Spese di lite: niente condanna a favore della parte non costituita, e la reciproca soccombenza impone la compensazione (Cass. 548/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 548 del 9 gennaio 2026 (R.G.N. 4395/2025) — Presidente Alberto Giusti, Relatore Aldo Ruggiero.

Il principio di diritto

La statuizione con cui il giudice liquida, in favore della parte rimasta intimata e non costituita, le spese di un grado di giudizio non può essere disposta e va cassata (art. 382, comma 3, c.p.c.): la condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia sopportato il relativo carico difensivo. Sussiste inoltre soccombenza reciproca — che consente la compensazione delle spese per tutti i gradi (art. 92, comma 2, c.p.c.) — quando, tra le stesse parti, siano state cumulate domande contrapposte accolte e rigettate, ovvero quando l’unica domanda proposta sia stata accolta solo parzialmente.

Il fatto

In un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, dopo un primo grado davanti al Tribunale e un reclamo alla Corte d’Appello, la Cassazione aveva cassato con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello determinava il contributo di mantenimento in 300 euro mensili, compensava le spese per un quarto e poneva i restanti tre quarti a carico della ricorrente, liquidando separatamente gli importi per il reclamo, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio.

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sola statuizione sulle spese, lamentando il frazionamento dell’onere per le varie fasi, la mancata considerazione della reciproca soccombenza e la condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’ex coniuge, che in quella sede non si era costituito.

La motivazione

I tre motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. Sul primo rilievo, la Corte d’Appello aveva condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nonostante l’ex coniuge non vi si fosse costituito: ma la statuizione che liquida le spese in favore della parte vittoriosa rimasta non costituita — e che quindi non ha sopportato alcun carico difensivo — non può essere disposta e va cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. (Cass. Sez. 3, ord. n. 13253 del 14 maggio 2024). A ciò si aggiunge che, in quel giudizio, era stata proprio la ricorrente a vedere accolto il proprio ricorso.

Sul secondo rilievo, la Corte d’Appello aveva valutato la soccombenza guardando solo alla domanda dell’ex coniuge sul quantum del contributo, senza considerare che la ricorrente aveva ottenuto la riduzione del contributo e il venir meno dell’obbligo di ricorrere a un mediatore familiare, restando invece soccombente sulla domanda risarcitoria e sul pagamento diretto del contributo per il figlio maggiorenne non autosufficiente. Ne deriva una soccombenza reciproca tra le contrapposte domande, che consente la compensazione delle spese per tutti i gradi (Cass. Sez. 3, ord. n. 25839 del 22 settembre 2025).

La Corte ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, ha compensato le spese per tutti i gradi e le fasi di giudizio.

Implicazioni pratiche

Due indicazioni pratiche sulla regolazione delle spese. La parte vittoriosa che non si costituisce non ha titolo alla rifusione delle spese di quel grado: la condanna in suo favore è viziata e va cassata senza rinvio.

E quando le parti hanno proposto domande contrapposte, con esiti alterni, la soccombenza va misurata sull’esito complessivo della lite, non frazionata per singola fase o per singola domanda: la reciproca soccombenza legittima la compensazione integrale. Chi imposta l’impugnazione sulle sole spese trova qui due leve concrete — la mancata costituzione della controparte in un grado e la pluralità di domande con esiti diversi — per contestare un riparto costruito sul solo profilo causale.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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