partecipazione pubblica non alienata entro il termine (Cass. civ. Sez. 1 n. 5294 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata alienazione della partecipazione societaria detenuta da un ente pubblico mediante procedura di evidenza pubblica entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge n. 147/2013 comporta ope legis, alla scadenza del termine, lo scioglimento del rapporto sociale e la cessazione della partecipazione “ad ogni effetto”. Detto automatismo non si determina solo qualora l’ente abbia mantenuto la partecipazione in virtù dell’approvazione di un piano operativo di razionalizzazione; in tale evenienza, la successiva cessazione richiede l’approvazione dell’assemblea della società partecipata. La delibera assembleare costituisce pertanto un requisito non già generale, ma circoscritto alle partecipazioni mantenute ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612, legge n. 190/2014.
Il Fatto
Una società consortile per azioni proponeva ricorso per ingiunzione nei confronti della Città Metropolitana, rivendicando il pagamento del contributo ordinario per l’anno 2014 e dell’acconto per l’anno 2015. Il Tribunale, in sede di opposizione, revocava parzialmente il decreto ingiuntivo, ritenendo che la mancata alienazione della partecipazione entro il 31 dicembre 2014 avesse determinato la cessazione automatica della qualità di socio a decorrere dall’anno 2015.
La società proponeva appello e la Corte d’Appello rigettava sia il gravame principale sia quello incidentale, confermando l’impostazione del primo giudice. La società consortile ricorreva quindi in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 27 e 29, della legge n. 244/2007 e dell’art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione inquadra la questione domandandosi se la cessazione del rapporto societario per le amministrazioni pubbliche non funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali costituisca un recesso ex lege efficace per il mero decorso del tempo, ovvero una figura a formazione progressiva che presupponga l’esito infruttuoso di una procedura di evidenza pubblica.
Nel formulare i principi di diritto ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la Corte chiarisce che l’art. 1, comma 569-bis, della legge n. 147/2013, quale norma di interpretazione autentica, non ha affatto previsto l’approvazione dell’assemblea per qualsiasi recesso. La locuzione “in ogni caso” non esprime, infatti, la potestà dell’organo assembleare di sindacare ampiamente la richiesta di recesso dell’ente pubblico, ma individua la potestà esclusiva dell’assemblea, rispetto agli organi gestori o di controllo, di pronunciarsi sulle sole partecipazioni mantenute grazie all’approvazione di un piano di razionalizzazione.
La Suprema Corte disattende la tesi della ricorrente, secondo cui il tenore letterale del comma 569-bis riferirebbe la competenza assembleare a tutte le ipotesi di cessazione. Aderendo all’interpretazione dei giudici di merito, rileva che una diversa lettura annullerebbe la valutazione del legislatore, imponendo un meccanismo contrario alle esigenze di semplificazione e celerità. L’ultimo inciso del comma 569-bis conferma tale ricostruzione, laddove sancisce la nullità delle delibere degli organi interni in contrasto con il piano di razionalizzazione.
Il ricorso è pertanto rigettato e la società consortile è condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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