Non esiste un titolo esecutivo «complesso» di formazione giudiziale: la sola omologa del concordato non legittima l’esecuzione (Cass. 573/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 573 del 10 gennaio 2026 (R.G.N. 3023/2024) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Salvatore Saija.
Il principio di diritto
«Il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito mediante “strumenti finanziari partecipativi” (nella specie, una propria azione ordinaria per ogni euro di credito definitivamente accertato), non può agire in executivis — invocando il possesso di un titolo esecutivo complesso, costituito in thesi dalla sentenza di condanna e dalla sentenza di omologa del concordato, qualora il terzo non abbia adempiuto — né per ottenere la consegna di detti strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 605 c.p.c., né per l’esecuzione di obblighi di fare, ai sensi dell’art. 612 c.p.c., in quanto non può per definizione configurarsi un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né la mera sentenza di omologa può giustificare, di per sé, una simile pretesa, non avendo natura condannatoria e non potendo dunque essa costituire un titolo esecutivo, rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.»
Il fatto
Con atto di precetto una banca creditrice intimava a una società, quale assuntrice di un concordato preventivo, la consegna di oltre 347 milioni di azioni ordinarie (per un valore nominale pari all’importo del credito), invocando come titolo la combinazione di più provvedimenti: la sentenza di omologa del concordato (Trib. Parma n. 1670/2005, confermata dalla Corte d’appello di Bologna), una sentenza di condanna al pagamento resa dalla Superior Court of New Jersey, l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna che ne aveva dichiarato l’efficacia in Italia e la successiva pronuncia della Cassazione. Secondo la creditrice, la proposta concordataria imponeva all’assuntore di attribuire ai creditori chirografari una propria azione per ogni euro di credito. La società proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ.; la creditrice avviava anche il procedimento ex art. 612 cod. proc. civ. per obblighi di fare (imponendo un aumento di capitale). Il Tribunale e poi la Corte d’appello di Milano escludevano l’esperibilità sia dell’esecuzione per consegna sia di quella per obblighi di fare; entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione.
La motivazione
La Corte muove dal principio nulla executio sine titulo (art. 474 cod. proc. civ.): per procedere — o minacciare — l’esecuzione forzata occorre un titolo esecutivo rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile. La figura del titolo esecutivo “complesso” è riconosciuta per i titoli di formazione stragiudiziale, quando più documenti dotati della forma richiesta convergono a rappresentare un unico diritto (Cass. n. 4293 del 1979; Cass., S.U., n. 5968 del 2025 sul mutuo condizionato; Cass. n. 9060 del 2025). Per i titoli di formazione giudiziale, invece, il fenomeno della cosiddetta “trasformazione” del titolo non dà luogo a un titolo complesso, poiché la sentenza d’appello, anche se confermativa nel merito, è sostitutiva di quella di primo grado ex art. 336, comma 2, cod. proc. civ. e il titolo è uno soltanto (Cass. n. 9161 del 2013).
La caratteristica del titolo complesso non sta nella combinazione di elementi spuri, ricostruibili “a mosaico”, ma nella convergenza di ciascun documento — se dotato della forma necessaria — verso la rappresentazione inequivoca di un diritto certo, liquido ed esigibile. Nel caso di specie tale convergenza manca: la sentenza di omologa del concordato non ha natura condannatoria e non può, di per sé, costituire titolo esecutivo; la sentenza del New Jersey è una condanna al pagamento di una somma di denaro, prestazione del tutto diversa dalla consegna di azioni intimata in precetto. La sostituzione del credito pecuniario con le azioni dell’assuntore, prevista dalla proposta concordataria, deve formare oggetto di un autonomo giudizio di cognizione volto ad accertare l’inadempimento dell’assuntore e gli ulteriori presupposti, per ottenerne l’eventuale condanna.
La Corte decide la causa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. — potendo negare l’astratta configurabilità del diritto azionato anche a fronte di una sentenza che aveva deciso in rito, essendosi svolto il contraddittorio sulla questione (Cass. n. 25023 del 2011; n. 5139 del 2011) — accogliendo il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti il ricorso principale e gli altri motivi, cassando la sentenza impugnata e accogliendo l’opposizione all’esecuzione: dichiara così l’inesistenza del diritto della creditrice di procedere esecutivamente per la consegna delle azioni indicate in precetto. Spese dell’intero giudizio compensate per la complessità e la novità delle questioni.
Implicazioni pratiche
Chi vanti un credito pecuniario da sentenza di condanna verso un debitore ammesso a concordato, con un assuntore obbligato a estinguere il debito mediante datio in solutum di azioni, non può procedere all’esecuzione forzata per la consegna di quei titoli combinando la sentenza di condanna con la sentenza di omologa: quest’ultima, priva di contenuto condannatorio, non è titolo esecutivo, e un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale non è per definizione configurabile. Per far valere l’obbligo dell’assuntore occorre un autonomo giudizio di cognizione che ne accerti l’inadempimento e ne pronunci la condanna. Il principio rileva in materia di esecuzione forzata, opposizione all’esecuzione, concordato preventivo e assunzione del concordato con attribuzione di strumenti finanziari partecipativi.
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