Atti sessuali con infraquattordicenne: il consenso della vittima è irrilevante, presunzione assoluta di invalidità (Cass. pen. 492/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 492 dell’8 gennaio 2026 (R.G.N. 13728/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Cinzia Vergine.
Il principio di diritto
In tema di atti sessuali con minorenne infraquattordicenne (art. 609-quater, comma 4, c.p.), opera una presunzione assoluta di invalidità del consenso eventualmente prestato dalla persona offesa: l’eventuale adesione della vittima è quindi irrilevante ai fini della configurabilità del reato e del riconoscimento dell’attenuante della minore gravità. Sul piano processuale, l’errore materiale nella data d’udienza indicata nel decreto di citazione non genera nullità quando risulti emendato da altri atti recettizi del procedimento, ritualmente notificati alla difesa.
Il fatto
La Corte d’appello confermava la condanna, già pronunciata in primo grado, per il reato di atti sessuali con persona minore di quattordici anni (art. 609-quater, comma 4, c.p.), con riconoscimento dell’attenuante della minore gravità e delle attenuanti generiche. L’imputato ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo, tra l’altro, la nullità per un’asserita compromissione del diritto di difesa (il decreto di citazione per l’appello indicava una data d’udienza errata), il mancato accoglimento della rinnovazione istruttoria e vizi nella valutazione della prova, con richiesta di rilettura del materiale probatorio.
La motivazione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte osserva che la violazione di norme costituzionali non è deducibile “ex se” come vizio di legittimità ex art. 606 c.p.p.; nel merito, l’errata indicazione della data d’udienza nel decreto di citazione costituiva mero errore materiale, emendato dagli ulteriori atti del procedimento (in particolare la notifica al difensore, per l’udienza corretta, delle conclusioni scritte del Procuratore generale), con regolare svolgimento del contraddittorio cartolare: non ricorre pertanto alcuna nullità.
Sui restanti motivi la Corte richiama la doppia conforme: le motivazioni di primo e secondo grado si saldano in un unico corpo argomentativo, con onere del ricorrente di confrontarsi puntualmente con esse, pena la genericità “estrinseca” dell’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 2016, Galtelli). Non è inoltre consentito dedurre la violazione dell’art. 192 c.p.p. per censurare la valutazione della prova sotto le spoglie del vizio di motivazione o dell’error in iudicando (Sez. U, n. 29541 del 2020, Filardo). La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello è istituto eccezionale, rimesso al prudente apprezzamento del giudice e incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, adeguatamente motivato (Sez. U, n. 12602 del 2015, Ricci).
Quanto al merito della fattispecie, la Corte ribadisce che l’art. 609-quater, comma 4, c.p. tutela il corretto sviluppo della personalità del minore e fissa nella soglia dei quattordici anni il limite al di sotto del quale vige una presunzione assoluta di invalidità del consenso ad atti sessuali: sono perciò irrilevanti le deduzioni difensive sulla mancata consapevolezza dell’età della persona offesa (peraltro smentite in fatto). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
La pronuncia conferma due direttrici. Sul piano sostanziale, nei rapporti con persona infraquattordicenne il consenso della vittima non ha alcun rilievo scriminante né attenuante, operando una presunzione assoluta di invalidità che rende irrilevante anche l’eventuale ignoranza dell’età. Sul piano processuale, un errore materiale nel decreto di citazione non determina nullità se la difesa è stata comunque posta in condizione di interloquire mediante atti del procedimento ritualmente notificati; e i motivi che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano a una diversa lettura delle prove restano inammissibili, tanto più a fronte di una doppia conforme.
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