Furto di gas con allaccio abusivo: conta la destinazione a pubblico servizio, non il mezzo — aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. e procedibilità d’ufficio (Cass. pen. 968/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza n. 968 del 12 gennaio 2026 (R.G.N. 28830/2025) — Presidente Salvatore Dovere, Relatore Anna Luisa Angela Ricci.
Il principio (sintesi)
« Ai fini della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. (cose destinate a pubblico servizio) rileva l’oggettiva destinazione della cosa a un pubblico servizio, fruibile dalla generalità dei consociati, e non il mezzo impiegato per la sottrazione: integra l’aggravante il furto di gas commesso mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell’ente gestore, restando irrilevante che i terminali siano collocati in proprietà privata. È viziata la motivazione che esclude l’aggravante valorizzando il passaggio del bene nella disponibilità dell’utente quando il contratto di somministrazione era cessato e il contatore sigillato. »
Il fatto
Il Tribunale di Catania, in udienza predibattimentale (18 aprile 2025), dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al reato di furto aggravato (artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.). All’imputato era contestato di essersi impossessato di circa 171 mc di gas previa rimozione del sigillo apposto al contatore per morosità (fornitura ormai cessata), sottraendo il gas alla rete cui aveva abusivamente allacciato l’impianto. Il Tribunale escludeva l’aggravante delle cose destinate a pubblico servizio, ritenendo che il furto, avvenuto tramite manomissione del contatore, colpisse un bene già entrato nella disponibilità dell’imputato: da qui la procedibilità a querela. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catania ricorreva per cassazione.
La motivazione
Il ricorso è fondato. Le ipotesi dell’aggravante speciale ex art. 625, n. 7, cod. pen. hanno fondamento comune nella maggiore tutela dovuta a determinate cose per le condizioni in cui si trovano o per la loro destinazione, e operano a prescindere dagli effetti dell’azione delittuosa (Sez. 4, n. 21456 del 2002). Cosa destinata a pubblico servizio è quella la cui destinazione serve un bisogno fruibile dalla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 2013). La giurisprudenza afferma che l’aggravante ricorre nel furto commesso mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, che eroga un servizio destinato a un numero indeterminato di utenze (Sez. 5, n. 35873 del 2024; Sez. 5, n. 14890 del 2024; Sez. 4, n. 48529 del 2023), e che rileva la destinazione finale a pubblico servizio anche quando i terminali sono in proprietà privata (Sez. 5, n. 1094 del 2021). Ciò che conta è l’oggettiva destinazione della cosa, non il mezzo della sottrazione.
La motivazione del Tribunale è contraddittoria: aveva escluso l’aggravante affermando che il bene era “assegnato” all’imputato, benché la stessa ricostruzione desse atto che, cessato il contratto e sigillato il contatore, l’imputato aveva dovuto rimuovere la piombatura e aprire la valvola per impossessarsi del gas. L’assunto del passaggio di disponibilità è smentito dall’assenza di qualsiasi contratto di somministrazione in corso. Il dispositivo annulla la sentenza con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sulla configurabilità dell’aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen. e sulla procedibilità del reato.
Implicazioni pratiche
Nel furto di energia o gas il discrimine dell’aggravante non è il mezzo (allaccio diretto o manomissione del contatore) ma la destinazione oggettiva del bene a un pubblico servizio: finché la cosa è funzionale all’erogazione di un servizio fruibile dalla collettività, l’aggravante sussiste e il reato è procedibile d’ufficio. Ne discende un effetto processuale concreto: qualificare correttamente l’aggravante decide se occorra o meno la querela, e quindi la stessa procedibilità. La pronuncia è rilevante per il contenzioso su allacci abusivi e contatori manomessi, spesso archiviato per difetto di querela sulla base di una lettura riduttiva dell’art. 625, n. 7, cod. pen.
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